Deliberaz. G.R. Piemonte 29/12/2015, n. 23-2724 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Piemonte 29/12/2015, n. 23-2724

Disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici in attuazione del d.p.r. 74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 22/12/2016, n. 12-4449
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Testo del provvedimento

A relazione dell'Assessore De Santis:

Le modifiche normative intervenute in materia di impianti termici con l’emanazione del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal d.p.r. 16 aprile 2013 n. 74, che approva i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché ad opera del decreti ministeriali 10 febbraio 2014 e 26 giugno 2014, hanno reso necessaria la rivisitazione della normativa regionale in materia di impianti termici al fine di assicurare la coerenza dei provvedimenti con le disposizioni statali da assumere come riferimento minimo inderogabile; in particolare, ai sensi dell’articolo 13 bis del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), la clausola di cedevolezza prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, relativo al rendimento energetico nell'edilizia, è stata riformulata con la previsione che le disposizioni dello stesso d.l. 63/2013 si applichino “alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma”; in conseguenza delle modifiche normative introdotte dalla suddetta normativa statale ed in particolare della diversa connotazione assunta dalla clausola di cedevolezza, le disposizioni adottate in materia di impianti termici con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008 n. 35-9702, successivamente modificata dalle deliberazioni 25 maggio 2009, n. 13-11468, 15 ottobre 2012, n. 35-4745 e 2 luglio 2013, n. 15-6040, non trovano più applicazione;

considerato che la legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), all’articolo 39, comma 1, lettera c), ha stabilito che, nel rispetto dei principi statali in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, la Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a “disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici”;

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Allegato - Disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici in attuazione del d.p.r. 74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3

Articolo 1 - Ambito di intervento e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici N1 degli edifici, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, su tutto il territorio di competenza della Regione Piemonte.


Articolo 2 - Coordinamento con le disposizioni ministeriali

1. Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente atto, i riferimenti normativi sono costituiti dal d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell’edilizia, dal d.p.r. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale).

2. Si richiamano altresì le “Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e s.m.i. e del d.p.r. n. 74/2013” redatte dall’ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (di seguito “Linee Guida”) N2.


Articolo 3 - Autorità competenti

1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della l.r. 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) e alla luce della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" sono individuate quali Autorità competenti per gli accertamenti e le ispezioni, previste dalla normativa in materia di impianti termici, le Province e la Città Metropolitana di Torino. Le funzioni sono esercitate dalle Province in forma associata con riferimento ai seguenti ambiti territoriali ottimali:

1) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;

2) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;

3) ambito 3: Cuneese.

2. L’Autorità competente effettua le attività cui al comma 1 con proprio personale o mediante affidamento del servizio all’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (di seguito ARPA), previa stipula di apposita convenzione, secondo quanto stabilito agli articoli 4, 6 e 7.

3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, comma 1 della l. r. 3/2015 e del punto 11, Allegato C del d.p.r. 74/2013, le Autorità competenti e l’ARPA, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso organismi da essi delegati, nell’attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.


Articolo 4 - Accertamenti

1. Ai sensi dell’Allegato A al d.lgs. 192/2005 e s.m.i., l’accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto a verificare in via esclusivamente documentale, sulla base della documentazione a disposizione dell’Autorità Competente, che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

2. Qualora in fase di accertamento emergano anomalie, si procederà come segue:

a. in caso di carenze che possono determinare condizioni di pericolo immediato, l’Autorità Competente deve segnalare immediatamente l’anomalia al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) che, ciascuno per la propria competenza, provvederanno ad adottare le iniziative più idonee, ivi compresa l’eventuale disattivazione dell’impianto, dandone comunicazione alla suddetta Autorità. I relativi oneri sono a carico del Responsabile dell’impianto N3, che dovrà dare comunicazione, entro il termine massimo di 30 giorni, anche all’Autorità medesima della riattivazione dello stesso;

b. in caso di mancato rispetto della normativa vigente che non generi situazioni di pericolo immediato, l’Autorità competente effettua un’ispezione con addebito a carico del Responsabile dell’impianto; l’ispettore, al termine del controllo, prescrive al Responsabile dell’impianto quali interventi dovranno essere eseguiti per ricondurre l’impianto a norma di legge, stabilendo un termine massimo per la loro esecuzione. Entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il Responsabile dell’impianto dovrà dare comunicazione all’Autorità medesima della loro esecuzione; qualora ciò non avvenga, verrà attivata la procedura di cui alla precedente lettera a);

c. in caso di difformità tra i dati in possesso dell’Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti trasmessi attraverso il CIT, l’Autorità competente comunica al Responsabile dell’impianto le incongruenze rilevate. Il Responsabile dell’impianto entro il termine massimo di 30 giorni deve comunicare le modifiche apportate per risolvere l’incongruenza. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà un’ispezione con addebito dei costi.


Articolo 5 - Ispezioni degli impianti termici: generalità

1. Sono sottoposti ad ispezione i soli impianti di cui all’art. 9, comma 2 N4 del d.p.r. 74/2013.

2. Il Responsabile predispone l’impianto in modo da rendere possibile l’esecuzione della verifica.

3. L’ispezione degli impianti termici avviene preferibilmente nei periodi di esercizio degli stessi, che per la climatizzazione invernale sono definiti in base alle zone climatiche individuate dal d.p.r. 412/93 e s.m.i N5.

4. L’ispezione è comunicata al Responsabile dell’impianto, a cura dell’Autorità competente, con almeno 15 giorni d’anticipo mediante apposita cartolina di avviso, o con altro mezzo di preavviso idoneo a verificare la ricezione compresa la posta elettronica certificata, su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita.

5. L’ispezione è comunicata da ARPA nel caso in cui l’attività sia affidata alla stessa.

6. La data programmata per l’ispezione può essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo.

7. Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al Responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato l’importo indicato nella Tabella 1 riportata all’articolo 7 a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento”. L’ispezione si effettuerà in altra data concordata con il Responsabile dell’impianto con le modalità sopra esposte.

8. Qualora non si riuscisse ad effettuare l’ispezione riprogrammata per causa imputabile al Responsabile dell’impianto, oltre all’onere di cui al comma precedente, l’Autorità competente, su segnalazione dell’ispettore, provvede ad informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art.16, comma 6, N6 del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche.

9. Il Responsabile dell’impianto:

a. può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia nel caso in cui non possa essere presente durante l’ispezione;

b. ha facoltà di farsi assistere, durante l’ispezione, dal proprio manutentore o installatore;

c. deve mettere a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa all'impianto e in particolare:

- il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo dei rapporti di efficienza energetica;

- le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all’art.7 commi 1, 2, 3 e 4 del d.p.r. n. 74/2013;

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