Rivista online e su carta in tema di
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- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Campania 24/05/2011, n. 211
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Delib. G.R. Campania 24/05/2011, n. 211
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[Premessa]Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente PREMESSO CHE a. la parte seconda del Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 R come modificato dal Dlgs n. 4 del 16 gennaio 2008, di seguito Dlgs 152/2006, reca, tra l’altro, disposizioni in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale; b. con prot. n. 1000353 del 18/11/2009 è stata emanata, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 54/1985 R e s.m.i., la direttiva “Indirizzi operativi e procedure amministrative per la presentazione delle istanze di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (VI) per i progetti inerenti le attività estrattive” a firma congiunta dei Dirigenti del Settore Ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali e del Settore Tutela dell’Ambiente; c. con D.P.G.R. n. 10 del 29 gennaio 2010 è stato emanato il Regolamento regionale n. 2/2010 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”; d. con Dlgs n. 128 del 29 giugno 2010 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Serie generale ed entrato in vigore il 26 agosto 2010, sono state apportate modifiche e integrazioni, tra l’altro, alla parte seconda del Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 e alle disp |
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Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in regione CampaniaPremessa Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale sono normate dalla Parte II del Dlgs 152/2006. La Regione Campania, con Regolamento n. 2/2010 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, di seguito Regolamento VIA, ha inteso disciplinare, nel rispetto del citato Dlgs, alcuni aspetti inerenti le tipologie di opere e interventi soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 20 del Dlgs 152/2006) o a VIA (artt. 21 e ss. del Dlgs 152/2006) e le condizioni in cui alcune tipologie di opere e interventi possono essere escluse dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Il citato regolamento, all’art. 6, comma 2, dispone che “La Giunta regionale adotta gli opportuni indirizzi operativi generali e settoriali inerenti le procedure amministrative, la modulistica nonché le linee guida per l’elaborazione degli studi di cui agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 152/2006”. Il Dlgs 128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010, ha modificato ulteriormente le disposizioni della Parte II del Dlgs 152/2006. Le Regioni, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 4 del citato Dlgs 128/2010, hanno 12 mesi di tempo per adeguare i propri ordinamenti. A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 128/2010 la Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha predisposto le Specifiche Tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale relativa alle procedure di VAS e di VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. da parte delle autorità procedenti e dei proponenti, con le quali vengono indicate le modalità di predisposizione della documentazione in termini di contenuti e di formati. Le citate specifiche sono pubblicate sulle pagine web del MATTM all’indirizzo www.minambiente.it . Nelle more, quindi, del recepimento formale nell’ordinamento della Regione Campania del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 128/2010, sono stati predisposti i presenti “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”, di seguito Indirizzi operativi VIA, che rappresentano gli indirizzi generali per le procedure amministrative inerenti la verifica di assoggettabilità alla VIA e la VIA, anche coordinate ed integrate con altre procedure di valutazione ambientale, nonché settoriali per le attività estrattive come normate dalla L.R. 54/85 e s.m.i. e dal vigente Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). I presenti indirizzi tengono conto delle modifiche al Dlgs 152/2006 introdotte dal Dlgs 128/2010 in materia di VIA ed inoltre delle Specifiche Tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale relativa alle procedure di VAS e di VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. del MATTM. Per tutte le definizioni si rimanda, ove non diversamente specificato, all’art. 5 del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 128/2010. 