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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 07/04/2000, n. 42
L. R. Piemonte 07/04/2000, n. 42
L. R. Piemonte 07/04/2000, n. 42
- Deliberaz. Consiglio/Assemblea Legislativa R. 09/05/2023, n. 277-11379
- L.R. 11/03/2015, n. 3
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Art. 1. - (Finalità)1. La presente legge stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per l'adozione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate (di seguito denominato Piano di bonifica) ai sensi degli adempimenti previsti dall'articolo 17 del d.lgs 22/1997, (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal relativo regolamento attuativo, anche in applica |
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Capo II - FUNZIONI |
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Art. 2. - (Funzioni della Regione)1. Nell'ambito della propria competenza la Regione provvede: a) all'istituzione dell'anagrafe dei siti da bonificare ed al suo aggiornamento, su proposta delle province e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5; b) all'approvazione del Piano di bonifica ed al suo aggiornamento secondo le modalità previste dall'articolo 7; |
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Art. 3. - (Funzioni delle province)1. Nell'ambito delle loro competenze le province provvedono a: a) adottare l'anagrafe provinciale dei siti da bonificare e ad aggiornarla sistematicamente; b) verificare l'attuazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza ed il loro completamento comunicandone gli esiti alla Regione; c) richiedere al comu |
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Capo III - ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE E PIANO DI BONIFICA |
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Art. 5. - (Anagrafe dei siti da bonificare)1. L'anagrafe dei siti da bonificare contiene: a) l'elenco dei siti da bonificare; b) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi. 2. L'elenco dei siti da bonificare è predisposto ed aggiornato sul |
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Art. 6. - (Aree con impianti dismessi)1. I comuni, i dipartimenti dell'ARPA, le aziende sanitarie locali, le camere di commercio, e gli enti pubblici e privati che gestiscono impianti ed infrastrutture comunicano alle province e all'Assessorato all'ambiente della Regione, le informazioni ed i dati in loro possesso concernenti le aree con impianti dismessi, tra cui devono essere anche ricomprese le discariche dismesse antecedentemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione |
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Art. 7. - (Piano di bonifica)1. Il Piano di bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione, con il quale la Regione, in coerenza con le normative nazionali, e nelle more dell'adozione dei criteri di priorità che verranno definiti dall'Agenzia nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del d.m. 471/1999, definisce: |
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Art. 8. - (Procedure di approvazione ed aggiornamento del Piano bonifica)1. Il Piano di bonifica, che integra il Piano regionale di gestione dei rifiuti, viene approvato dal Consiglio |
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Art. 9. - (Modalità di aggiornamento della lista dei siti inserita nel programma a breve termine)1. Nel corso del triennio il programma a breve termine può essere aggiornato dalla Regione con apposita deliberazione di Giunta. 2. Nell'aggiorna |
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Capo IV - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI SITI INQUINATI |
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Art. 10. - (Occupazione temporanea dei terreni per i controlli e per il risanamento dei carichi ambientali inquinanti)1. In applicazione dell'articolo 17, comma 7 del d.lgs. 22/1997 per l'accesso alle aree con sospetto inquinamento, alle aree con superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione ed ai terreni compresi entro il raggio di influenza di dette aree, a |
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Art. 11. - (Traslazione delle spese a carico dei soggetti obbligati)1. Chiunque ha dato causa alle misure di controllo previste nell'articolo 10 è chiamato a sostenere i relativi costi. |
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Art. 13. - (Sostituzione del comune inadempiente)1. La provincia, nel caso di inerzia del comune nell'attuazione d'ufficio degli interventi di cui all'articolo 17, comma 9 del d |
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Art. 14. - (Quantificazione del danno ambientale)1. La Giunta regionale partecipa, in accordo con gli altri enti locali territorialmente competenti, quando esi |
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Art. 15. - (Crediti agevolati)1. La Giunta regionale, su proposta della provincia, ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica |
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Art. 16. - (Programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica di aree inquinate) |
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Art. 18. - (Concessione del finanziamento)1. La Giunta regionale, in attuazione del programma annuale di finanziamento di cui all'articolo 16, sulla bas |
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Art. 19. - (Revoca del finanziamento)1. Se entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento non sono state avviate le procedure dell'esec |
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Art. 20. - (Progetti di variante)1. Qualora, durante l'esecuzione dell'intervento, si renda necessario procedere ad una variante del progetto a |
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Art. 21. - (Criteri di qualità ambientali)1. La Giunta regionale, in base alle conoscenze maturate in campo scientifico epidemiologico e agli studi prom |
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Art. 22. - (Collaudo)1. Nel caso di intervento pubblico il comune nomina i collaudatori in corso d'opera e gli oneri di collaudo so |
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Capo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE |
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Art. 23. - (Finanziamenti)1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione: a) nel titolo I - parte corrente, "Spese per l'acquisto di beni per l'anagrafe dei siti inquinati", con dotazione per memoria per l'anno 2000 e con dotazione da determinarsi con legge di appr |
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Art. 24. - (Introiti derivanti da azioni di rivalsa e da escussione di garanzie finanziarie)1. Ai sensi dell'articolo 17, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2000, sono confermati i seguenti capitoli a |
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Art. 25. - (Disposizioni concernenti gli obblighi tributari)1. I rifiuti provenienti da attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 17 del d.lgs. 22/1997, conferiti ai fini de |
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Capo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 26. - (Disposizioni transitorie)1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del d.lgs. 22/1997, da ultimo modificato dalla l. 426/1998, in fase di prima applicazione il Piano di bonifica viene approvato contestualmente alla presente legge, di cui costituisce parte integrante. Esso deco |
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Art. 27. - (Abrogazione di norme)1. È abrogata la legge regi |
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Allegato A - Piano regionale per la bonifica delle Aree inquinate |
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