Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
La pergotenda con vetrate laterali “impacchettabili” non necessita di titolo edilizio
TAR Emilia Romagna Parma, sentenza 25/09/2023, n. 256, si è pronunciato sulla legittimità dell’ordine di rimozione di una struttura installata su un balcone, composta da montanti in alluminio, coperta da tenda retrattile di plastica con vetrate laterali scorrevoli tramite un sistema di impacchettamento.
Il Comune qualificava la struttura come veranda, ritenendo che i pannelli laterali escludessero la possibilità di ricondurre l’opera alla nozione di pergotenda, in quanto tali elementi avrebbero consentito la chiusura totale della terrazza, creando volume e uscendo dalla sagoma dell’edificio.
In proposito il TAR ha evidenziato come la struttura fosse completamente apribile. Ed infatti le vetrate, grazie ad un sistema di binari e cardini, potevano sia scorrere sia ruotare per essere accantonate in un gruppo in un angolo della struttura, lasciandola totalmente aperta.
Secondo il TAR la caratteristica del possibile “impacchettamento” dei pannelli laterali consente di escludere che si tratti di un locale chiuso stabilmente configurato, che, invece deporrebbe per l’aumento di volumetria e la necessità del titolo abilitativo.
La struttura, dunque, si qualificava come opera rientrante nell’attività edilizia libera, ovvero come opera di finitura di spazi esterni e di arredo degli stessi, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-ter) e e-quinquies).
A conferma di tale impostazione è stata richiamata la sentenza del Consiglio di Stato 14/10/2019, n. 6979, il quale ha affermato che la pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevoli richiudibili a pacchetto non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante e non necessita dunque di titolo abilitativo, posto che l’opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa.
Ne consegue che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, e quest’ultima, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.
Infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Dalla redazione
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/25-1/12569535/029-7.jpg)
Il processo esecutivo e la tutela del soggetto esecutato
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/25-1/12517657/027-3.jpg)
I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-12/12321331/023-5.jpg)
Manuale pratico per gli accordi con il fisco
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-11/12277925/026-6.jpg)