Deliberaz. G.R. Piemonte 20/04/2018, n. 11-6760 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Piemonte 20/04/2018, n. 11-6760

L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 20/05/2022, n. 16-5072
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Testo del documento

N1

 

Con la Delib.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992 "Deliberazione attuativa relativa ai presidi socio assistenziali - L.R. 37/90 - Allegato I, p. 10.3" sono stati individuati in attuazione del dettato normativo i centri di vacanza per minori quali presidi che forniscono a minori, di norma di età compresa tra i 6 e 18 anni, un servizio residenziale o semi residenziale temporaneo per il tempo libero, a contenuto pedagogico ricreativo.

In attuazione della Deliberazione suddetta, con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/ASS del 18 aprile 1998 sono state specificate le norme per la gestione, l'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza, nonché le rilevazioni statistiche dei servizi di vacanza per minori.

Nell'ottica di un'esigenza di omogeneità e di semplificazione, la legge regionale dell'11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" ha disposto, all'art. 17, che l'avvio di tutte le tipologie di centri di vacanza per minori sia subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) da trasmettere al comune territorialmente competente, uniformando la disciplina previgente.

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Allegato 1 - Centri e servizi di vacanza per minori

Definizione analitica

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell'attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.

Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate sia presso strutture ricettive regolarmente in attività, con o senza pernottamento e preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

 

Destinatari

I servizi di vacanza possono accogliere minori fra i sei e i 18 anni; i minori di età inferiore a 6 anni possono essere accolti purché i centri siano provvisti di idonee attrezzature e di personale professionalmente e numericamente adeguato secondo quanto indicato nel presente atto.

La capacità ricettiva complessiva non può superare di norma i 100 posti. Nel caso in cui tale numero sia superato occorre che il servizio sia organizzato per gruppi ciascuno dei quali non sia superiore alla capacità ricettiva suddetta (100 posti).

La programmazione delle attività nei servizi di vacanza dovrà assicurare pari trattamento per tutti gli utenti senza distinzioni di fede, etnia, sesso, ecc.

Eventuali disabilità dei minori non possono costituire causa di esclusione dal servizio.

 

Strutture e aree dei centri di vacanza

Requisiti generali

I servizi di vacanza possono essere diurni o con pernottamento e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

I centri di vacanza possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatto salvo quanto specificato per ciascuna tipologia suddetta.

La sussistenza dei requisiti di agibilità e uso dell'immobile dovrà essere dichiarata nella SCIA, secondo il modello predisposto dal Settore regionale competente.

L'attivazione dei centri di vacanza in immobili a destinazione d'uso definita da specifiche norme di settore (es. strutture ricettive, sociali, ecc.) è possibile se la struttura possiede i relativi titoli autorizzativi di settore.

I locali e gli spazi utilizzati devono rispettare il requisito dell'adattabilità (rif. D.P.R. 503/1996 e s.m.i.), fatte salve norme specifiche relative ad autorizzazione di settore.

Le strutture o le aree devono possedere spazi ben distinti e attrezzati per l'attività comunitaria, l'alimentazione e per i servizi generali.

In particolare, se le attività si svolgono in locali o aree fruite da altri utenti, le attività destinate ai minori dovranno essere debitamente circoscritte.

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