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L. P. Trento 04/10/2012, n. 20

Legge provinciale sull'energia a attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, in accordo con la politica energetica nazionale e dell'Unione europea, promuove e coordina, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, iniziative dirette ad un uso razionale delle fonti energetiche fossili, alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico nonché ad un miglioramento complessivo della qualità della vita, nel contesto di un modello di sviluppo sostenibile, riducendo, al contempo, le esternalità negative emergenti che potrebbero cagionare un danno alla vita sociale del territorio e alla sua economia.

2. La Provincia, le comunità e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, elaborano e realizzano proprie poli

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Art. 2 - Programmazione provinciale degli interventi

1. Per perseguire le finalità di questa legge la Provincia, nell'ambito delle politiche di sviluppo, approva e attua il piano energetico-ambientale provinciale, approva i suoi provvedimenti attuativi e il documento di monitoraggio e valutazione, tenendo conto delle funzioni stabilite dall'articolo 3.

2. Il piano energetico-ambientale provinciale, in linea con gli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, individua le linee generali necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'articolo 1 e definisce le strategie dirette al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli strumenti della programmazione provinciale di settore tengono conto degli obiettivi identificati nel piano energetico-ambientale provinciale.

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Capo II - Funzioni e soggetti
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Art. 3 - Funzioni della Provincia

1. Nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, alla Provincia compete, in particolare:

a) l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento in materia di energia;

b) la definizione delle misure da adottare per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1;

c) l'approvazione del piano energetico-ambientale provinciale e dei provvedimenti che lo attuano;

d) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle infrastrutture energetiche e delle opere c

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Art. 4 - Funzioni delle comunità

1. Le comunità istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel quadro delle politiche energetiche provinciali e in armonia con esse, provve

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Art. 5 - Funzioni dei comuni

1. Nel quadro delle politiche energetiche provinciali i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano misure e iniziative volte a promuovere e incrementare la produzione di energia da font

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Art. 6 - Comitato tecnico per l'energia

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di energia è costituito un organo consultivo per l'applicazione di questa legge, denominato comitato tecnico per l'energia.

2. Il comitato è composto da:

a) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia, che lo presiede;

b) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di pianificazione energetica, con funzioni di vicepresidente;

c) l'energy manager provinciale;

d) il direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di

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Art. 7 - Osservatorio provinciale dell'energia

1. Per assicurare conoscenze e analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, la Provincia assicura lo svolgimento delle funzioni di osservatorio provinciale dell'energia.

2. Le funzioni di osservatorio comportano, in particolare:

a) la raccolta, l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati relativi alla domanda e all'offerta di energia, individuando le tend

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Art. 8 - Coordinamento per l'attuazione delle politiche energetiche ambientali provinciali

1. Per il coordinamento delle azioni provinciali nei diversi ambiti, i documenti di programmazione settoriale sono redatti in coerenza con gli obiettivi indicati nel piano energetico-ambientale provinciale, con verifica a cura delle strutture provin

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Art. 9 - Energy manager

1. La Provincia e le comunità, le agenzie o gli enti strumentali della Provincia e gli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a mille tonnellate equivalenti

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Art. 10 - Bilancio energetico-ambientale

1. La Giunta provinciale approva e pubblica annualmente il bilancio energetico-ambientale dell'amministrazione provinciale, relativo alle proprie strutture e attività e a quelle delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia.

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Capo III - Strumenti di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili
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Art. 11 - Catasto degli impianti termici civili

1. Questo articolo e gli articoli 12 e 13 disciplinano gli impianti termici civili sotto il profilo energetico.

2. Presso la struttura provinciale competen

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Art. 12 - Controllo degli impianti termici civili

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione e il manutentore sono responsabili del corretto stato di manutenzione dell'impianto secondo le vigenti disposizioni statali.

