1. I Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 15-quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) a far data dall’entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse.
2. I Commissari straordinari propongono e attuano le procedure di liquidazione di cui all’articolo 15-quinquies della l.r. 143/1997 e provvedono all'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza degli organi delle Comunità montane sopp