1. Indicazioni generali 1.1. Ambito di applicazione delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA Il Regolamento VIA, all’art. 3, individua gli interventi e le opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità o alla VIA in sede regionale, identificando anche le condizioni alle quali le soglie riportate per le singole tipologie di opere ed interventi possono variare. Nello specifico le disposizioni dell’art. 3 possono essere così riassunte: Opere e interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA: le opere e gli interventi di cui all’allegato B del Regolamento VIA, incluse quelle che non ricadono, anche parzialmente, in aree protette o in siti della Rete Natura 2000, come definiti nello stesso Regolamento VIA. Opere e interventi sottoposti a VIA: le opere e gli interventi di cui all’allegato A del Regolamento VIA e le opere e gli interventi di cui all’allegato B, qualora ritenuto necessario a seguito di verifica di assoggettabilità o qualora ricadano anche parzialmente in aree protette o in siti della Rete Natura 2000, come definiti nello stesso Regolamento VIA. Soglie: le soglie sono quelle riportate negli allegati A e B del Regolamento VIA. Laddove negli allegati non siano indicate soglie dimensionali si deve intendere che tutti i progetti appartenenti alla specifica tipologia progettuale sono assoggettati alle procedure come previste dal Regolamento VIA. Motivi di riduzione delle soglie: le soglie riportate negli allegati A e B si riducono del 50% per i progetti di nuova realizzazione di opere e interventi ricadenti anche parzialmente in aree protette o in siti della Rete Natura 2000, come definiti dal Regolamento VIA. Condizioni per l’incremento delle soglie: per le attività produttive le soglie dimensionali di cui all’allegato B sono incrementate del 30 % nei seguenti casi: a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall’articolo 26 del Dlgs n. 112 del 1998; b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit normato secondo i vigenti regolamenti comunitari; c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Inoltre, le soglie dimensionali di cui all’allegato B sono incrementate del 20 % per le nuove attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, così come individuate dalla Provincia su proposta dei Comuni interessati. La condizione che determina l’aumento delle soglie dovrà essere adeguatamente documentata in sede di procedimento di autorizzazione dell’opera o intervento. 1.2. Condizioni per l’esclusione dalle procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA 1.2.1 Criteri generali Il Regolamento VIA stabilisce che non sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità o alla VIA: a) i progetti di ristrutturazione N1 di opere e interventi esistenti che producano una riduzione delle condizioni di inquinamento portandole nei limiti previsti dalle normative vigenti per i relativi processi produttivi quanto a emissioni potenzialmente inquinanti; in tale caso dovrà essere ottenuta una specifica attestazione dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), da presentarsi in sede di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta; b) i progetti di opere e interventi destinati alla difesa nazionale e per le forze di polizia. In merito alle opere e agli interventi destinati alla difesa nazionale di cui alla precedente lettera b), si evidenzia che tali progetti non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA o alla VIA di livello regionale in quanto, ai sensi dell’art. 6, comma 10 del Dlgs 152/2006, soggetti alle valutazioni dell’Autorità competente in sede statale. Inoltre, sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità e dalla VIA gli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l’incolumità delle persone da un pericolo imminente, o in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi della vigente normativa. L’allegato C al Regolamento VIA riporta le opere e gli interventi esclusi dalle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA, a condizione, ove non diversamente specificato, che non ricadano anche parzialmente all’interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000 come definiti dallo stesso Regolamento VIA. Si evidenzia che tali esclusioni costituiscono delle ipotesi generali, per la cui concreta applicazione nello specifico contesto di riferimento si rende necessaria la valutazione dell’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione dell’opera o intervento. Per i progetti di opere ed interventi di cui al citato allegato C il proponente o il tecnico da questi incaricato, in sede di rilascio di autorizzazione da parte dell’autorità preposta, presenta apposita dichiarazione attestante, ai sensi degli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, R il criterio di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA con specifico riferimento alle singole voci di cui all’Allegato C al Regolamento VIA (Allegati 1.A e 1.B). Se l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione concorda con l’applicazione dell’ipotesi di esclusione del Regolamento VIA al caso di specie, in sede di procedimento di autorizzazione si esprime positivamente e il provvedimento di autorizzazione dovrà riportare espressamente tale assenso con riferimento alla specifica tipologia di cui all’allegato C del Regolamento VIA, citando il preciso punto/lettera a cui è riconducibile il progetto o intervento proposto. L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione del progetto può comunque richiedere, motivando, l’espletamento della pertinente procedura di VIA (verifica di assoggettabilità alla VIA o VIA). Le motivazioni che rendono necessaria la verifica di assoggettabilità o la VIA dei progetti ed interventi riportati nell’allegato C dovranno necessariamente far riferimento a problematiche di natura ambientale, quali, ad esempio, la particolare sensibilità ambientale del territorio in cui si inserisce l’opera o l’intervento o ancora la possibilità di un effetto cumulativo con altri interventi che insistono sulla medesima area. Con riferimento alle esclusioni di cui al Regolamento VIA, si precisa che per i progetti e gli interventi per i quali non è necessaria la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA, resta ferma la necessità di assoggettarli alla Valutazione di incidenza qualora possano determinare incidenze su uno o più siti della Rete NATURA 2000, secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionale. 