2. La Provincia effettua su tutto il territorio provinciale le ispezioni e i controlli sullo stato di manutenzione e di eser

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Art. 13 - Sanzioni

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico civile soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma non inferiore a 700 euro e non superiore a 5.000 euro, in caso di mancanza del libretto di impianto o del libretto di centrale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

b) pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di omessa esecuzione delle manut

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Capo IV - Sostegno della domanda e dell'offerta di energia da fonti rinnovabili e alternative e dell'efficienza energetica
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Art. 14 - Incentivazione dei soggetti pubblici e privati

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma di partenariato pubblico privato, fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per interventi diretti a:

a) l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) l'attività di ricerca e di sviluppo di sistemi innovativi di produzione e di trasporto di energia;

c) il miglioramento dell'efficienza energetica;

d) la realizzazione di diagnosi energetiche di edifici e impianti, di studi di fattibilità, la redazione di progetti e l'attuazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate, di prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico o riduttivi dei consumi di fonti fossili di energia;

e) la realizzazione di iniziative innovative nel settore della sostenibilità, la redazione

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Art. 14-bis - Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili

N14

1. Le misure previste da questo articolo promuovono gli investimenti privati diretti all'efficientamento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito di interventi di riqualificazione dei condomini.

2. La Provincia può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a promuovere gli investimenti privati di cui al comma 1. La deliberazione prevista dal comma 5 può prevedere anche, in quanto compatibili, l'utilizzo delle modalità e delle procedure previste dalla disciplina di cui all'articolo 34-ter 1, commi 1 e 1-bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

3. La Provincia può inoltre:

a) assumere l'onere degli interessi derivante dalla sottoscrizione di

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Art. 15 - Sostegno alle attività di riqualificazione energetica

N11

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747620 10679485
Art. 15-bis - Disposizioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici pubblici per agevolare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal settore bancario anche per interventi diversi dalla mera riqualificazione energetica

N4

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Art. 16 - Interventi su immobili non residenziali

1. La concessione di incentivi alle imprese o ad altri soggetti comunque beneficiari di incentivi provinciali, ai sensi delle leggi

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Art. 17 - Sostegno alle attività di ricerca e di sviluppo

1. Nell'ambito delle agevolazioni disciplinate dall'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la Provincia sostiene le attività di ricerca e di sviluppo in campo energetico effettuate dalle imprese opera

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Art. 18 - Azioni dell'amministrazione per la promozione della mobilità sostenibile

1. La Provincia sostituisce, entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa legge, tutti i veicoli a sua disposizione con mezzi a elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale, fatte salve motivate esigenze relative ai mezzi per gli interventi di primo soccorso e di urgenza in relazione alle attività di protezion

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Art. 18-bis - Comunità energetiche

N28

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi provinciali di riduzione delle emissioni climalteranti mediante l'incremento dell'autoproduzione di energia, in particolar modo da fonti rinnovabili, e dell'autoconsumo sul territorio provinciale, nonché in attuazione della direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, la Provincia promuove la formazione di comunità energetiche, partecipate da soggetti privat

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Art. 18-ter - Disposizioni per la valorizzazione della biomassa in attuazione del piano energetico ambientale provinciale 2021-2030

N35

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Capo V - Promozione, informazione e formazione
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Art. 19 - Promozione e informazione

1. Per sviluppare sensibilità e attenzione sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico, per aggiornare le conoscenze sulle nuove tecnologie disponibili e sulle misure provinciali a sostegno del settore, la Provincia:

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Art. 20 - Formazione

1. Per disporre sul territorio provinciale di risorse umane dotate di competenze adeguate e costantemente aggiornate nel campo delle nuove tecnologie della produzione e dell'efficienza energetica, in grado di accompagnare lo sviluppo delle attività economiche locali operanti nel settore, la Provincia può introdurre apposite opzioni nei p

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747620 10679494
Art. 21 - Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica

1. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti, in relazione alle sue finalità, evidenziando in particolare:

a) lo stato di attuazione del

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Capo VI - Attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE
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747620 10679496
Art. 22 - Disposizioni attuative dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE. Autorizzazione integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

