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L.R. Abruzzo 31/07/2007, n. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private.
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TITOLO I - GENERALITÀ
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Art. 1 - Principi guida e definizioni

1. La Regione Abruzzo garantisce ai propri cittadini la disponibilità di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in un contesto di sviluppo programmato, sostenibile e socialmente adeguato del sistema sanitario regionale attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali.

2. L'autorizzazione alla realizzazione è il provvedimento che consente la costruzione di nuove strutture sanitarie pubbliche e private ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento, la trasformazione nonché il trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

3. L'autorizzazione all'esercizio è il provvedimento che consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private già realizzate di svolgere at

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TITOLO II - AUTORIZZAZIONE
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Art. 2 - Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione

N28

1. Sono assoggettate ad autorizzazione:

a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

1) di specialistica medica;

2) di specialistica chirurgica;

3) di odontoiatria e specialistica odontoiatrica;

4) di medicina di laboratorio;

5) di radiologia medica e diagnostica per immagini;

6) di riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);

7) di recupero e rieducazione funzionale (ex articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale) erogate anche in forma extramurale e domiciliare;

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Art. 3 - Autorizzazione alla realizzazione

1. La realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatoria regionale N20, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare. N29

2. Le strutture avviate ed in fase di realizzazione che hanno già ottenuto, con la no

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Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio

1. Le strutture autorizzate ai sensi dell’articolo 3 per procedere all’avvio delle attività presentano al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione all’esercizio. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione, verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. La domand

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Art. 5 - Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio

N33

1. Il legale rappresentante della struttura autorizzata ai sensi dell’articolo 4, con cadenza triennale, presenta al Comune territorialmente competente una autodichiarazione, in conformità alla normativa vigente, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione.

2. Il Comune trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al competente Dipartimento della Giunta regi

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Art. 5-bis - Direzione sanitaria delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

N34

1. Ogni struttura deve essere dotata di un Direttore sanitario.

2. Nelle Case di Cura il Direttore sanitario è un medico specializzato in igiene e medicina preventiva

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Art. 5-ter - Requisiti soggettivi, cessione dell’autorizzazione all’esercizio e cause di decadenza

N35

1. Non può essere autorizzata la struttura il cui titolare:

a) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per delitto di associazione di cui all’articolo 74 del T.U. n. 309 del 1990 per un delitto di cui all’articolo 73 del citato T.U., o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o la cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai predetti reati;

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Art. 5-quater - Sistema sanzionatorio

N36

1. Al titolare della struttura che viola le disposizioni recate dalla presente legge, oltre alle responsabilità di natura civile e penale, si applicano le sanzioni amminist

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TITOLO III - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E ACCORDI CONTRATTUALI
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Art. 6 - Accreditamento istituzionale

1. I soggetti pubblici e privati autorizzati all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento. N37

1-bis. Il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate che ne facciano richiesta, la cui verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/199

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Art. 7 - Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale

N41

1. Il Dipartimento della salute, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all’attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento.

2. Entro quindici giorni dalla conclusione delle verifiche di cui al comma 1, il Dipartimento regionale competente ne comunica gli esiti alla struttura e, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti di cui al vigente Manuale di Accreditamento, concede dieci giorni per la presentazione di giustificazioni, diffidando la struttura ad eliminare le carenze accertate entro e non oltre un lasso di tempo che andrà determinato nell’atto di diffida e che non può c

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Art. 7-bis - Inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi

N5

1. Ai soggetti privati accreditati, ai sensi dell’art. 6, e alle strutture di cui all’art. 12, comma 1, le

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Art. 8 - Accordi contrattuali

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce l’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. N9

2. La deliberazione di Giunta regionale:

a) individua le responsabilità riservate alla Regione e di quelle attribuit

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TITOLO IV - COMPITI DI REGIONE E COMUNI
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Art. 9 - Compiti della Regione

N43

1. La Giunta regionale provvede:

a) ad adottare

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Art. 10 - Compiti dei Comuni

N10

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Art. 10-bis - (Compiti dei Dipartimenti di Prevenzione)

N12

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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI
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Art. 11 - Autorizzazione predefinitiva

1. L’autorizzazione predefinitiva è la fase nella quale si collocano tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, già operanti sul territorio, all’atto dell’emanazione della presente legge. Tale fase è caratterizzata dalla possibilità da parte delle strutture pubbliche e private di utilizzare modalità e tempi di adeguamento appositamente stabiliti, nel caso non

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Art. 12 - Accreditamento predefinitivo

1. Nel rispetto di quanto disposto in materia di accreditamento dal comma 796, lettere s), t) e u) dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bila

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Art. 12-bis - (Organismo Tecnicamente Accreditante)

N22

1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, è costituito presso l'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo l'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA). Conseguentemente, la denominazione "Organismo Regionale per l'Accreditamento" (ORA) nell'allegato 2.3 alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzi

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Art. 13 - Abrogazioni

1. Con il presente atto si dispone l’abrogazione:

- di quanto riportato in materia dall’art. 3 comma 1 della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 pubblicata sul BURA n. 37 ordinario del 7.7.2006, fatto salvo per quanto disposto dal

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Allegato A - Omissis

 

 

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