1.2.2 Aspetti specifici e precisazioni In fase di prima applicazione delle ipotesi di esclusione di cui all’Allegato C del Regolamento VIA è emersa la necessità di fornire indicazioni specifiche in merito ad alcune tipologie di opere o interventi al fine di agevolarne una più corretta applicazione. Tali indicazioni si riportano di seguito con riferimento ai punti del citato Allegato C. Punto IV: l’ipotesi di esclusione si riferisce alle opere costiere destinate a combattere l’erosione eolica che sono realizzate in materiale vegetale o comunque naturale oppure utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla D.G.R.C. n. 3417 del 12 luglio 2002 e al D.P.G.R.C.n. 574 del 22 luglio 2002. Punto V, lettera B: l’ipotesi di esclusione si riferisce alla realizzazione di opere che prevedono esclusivamente il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla D.G.R.C. n. 3417 del 12 luglio 2002 e al D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002. Punto V, lettera C: la L.R. n. 3/2007 “Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in Campania” all’art. 17, comma 5, stabilisce che “I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a euro duecentomila. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a euro cinquantamila.”. Tale disposizione generale si applica a tutti i lavori in economia, con l’eccezione della tipologia di lavori di cui all’art. 67, comma 4, della stessa L.R. 3/2007, vale a dire gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto N2. Con riferimento agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idrogeologica in ipotesi di esclusione dalla VIA, sulla base di quanto esposto, si evidenzia quanto segue: - rientrano nell’ipotesi di esclusione i lavori in economia per importi non superiori a 200.000 euro, massimale che si riduce a 50.000 euro per i lavori in amministrazione diretta; - rientrano nell’ipotesi di esclusione i lavori in amministrazione diretta di bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, senza limite di importo. La condizione “che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto” si ritiene soddisfatta per quei progetti che prevedono il ricorso esclusivo alle tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla D.G.R.C. n. 3417 del 12 luglio 2002 e al D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002. Punto V, lettera F: l’ipotesi di esclusione si riferisce alle sistemazioni di corsi d’acqua che prevedono unicamente la realizzazione di soglie di fondo e rivestimenti di sponda con materiali naturali (massi, fascinate ed altre tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla D.G.R.C. n. 3417 del 12 luglio 2002 e al D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002). Punto VI, lettera G: i 1.000 m³/anno sono riferiti al materiale utile, purché la percentuale di materiale di scarto, escluso il materiale terroso (cappellaccio), non superi in volume il 30% del materiale utile stesso. 1.3 Autorità competente Il Regolamento VIA individua quale Autorità competente per le procedure di VIA in sede regionale la Regione Campania - AGC05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 02 Tutela dell’Ambiente, via De Gasperi 28 - 80133 Napoli. Lo stesso Settore regionale è individuato, ai sensi del DPGR n. 17/2009 e del Regolamento n. 1/2010, rispettivamente quale Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di incidenza (VI). Tale coincidenza agevola l’integrazione e il coordinamento tra le diverse procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, VI) come disposto dal Dlgs 152/2006. 1.4. Progetti di modifica o estensione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente 1.4.1 Criteri generali L’allegato B al Regolamento VIA riporta al punto 8, lettera s) la seguente definizione: “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A)”. Ai fini dell’applicazione di tale disposizione ad opere o interventi originariamente già sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA o alla VIA, sono da ritenersi modifiche o estensioni che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (di seguito semplicemente modifiche o estensioni) quelle per le quali è verificata una o più delle seguenti condizioni: 1. Cambiamento della localizzazione; 2. Cambiamento di tecnologia qualora questo non determini la riduzione o il mantenimento degli impatti preesistenti; 3. Incremento delle dimensioni superiore al 30% di quelle che caratterizzano l’opera esistente; 4. Modifiche a impianti produttivi che comportino un aumento della produzione (intesa come media annuale calcolata sugli ultimi tre anni) superiore al 30%; 5. Modifica tale da comportare un incremento massimo dei