N38

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Capo VII - Disposizioni in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica in capo ai concessionari idroelettrici
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Art. 23 - Destinazione dell'energia elettrica fornita a titolo gratuito alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977

1. L'energia elettrica spettante alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 13, primo comma, dello Statuto speciale o acquisita ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 può essere destinata, in tutto o in parte, secondo criteri di gestione e modalità da stabilirsi con apposito piano approvato annualmente dalla Giunta provinciale, nel rispetto dell

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Art. 24 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale

1. L'obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 13 dello Statuto speciale decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica; nel caso di attivazione parziale dell'impianto, per il computo dell'obbligo si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d'impianto attivata e la potenza nominale concessa.

1.1. I titolari di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua compresa tra i 220 kW e i 3000 kW forniscono annualmente alla Provincia, per servizi pubblici e categorie di utenze previste dall'articolo 23, 220 kWh per og

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Capo VIII - Disposizioni modificative e finali
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747620 10679501
Art. 25 - Modificazione dell'articolo 16-novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)

1. N8 Dopo il comma 3 dell'articolo 16-novies della legge provinciale sulle acque pubbliche è inserito il s

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Art. 26 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale

N7

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Art. 27 - Modificazione dell'articolo 56 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 56 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserita la seguente:

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Art. 28 - Modificazione dell'articolo 21 della legge urbanistica provinciale

N12

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Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 85 della legge urbanistica provinciale

1. L'articolo 85 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 85 (Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici) — 1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale degli edifici.

2. In caso di concess

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747620 10679506
Art. 30 - Modificazione dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale

N13

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Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 91 della legge urbanistica provinciale

1. L'articolo 91 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"Art. 91 (Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di certificazione energetica degli edifici) — 1. L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica e di certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai soggetti abilitati, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto dei soggetti indicati dall'articolo 89, comma 1, lettera b), eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6. La vigilanza è effettuata anche mediante controlli a campione sulle certificazioni rilasciate e mediante verifiche sulle caratteristiche e sui componenti degli edifici certificati, entro cinque anni dalla data di emissione del certificato. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

2. I comuni, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e delle relative componenti, dispongono controlli a campione sulla documentazione depositata in occasione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel proprio territorio, eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 7, 8, 9 e 11. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio comunale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica con irregolarità meramente formali è t

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Art. 32 - Modificazione dell'articolo 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. Alla fine della lettera e) del comma 15-quater dell'

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747620 10679509
Art. 33 - Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 19

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747620 10679510
Art. 34 - Disposizioni in materia di gestione del servizio di distribuzione di gas naturale

1. Il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale è svolto in un ambito unico a livello provinciale, salvo eventuali modific

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Art. 35 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, in materia di distribuzione dell'energia elettrica

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2001 è inserito il seguente:

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Art. 36 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico);

b) legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 42 (Intervento per la realizzazione di progetti pilota in campo energetico);

c) legge provinciale 27 aprile 1981, n. 9;

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747620 10679513
Art. 37 - Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, stimati nell'importo di 10.000 euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 4.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.30.210 (Spese in c/capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione dell'articolo 12 della legge provinciale n. 10 del 1997, come disposta dall'articolo 36 di questa legge. N2

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Art. 38 - Clausola di salvaguardia

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di cui agli art

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747620 10679515
Art. 39 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di agevolazione presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge sono valutate sulla base della normativa vigente al momento della relativa presentazione.

2. Fino all'adozione degli atti previsti da questa legge continuano ad applicarsi gli atti adottati sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima. Le disposizioni delle leggi provinciali abrogate dall'articolo 36 che prevedono misure di incentivazione continuano, ancorché abrogate, ad essere efficaci fino alla data indicata all'articolo 38.

3. Le competenze previste da questa legge in capo alle strutture provinciali competenti possono essere attribuite alle agenzie istituite ai sensi dell'

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Tabella A - Soglie per l'applicazione dell'articolo 22

N1

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