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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 15/02/2010, n. 31
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- D.L. 09/12/2023, n. 181 (L. 02/02/2024, n. 11)
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- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 45
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75)
- Sent. Corte Cost. 02/02/2011, n. 33
- D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41
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Premessa
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare, l'articolo 25; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare», e successive modificazioni; Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante «Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto |
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Art. 2 - Definizioni1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce: |
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Titolo II - Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla decommissioning degli impianti |
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Art. 4 - Autorizzazione degli impianti nucleari |
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Art. 5 - Requisiti degli operatori |
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Art. 6 - Programmi di intervento degli operatori |
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Art. 7 - Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari |
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Art. 8 - Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari |
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Art. 9 - Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare |
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Art. 11 - Certificazione dei siti |
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Art. 12 - Attività preliminari |
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Art. 13 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore |
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Art. 14 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica |
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Art. 15 - Responsabilità del titolare dell’autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione |
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Art. 16 - Relazione annuale del titolare dell’autorizzazione unica |
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Art. 17 - Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa |
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Art. 18 - Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti |
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Art. 19 - Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi |
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Art. 20 - Disposizioni in materia di decommissioning degli impianti |
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Art. 21 - Fondo per il «decommissioning» |
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Art. 22 - Comitati di confronto e trasparenza |
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Art. 23 - Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio |
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Art. 24 - Decadenza dei Benefici |
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Titolo III - Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico "e dei relativi benefici economici |
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Art. 25 - Deposito nazionale e Parco Tecnologico1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia. 2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi |
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Art. 26 - Sogin S.p.A.1. La Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell’esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all’articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine: a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25; b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi; |
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Art. 27 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall’AIEA e dall’Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. N24 1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l’elaborazione della medesima Carta, all’autorità di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L’autorità di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinché, recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3. N26 2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito indicata: a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilità a deposito; modalità di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.); b) dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo, e determinazione del fattore di riempimento; N40 c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito; d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale; e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito; f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione; g) indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito; h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali; i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento. N3 3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin S.p.A. la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portato |
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Art. 28 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere la seguente documentazione: a) progetto definitivo del Parco Tecnologico; b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA; c) rapporto preliminare di sicurezza; N9 |
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Art. 28-bis - Autorizzazione per la chiusura dell’impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi1. L’esecuzione delle operazioni connesse alla chiusura dell’impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale è soggetta ad autorizzaz |
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Art. 29 - Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato |
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Art. 30 - Benefici economici1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante |
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Titolo IV - Campagna di informazione |
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Art. 31 - Campagna di informazione |
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Art. 32 - Realizzazione |
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Titolo V - Norme finali |
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Art. 33 - Sanzioni penali |
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Art. 34 - Sanzioni amministrative |
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Art. 34-bis. - Disposizioni finali1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nuc |
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Art. 35 - Abrogazioni1. Sono abrogate le |
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