fattori di impatto caratteristici del progetto: - fabbisogno di materie prime 30%; - fabbisogno di acqua 20%; - fabbisogno di energia 20%; - produzione di rifiuti 20%; - emissioni atmosferiche 10%; - emissioni di rumori 50% del valore differenziale acustico notturno e diurno di cui alla legge quadro n. 447/95; - scarichi idrici 20%; - emissioni termiche 10%; - emissioni di vibrazioni 20% - emissioni di radiazioni 20% - traffico generato dall’intervento 30% - materiali pericolosi usati, immagazzinati o prodotti sul sito 20%; - rischio di incidenti rilevanti, quando intervengono modifiche che fanno rientrare l’azienda o l’impianto nel campo di applicazione della direttiva 2003/105/CE “Seveso III”. Nel caso di modifiche o estensioni realizzate in più fasi, si ritiene necessaria una nuova valutazione allorché con l’ennesima modifica o estensione si determini il superamento delle soglie sopraindicate rispetto al progetto originariamente autorizzato. Nel caso di modifiche o estensione di un progetto di cui all’allegato B del Regolamento VIA originariamente già sottoposto alla VIA come definita dall’art. 2 del Regolamento stesso, perché ricadente in area protetta o in un sito della Rete Natura 2000 o perché espletata a seguito di verifica di assoggettabilità, il nuovo progetto dovrà essere sottoposto nuovamente a VIA. Per tali progetti, la possibilità che la modifica o estensione possa determinare ripercussioni negative sull’ambiente è determinata verificando le variazioni degli impatti, in termini di riduzioni, mantenimento o aumento dell’impatto stesso, già individuati nello studio di impatto ambientale relativo al progetto originario nonché il determinarsi di nuovi impatti ambientali. Nel caso di modifiche o estensione di un progetto di cui all’allegato B originariamente sottoposto a verifica di assoggettabilità, qualora da tali interventi derivi un opera che, nel suo complesso, rientra in una delle categorie progettuali di cui all’allegato A, intendendosi ovviamente compreso in tale dizione anche il rientro in una nuova categoria progettuale diversa da quella del progetto originale, il nuovo progetto dovrà essere sottoposto a VIA. Nel caso di modifiche o estensioni di un progetto di cui all’allegato A originariamente sottoposto a VIA, il progetto di modifica o estensione dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità. Le modifiche e/o estensioni di opere e interventi mai sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA dovranno sempre essere sottoposte alle relative procedure, indipendentemente dall’entità delle modifiche e/o estensioni. 1.4.2. Progetti di modifiche o estensioni di attività estrattive che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente Per quanto riguarda le attività estrattive di cui alla L.R. 54/85 R sono da ritenersi “modifiche che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”, di cui al punto 8, lettera s) dell’allegato B del Regolamento VIA, tutte quelle varianti al progetto autorizzato che, pur non alterando i quantitativi volumetrici autorizzati e le superfici assentite, comportano comunque una differente ricomposizione morfologica del sito, in particolare: - utilizzo di una diversa tipologia di materiale per le operazioni di ricomposizione morfologica rispetto a quella prevista nel progetto autorizzato, indipendentemente dalla loro quantità; - modifica del profilo morfologico del sito di cava rispetto a quello previsto nel progetto autorizzato; - previsione di un assetto vegetazionale diverso da quello previsto nel progetto autorizzato; - cambiamento di localizzazione ( anche gli ampliamenti in area non contigua - Art. 27 comma 4 - NdA del vigente PRAE); - modifica tale da comportare un incremento dei fattori di impatto caratteristici del progetto (incremento della produzione dovuta alla necessità di fabbisogno di materie prime, di acqua e di energia; produzione e gestione di rifiuti nelle industrie estrattive, di emissioni atmosferiche, di sversamenti nel suolo, di rumori, di vibrazioni, traffico generato dall’intervento; materiali pericolosi utilizzati, rischio di incidenti, ecc..) Sono da ritenersi “estensioni che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente” tutte quelle varianti al progetto autorizzato che incrementano i volumi di scavo in banco già autorizzati (maggiore consumo della risorsa mineraria) o comportano un aumento delle superfici del complesso estrattivo (maggiore consumo di suolo) come definito dall’art. 5, comma 3 della L.R. n. 54/85. Le modifiche e le estensioni di cui ai precedenti punti non sono da assoggettare alla verifica di assoggettabilità alla VIA, quando: 1) intervengono su progetti già sottoposti a procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA e 2) la modifica e/o l’estensione determina un incremento del volume di scavo e/o della superficie del complesso estrattivo uguale o inferiore al 5 % del volume di scavo e/o della superficie previsti dal progetto autorizzato a seguito dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA. Le previsioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non si applicano ai seguenti casi: - ai siti estrattivi ricadenti, anche parzialmente, in area protetta e/o in un sito della Rete Natura 2000, come definiti