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L. R. Abruzzo 25/01/2024, n. 4

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024).
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/07/2024, n. 10
- L.R. 14/02/2024, n. 6
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Capo I - Omissis

 

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Capo II - Ulteriori disposizioni
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Art. 8 - Rifinanziamento di leggi regionali gravanti sul bilancio del Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 è autorizzato il rifinanziamento delle seguenti leggi regionali di spesa gravanti sul bilancio del Consiglio regionale, nei limiti degli importi stanziati nei rispettivi capitoli di bilancio e resi disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento:

 

legge regionale

DESCRIZIONE

L.R. 14 giugno 1977, n. 27

Costituzione di un Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza.

L.R. 24 agosto 2018, n. 27

Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata "L'Abruzzo in Europa"

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Art. 9 - Art. 13 - Omissis

 

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Art. 14 - Contributo in favore dell'Arcidiocesi dell'Aquila per il Giubileo 2025.

1. Al fine di consentire l'allestimento degli spazi da destinare all'accoglienza dei Presbiteri che durante il Giubileo 2025 svolgeranno il proprio min

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Art. 15 - Omissis

 

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Art. 16 - Contributo straordinario in favore del Comune di Pescara per realizzazione G7 2024

1. Al fine di compartecipare alle spese sostenute dall'Ente per la realizzazione del G7 previsto per il mese di settembre 2024, nell'ambito di Missione

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Art. 17 - Art. 18 - Omissis

 

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Art. 19 - Rifinanziamento art. 27, L.R. n. 14/2020

1. Per triennio 2024/2026, è rifinanziato l'articolo 27 (Trasferimento delle funzioni di cui alla

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Art. 20 - Art. 25 - Omissis

 

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Art. 26 - Disposizioni urgenti e indifferibili

1. N2

2. (Modifiche all'art. 1 della L.R. 20/2016). All'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2024";

b) al comma 5, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

3. (Modifiche all'art. 17 della L.R. 36/2013). All'articolo 17, comma 14-bis, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) le parole "prodotti dalla Regione Abruzzo" sono sostituite con le seguenti: "di competenza, a qualsiasi titolo, della Regione Abruzzo".

4. Omissis

5. (Integrazione all'art. 35 della L.R. 2/2018). Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), come sostituito dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2023, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva)), è inserita la seguente:

"h-bis) da un rappresentante delle organizzazioni direttamente rappresentative delle persone con disabilità;".

6. (Integrazione all'art. 6 della L.R. 28/2011). All'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo non trovano applicazione con riferimento ai progetti di cui all'articolo 5, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ai progetti relativi ai lavori compresi nell'ambito applicativo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) nelle ipotesi di esito positivo della verifica disciplinata dall'articolo 42 del medesimo D.Lgs. 36/2023. In tale caso, i progetti di cui al presente comma, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

7. Omissis

8. (Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 1/2003). All'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 152/2006 le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del medesimo decreto legislativo sono versate all'entrata del bilancio regionale, sul capitolo di entrata 35201, Titolo 3, Tipologia 200, e sono destinate agli interventi di realizzazione, di adeguamento e di potenziamento degli impianti di depurazione e delle reti fognarie a servizio degli agglomerati urbani secondo le priorità di cui al Piano di Tutela delle Acque regionale e dei conseguenti atti di programmazione regionale e in coerenza, per gli interventi relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato, con la pianificazione d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito del capitolo di spesa 162325, Missione 09, Programma 04, Titolo 2";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti in entrata e in uscita su richiesta delle Strutture regionali competenti.".

9. - 10. Omissis

11. (Modifiche alla L.R. 141/1997). Alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 è inserita la seguente:

"d-bis) ferme restando le funzioni di cui all'articolo 8, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, comprensive delle funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto della normativa vigente e delle ordinanze comunali e regionali sull'utilizzo delle medesime aree.";

b) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole "precedente articolo" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 10";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Spettano ai Comuni, che provvedono alla comminazione e alla relativa riscossione, gli introiti delle sanzioni applicate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d-bis) e all'articolo 8.".

12. Omissis

13. (Modifiche alla L.R. n. 10/2023). Alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Turismo accessibile)

1. La Regione Abruzzo, in linea con la legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) ed in attuazione dei principi di cui all'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si impegna, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 121, a garantire alle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva o con qualunque forma di invalidità la possibilità di fruire, al medesimo livello di qualità degli altri fruitori, dei servizi turistici offerti sul territorio regionale attraverso attività di turismo accessibile individuate dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori, delle professioni turistiche e delle persone con disabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove forme di collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive di cui alla presente legge forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel disciplinare di cui all'articolo 18, assicurando la fruibilità dei servizi offerti senza aggravio di prezzo.

4. È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, adegua il disciplinare di cui all'articolo 18 individuando la tipologia di informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive che i titolari sono tenuti a fornire ai sensi del comma 3.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

"1-bis. È altresì individuato l'ambito regionale turisticamente rilevante "Terme e Benessere" costituito dai Comuni regionali su cui insistono impianti termali.";

c) al comma 10 dell'articolo 37, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "dieci";

d) al comma 2 dell'articolo 43, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) "Alloggi agrituristici".";

e) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

"Art. 60-bis - (Alloggi agrituristici)

1. Le caratteristiche degli alloggi agrituristici, gli adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono regolati dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo).".

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Art. 27 - Interventi di sostegno economico

1. - 2. Omissis

3. (Realizzazione opere scultoree). La Regione Abruzzo intende celebrare la rinascita della Città dell'Aquila dalla tragedia del sisma che l'ha colpita nel 2009 attraverso la realizzazione, sul suo territorio, di opere scultoree che rappresentino un inno alla vita nonché un segno tangibile e perennemente attuale del messaggio di speranza e rinascita a fronte delle avversità. A tal fine, il Consiglio regionale promuove l

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Art. 28 - Omissis

 

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CAPO III - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 29 - Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di Bilancio 2024-2026 f

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Art. 30 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

 

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Allegati - Omissis

 

 

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