L. R. Abruzzo 20/10/2006, n. 31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 20/10/2006, n. 31

Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne maltrattate.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/07/2024, n. 10
- L.R. 14/02/2024, n. 6
- L.R. 25/01/2024, n. 4
- L.R. 12/07/2007, n. 21
- L.R. 28/12/2006, n. 47
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Art. 1 - Principi

1. La Regione Abruzzo, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente

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Art. 2 - Finalità

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", e nella legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina e stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti, favorendo il raggiungimento della parità tra i sessi. N9

2. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di ma

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Art. 3 - Finanziamento alle strutture antiviolenza

N10

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 e per garantirne il funzionamento, l

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Art. 4 - Progetti antiviolenza

N11

1. La Regione, per le finalità della presente legge, può prevedere, previo avviso pubblico, finanziamenti a sostegno di specifici progetti antiviolenza presentati:

a) da enti locali singoli o associati;

b) da enti del terzo settore operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;

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Art. 4-bis - Albo regionale delle strutture antiviolenza

N12

1

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Art. 5 - Criteri per la concessione dei contributi

1. La Regione Abruzzo destina quota parte dello stanziamento previsto dalla presente legge, nella misura fissa del 60%, al finanziamento dei centri pilota antiviolenza operanti nel territorio regionale, come individuati ai sensi del comma 5 dell'art. 2. Nei predetti casi, non vige l'obbligo di compartecipazione di cui alla lettera b), comma 5.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la conce

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Art. 5-bis - Strutture antiviolenza

N13

1.

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Art. 6 - Centri antiviolenza

N14

1. I centri antiviolenza sono strutture di primo livello per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:

a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

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Art. 7 - Case rifugio

N15

1. Le case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne e loro figli minori che si trovino in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale. Le finalità sono:

a) sostenere donne in situazioni di violenza di genere;

b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo;

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Art. 8 - Attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio

N6

1. Alle strutture di cui agli articoli 6 e 7 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2 della L. n. 328/2000, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

2. I centri antiviolenza e le case rifugio adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato della donna, salvo diversa deci

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Art. 9 - Gratuità delle prestazioni

N3

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Art. 10 - Assistenza economica

N4

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Art. 11 - Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali sempreché non sia

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Art. 11-bis - Piano triennale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne

N17

1. La Giunta regionale adotta il Piano triennale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano strategi

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Art. 11-ter - Sostegno per il patrocinio legale

N17

1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale, maltrattamenti ed atti persecutori contribuendo alle spese di ass

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Art. 11-quater - Tavolo tecnico permanente

N17

1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un Tavolo tecnico permanente sui centri antiviolenza e le case rifugio, di seguito Tavolo, quale sede di raccordo e confronto tra l’attività svolta dai centri antiviolenza e dalle case rifugio e la Regione nonché quale sede di monitoraggio e supporto tecnico all’attività svolta dai medesimi.

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Art. 12 - Clausola valutativa

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

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Art. 13 - Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2006 in € 200.000 (duecentomila) si provvede mediante istituzione del capitolo di spesa 71666 - U.P.B. 13.01.003 denominato "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne maltrattate". N5

2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

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Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

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