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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 31/07/2012, n. 38
L. R. Abruzzo 31/07/2012, n. 38
L. R. Abruzzo 31/07/2012, n. 38
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Abruzzo, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge quadro nazionale 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo) e con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 R (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sostiene l’agricoltura promuovendo e |
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Art. 2 - (Definizione attività agrituristiche)1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 96/2006 R e degli articoli 1 e 3 del D.Lgs. 228/2001 |
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Art. 3 - (Esercizio dell’agriturismo, connessione e prevalenza)1. L’esercizio dell’agriturismo è riservato all’imprenditore agricolo singolo e associato di cui all’art. 2135 del codice civile, che conduce un’azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L’imprenditore, per la gestione dell’attività agrituristica, può avvalersi dei suoi familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al precedente periodo sono considerati lavoratori agricoli ai sensi della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. 2. Lo svolgimento dell’attivit&a |
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Art. 4 - (Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)1. È istituito presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione della Giunta regionale, (di seguito Direzione agricoltura) l’elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agr |
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Art. 5 - (Certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica)1. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica è rilasciato al soggetto richiedente dal competente Servizio presso la Direzione della Giunta regionale, di seguito denominato "Struttura regionale competente" previa presentazione di apposita domanda contenente: a) i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali, desumibili dal Fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e agli arti |
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Art. 6 - (Disciplina amministrativa)1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 5, e intendono esercitare l'attività di agriturismo, presentano allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi |
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Art. 7 - (Immobili destinati all’agriturismo)1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo, nonché i locali o gli edifici esistenti nei borghi rurali ed utilizzati direttamente dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo. 2. L’utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi interessati. |
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Art. 8 - (Norme igienico – sanitarie)1. Nella definizione dei requisiti igienicosanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e multifunzionali si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali |
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Art. 9 - (Tutela del paesaggio agrario e manutenzione del territorio)1. I Comuni con una particolare vocazione alle attività agricole di pregio possono prevedere delle denominazioni comunali di pregio paesaggistico, al fine di salvaguardare le colture tradizionali ed il loro valore economico. 2. La ric |
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Art. 10 - (Vendita diretta e promozione dei prodotti)1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e l |
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Art. 11 - (Programma per lo sviluppo dell'agriturismo)1. La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo predispone un programma di durata quinquennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell’agriturismo |
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Art. 12 - (Classificazione)1. L’uso della denominazione "agriturismo" e di termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica. |
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Art. 13 - (Osservatorio regionale dell'agriturismo)1. È istituito presso la Struttura regionale competente, l’Osservatorio regionale dell'agriturismo. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e veng |
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Art. 14 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristici di cui all’articolo 4, comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto d |
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Art. 15 - (Sospensione e revoca dell'attività)1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l’attività per un periodo massimo non superiore ad un anno. |
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Art. 16 - (Sanzioni)1. Chiunque utilizzi le denominazioni agriturismo o agrituristico o denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all'articolo 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per la prima violazione e fino a euro 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo. 2. Per l'eserciz |
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Art. 17 - (Regolamento di attuazione)1. Con il Regolamento di attuazione, adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono definiti: a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche, i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità |
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Art. 18 - (Norma transitoria)1. Gli imprenditori agrituristici, che all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 32 R (Nuove norme in materia di agriturismo) e successive modifiche, si considerano automaticamente iscri |
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Art. 19 - (Norma finanziaria)1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previ |
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Art. 20 - (Finanziamenti a favore dell’agriturismo)1. La Regione può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti nell’Elenco di cui all’ar |
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Art. 21 - (Abrogazione)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) la L.R. 31 maggio 1994, n. 32 R (Nuove norme i |
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Art. 22 - (Notifica alla Commissione Europea)1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positiv |
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