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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: accertamento equivalenza tutele normative ed economiche CCNL
EQUIVALENZA TUTELE ECONOMICHE CCNL - Nell'ambito di una procedura aperta per il servizio di manutenzione di presidi e impianti integrati per la sicurezza antincendio, l'istante aveva contestato l’aggiudicazione dell’appalto poiché la stazione appaltante non aveva accertato e verificato che il trattamento economico previsto dal CCNL indicato dall’aggiudicatario in offerta era diverso da quello del CCNL indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara.
La questione sottoposta all'ANAC concerneva l’individuazione dei presupposti per ritenere soddisfatta l’equivalenza delle tutele, nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare ai propri dipendenti impiegati nell’appalto un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara.
Considerazioni ANAC
Con la Delibera del 05/02/2025, n. 32, l'ANAC ha precisato quanto segue:
- l'art. 11, commi 1-4, del D. Leg.vo 36/2023 (Codice appalti) mira a rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto. In particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 11 del D. Leg.vo 36/2023, obbligando le stazioni appaltanti ad indicare nel bando di gara il CCNL applicabile e onerando il concorrente di indicare nell’offerta il CCNL applicato, costituiscono elementi di forte novità rispetto al previgente impianto codicistico (si veda Appalti pubblici: verifica dell'equivalenza economica del CCNL applicato dall'o.e.);
- con il Bando tipo n. 1/2023, di cui alla Delib. ANAC 27/06/2023, n. 309 e relazione illustrativa, l'ANAC ha fornito indicazioni in merito alle corrette modalità di individuazione, da parte della stazione appaltante, del CCNL applicabile al personale impegnato nell’appalto, nonché sugli aspetti da verificare al fine di ritenere provata l’equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante nel bando di gara;
- la dichiarazione di equivalenza deve dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele economiche e normative equiparabili,
- l'art. 2 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 11 del D. Leg.vo 36/2023 e introdotto l'Allegato I.01 al D. Leg.vo 36/2023, al fine di disciplinare i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi e negli inviti e nella decisione di contrarre, del CCNL applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele (si veda Correttivo al Codice appalti: identificazione e equivalenza dei contratti collettivi applicabili).
Pertanto, nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara, l’amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistano i presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza (di cui all'art. 3 dell'Allegato I.01 al Codice appalti), dunque se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa):
- siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali;
- concernano il medesimo sottosettore;
- e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica.
Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua (retribuzione tabellare annua,
indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste) dei due CCNL (art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice appalti), e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara dalla s.a.
Nel caso di specie, l'ANAC ha ritenuto che l'aggiudicazione non era conforme alla normativa di settore, in quanto il CCNL che l’impresa aveva dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto non era conforme alla sua natura giuridica e non garantiva le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara.
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