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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 06/06/2023, n. 25
L. R. Abruzzo 06/06/2023, n. 25
L. R. Abruzzo 06/06/2023, n. 25
L. R. Abruzzo 06/06/2023, n. 25
- L.R. 25/01/2024, n. 4
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TITOLO I - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la committenza |
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Art. 1 - Obiettivi1. La presente legge dispone il riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo, al fine di: a) promuovere la razionalizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'aggregazione della domanda di acquisizione di lavor |
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Art. 2 - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza1. Al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 è preposta l'"Agenzia regionale di Informatica e Committenza" (ARIC), già istituita dalla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi telematici) e successive modifiche. 2. L'"Agenzia regionale di Informatica e Committenza" (ARIC) ass |
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Art. 3 - Compiti dell'Agenzia1. Ferme restando le funzioni assegnate dalla L.R. 25/2000, l'Agenzia svolge altresì i seguenti compiti: a) opera sia in qualità di centrale di committenza con sistemi di negoziazione innovativi sia attraverso la gestione, sviluppo e promozione di piattaforme di eprocurement; b) svolge funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) a favore della Regione Abruzzo e dei soggetti di cui all'articolo 5; c) svolge funzioni di Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del D.P.C.M. del 30 giugno 2011 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5; d) svolge, sempre nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, funzioni di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), |
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Art. 4 - Criteri di gestione1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'Agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel |
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Art. 5 - Soggetti destinatari ed ambito di applicazione1. L'Agenzia svolge i compiti di cui all'articolo 3 in favore dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale: a) organi della Regione, enti e organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla p |
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Art. 6 - Accordi di Servizio1. I rapporti tra l'Agenzia, quale Centrale unica di committenza regionale, e i soggetti di cui all'articolo 5, sono regolati da Accordi di servizio che disciplinano le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento alle modalità di recesso e |
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Art. 7 - Pubblicazione dei dati e trasparenza1. In conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina ri |
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Art. 8 - Programmazione degli acquisti1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 50/ |
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TITOLO II - Struttura operativa dell'Agenzia |
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Art. 9 - Organi dell'Agenzia1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore |
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Art. 10 - Direttore generale1. Il Direttore generale è scelto tra esperti e professionisti di elevata competenza tecnica e scientifica e di comprovata professionalità ed esperienza in materia di appalti pubblici e nella direzione di organizzazioni complesse e viene nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, contenente i criteri e le modalità di selezione. Si applica alla sel |
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Art. 11 - Compiti del Direttore generale1. Il Direttore generale provvede alla direzione, all'indirizzo e al coordinamento delle attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa alla normativa vigente. 2. Il Direttore generale, tra l'alt |
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Art. 12 - Revisore legale1. La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). 2. Il Revisore dura in carica tre anni e deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della |
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Art. 13 - Regolamento di organizzazione e funzionamento1. L'Agenzia è dotata di un proprio regolamento che definisce: a) la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei criteri definiti nella presente legge; |
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Art. 14 - Personale1. L'Agenzia può assumere personale con contratto a tempo determinato e indeterminato nei limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali. 2. L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla pianta organica. |
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Art. 15 - Aggiornamento e riqualificazione del personale1. L'Agenzia, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata, nell'ambito delle disponibilità di |
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TITOLO III - Funzioni della regione |
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Art. 16 - Indirizzo, vigilanza e controllo1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti dell'Agenzia. 2. La Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli Organi dell'Agenzia per gravi violazioni di legge e per altre gravi irregolari |
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Art. 17 - Clausola valutativa1. L'Agenzia rende conto annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati prodotti. 2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Agenzia, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, entro il 31 dicembre, presenta alla Giu |
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TITOLO IV - Bilancio e finanziamenti |
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Art. 18 - Gestione finanziaria e sistema contabile dell'Agenzia1. L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. 2. L'Agenzia adotta il medesimo sistema contabile della Regione e adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 |
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Art. 19 - Risorse finanziarie1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da: a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia stanziate sui capi |
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TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 20 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 15,15-bis, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies, 15 |
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Art. 21 - Disposizioni di coordinamento1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento dell'Agenzia di cui all'articolo 13 è modificato, al fine di adeguare l'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge e di assicurare la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura. L'Agenzia provvede, altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell |
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Art. 22 - Disposizioni in materia di aiuti di Stato1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato qualora ne ricorrano i presupposti |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). |
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