1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizio
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108937811190066
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
b) Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base al codice di identificazione (microchip);
c) Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
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TITOLO I - Competenze
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108937811190068
Art. 3 - Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero
1. La Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.
2. Il programma, oltre agl
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108937811190069
Art. 4 - Servizio veterinario A.S.L.
1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di Sanità animale di ogni ASL o, ove prevista l'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione, curandone l'aggiornamento;
b) collabora con Regione, Comuni ed altre Istituzioni pubbliche presenti nel territorio, Enti ed Associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
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108937811190070
Art. 5 - Comuni
1. I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.
2. I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;
b) identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;
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108937811190071
TITOLO II - Strutture di ricovero
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108937811190072
Art. 6 - Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti
1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:
a) Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associa
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108937811190073
Art. 7 - Caratteristiche strutturali dei ricoveri
1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge
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108937811190074
Art. 8 - Criteri per la gestione dei canili
1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani devono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione e/o terapia, ed eventuale sterilizzazione c
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108937811190075
Art. 8-bis - Affidamento del servizio di mantenimento e ricovero dei cani a soggetti privati proprietari di strutture di ricovero
1. I Comuni, qualora non siano in possesso o non abbiano la disponibilità di strutture pubbliche di ricovero per animali, possono affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio di competenza.
2. Gli affidamenti devono essere svolti attraverso gare d'appalto es
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108937811190076
Art. 9 - Pronto soccorso veterinario
1. Le A.S.L. devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessità a favore dei cani randagi o comunque vaganti, attraverso interventi di
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TITOLO III - Strutture commerciali
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108937811190078
Art. 10 - Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attività di toelettatura
1. Chiunque intenda attivare le strutture commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario dell
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108937811190079
Art. 11 - Requisiti strutturali commerciali
1. Le strutture commerciali di cui all'art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle
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108937811190080
TITOLO IV - Anagrafe canina e controllo della popolazione canina e felina
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108937811190081
Art. 12 - Anagrafe degli animali d'affezione
1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a iscrivere all'anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovrà essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L'applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario ASL o da
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108937811190082
Art. 13 - Codice di riconoscimento
1. Tutti i cani presenti sul territorio della Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del collo, alla base del pa
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108937811190083
Art. 14 - Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo è fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonché cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motiv
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108937811190084
Art. 15 - Abbandono degli animali
1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.
3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere effettuata, con il consenso del proprietario, solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario della A.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere pre
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108937811190085
Art. 16 - Cattura, custodia e ricovero degli animali
1. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.
2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesivi all'animale in collaborazione con i Comuni.
3. I cani
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108937811190086
Art. 17 - Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi
1. La Regione promuove e concorre a finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d'intesa con i Servizi Veterinari delle ASL competen
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108937811190087
Art. 18 - Protezione dei gatti in libertà
1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richies
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108937811190088
TITOLO V - Protezione degli animali ed istituzione albo regionale delle associazioni protezionistiche
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108937811190089
Art. 19 - Misure di protezione
1. Chiunque possieda o detenga animali d'affezione, a qualunque titolo, è responsabile della loro salute e del loro benessere; deve assicurare loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici legati all'età, al sesso, alla specie ed alla razza; è altresì responsabile della ri
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108937811190090
Art. 20 - Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di regolamento che det
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108937811190091
Art. 21 - Affidamento degli animali maltrattati
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, della legge 281/1991, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranz
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108937811190092
Art. 22 - Trasporto di animali
1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale nor
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108937811190093
Art. 23 - Promozione educativa - Corsi di formazione
1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zoopr
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108937811190094
Art. 24 - Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali
1. È istituito presso il Servizio veterinario della Regione Abruzzo un Albo regionale al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico ed operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.
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108937811190095
Art. 24-bis - Istituzione e compiti del Garante regionale per i diritti degli animali
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108937811190096
Art. 24-ter - Elezione, durata e modalità di espletamento del mandato del Garante
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a) vigilare sull'applicazione su tutto il territorio regionale della "Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali", proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, nonché sulla normativa statale, regionale, locale dell'Unione Europea ed internazionale vigente in materia di tutela degli animali;
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108937811190098
TITOLO VI - Vigilanza e sanzioni
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108937811190099
Art. 25 - Organi di vigilanza
1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L.
2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurez
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108937811190100
Art. 26 - Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai sensi dell'art. 5 della Legge 2
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108937811190101
TITOLO VII - Provvidenze per i danni provocati da cani randagi o inselvatichiti
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108937811190102
Art. 27 - Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti
1. La Regione, nei limiti dell'apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e zootecniche per la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o ins
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108937811190103
Art. 28 - Abrogazioni
1. La L.R. 21 settembre 1999, n. 86 è abrogata.
2. La L.R. 23 gennaio 2004, n. 8 è abrogata
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108937811190104
Art. 29 - Norma finanziaria
1. I fondi nazionali di cui all'art. 8, della legge 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per le esigenze dei servizi veterinari ASL e per i compiti assegnati al servizio veterinario regionale nelle quote spettanti.
1-bis. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle dispo
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108937811190105
Art. 30 - Norma transitoria
1. Le strutture esistenti e operanti si adeguano alle disposizioni dell'Allegato A, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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108937811190106
Art. 31 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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108937811190107
Allegato A - Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri
Canile sanitario
Il canile sanitario deve possedere i seguenti requisiti:
a) autorizzazione sanitaria del sindaco;
b) sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi alla normativa vigente;
c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;
d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema;
e) box: individuali o collettivi realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di box collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;
f) box singoli, di norma, in rapporto di 5 ogni 10 posti/cane;
g) locale adibito ad ambulatorio veterinario, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie per gli interventi di cui agli artt. 4 e 14;
h) locale ad
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Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina di tutte le fasi del procedimento ed analisi di casistica per assolvere con consapevolezza l’incarico di giudicante e di supporto segretariale
ISBN: 9788862193801
CON 10 ESEMPI COMPLETI DI OPERE SANABILI E RELATIVE PROCEDURE
Inquadramento e analisi del DL Salva Casa - Condoni edilizi e sanatorie - Soluzione delle casistiche più frequenti - Esempi di opere sanabili e relative procedure - Aspetti di competenza dei professionisti tecnici
ISBN: 9788862193795
D.L. 29/05/2024, N. 69 AGGIORNATO ALLA L. 24/07/2024, N. 105
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Guida alle dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni immobiliari e richieste di bonus
Analisi dello stato urbanistico-edilizio dell’immobile - Sanatorie e altri strumenti per ripristinare lo stato legittimo - Verifiche in termini di agibilità e norme igienico-sanitarie - Verifica della conformità catastale - Ripristino della legittimità per gli aspetti non edilizi - Redazione delle certificazioni a cura del tecnico
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MODELLI EDITABILI in formato .DOC:
Relazione di regolarità edilizia - Certificazione di stato legittimo urbanistico-edilizio - Certificazione di stato legittimo “esteso”
Libro
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