dall’art. 2 del Regolamento VIA; in tali casi la variante al progetto dovrà essere sottoposta a VIA; - ai siti estrattivi per i quali l’incremento uguale o inferiore al 5 % del volume di scavo e/o della superficie del complesso estrattivo, come previsti dal progetto autorizzato a seguito dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, determina il superamento delle soglie di cui alla lettera s) Torbiere, progetti unitari di gestione produttiva di cave e cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ha dell’Allegato A del Regolamento VIA; in tali casi la variante al progetto dovrà essere sottoposta a VIA. I progetti unitari di gestione produttiva dei comparti estrattivi (previsti dagli artt. 23 e 85 della Norma di Attuazione del PRAE) sono da sottoporre, ai fini della espressione di parere da parte della competente Commissione,: - alla verifica di assoggettabilità alla VIA nel caso abbiano una estensione, compresa l’eventuale cava autorizzata, inferiore ai valori di soglia previsti dalla lettera s) dell’Allegato A del Regolamento VIA; - direttamente alla VIA, nei casi espressamente previsti dalla lettera s) dell’Allegato A del Regolamento VIA. Si ricorda che, fatte salve le ipotesi di esclusione di cui al punto VI dell’Allegato C del Regolamento VIA, i progetti ricadenti anche parzialmente un’area protetta e/o in siti della Rete Natura 2000, sono assoggettati direttamente alla VIA. Il progetto unitario di gestione produttiva sarà configurato come progetto definitivo se presentato dal richiedente la coltivazione che dimostri di essere in possesso di tutti i titoli dai quali risulti il possesso e/o la disponibilità del bene ai fini dell’esercizio di cava; diversamente, anche nel caso di progetti assoggettati direttamente alla VIA, sarà presentato un progetto configurato come preliminare. La progettazione esecutiva, scaturente dal successivo iter amministrativo ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni o concessioni a rilasciarsi nell’ambito dei comparti estrattivi, ove dovesse prevedere modifiche sostanziali rispetto agli interventi già esaminati dalla citata Commissione dovrà essere presentata, attraverso il Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, al Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania per essere sottoposta a procedura di verifica o di VIA, come disciplinato nei casi in precedenza riportati, prima del rilascio della necessaria autorizzazione. 1.5 Versamento degli oneri per la valutazione (d.g.r. 683/2010 pubblicata sul burc n. 76 del 22 novembre 2010) La D.G.R. n. 683 dell’8 ottobre 2010 stabilisce gli oneri a carico di proponenti, pubblici e privati, di progetti da sottoporre alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, da calcolare sulla base del valore del progetto dichiarato dal proponente con propria autocertificazione secondo la normativa vigente (D.P.R. 445/2000). La stessa D.G.R. n. 683/2010 stabilisce che in caso di integrazione tra più procedure di valutazione ambientale (VIA - VI) si applica solo la tariffa più onerosa. Per quanto riguarda i criteri per il calcolo degli oneri a carico proponenti si rimanda alla citata D.G.R.. Si evidenzia che la mancata trasmissione dell’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri per la valutazione e degli altri documenti comprovanti la congruità del versamento (quadro tecnico economico, dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000 con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore) sarà segnalata al proponente. In tal caso l’istruttoria tecnica non sarà avviata fino a quando non verrà trasmessa la suddetta documentazione. Il pagamento degli oneri, calcolati come disposto dalla stessa DGR 683/2010, dovrà avvenire con una delle modalità di seguito indicate: A) versamento su conto corrente postale n. 21965181 intestato a Regione Campania, Servizio Tesoreria. Causale:……….. B) versamento su conto corrente bancario c/o Istituto San Paolo Banco di Napoli. Coordinate IBAN: IT40I 01010 03593 000040000005. Intestato a Regione Campania, Servizio Tesoreria. Causale:…………. La causale dovrà specificare la procedura ed il relativo Codice tariffa come di seguito indicato: 0505 - “Verifica di assoggettabilità a VIA- art. 20 del Dlgs. 152/2006”; 0506 - “Valutazione di impatto ambientale - art. 23 e ss. del Dlgs. 152/2006”. |
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Allegati degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in regione Campania” |
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Allegato 1.C - Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di via, anche integrate e coordinate, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
1. Acronimi e definizioni
2. Premessa La Regione Campania - AGC 05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 02 Tutela dell’Ambiente - si è dotata di un Sistema Informativo attraverso il quale è resa disponibile on line la documentazione tecnico-amministrativa relativa alle procedure di VAS, VIA e Valutazione di Incidenza fornita dalle autorità procedenti e dai proponenti unitamente agli atti ufficiali prodotti dalle competenti strutture della Regione preposte alla valutazione ed all’emanazione dell’atto decisionale finale. Il Sistema consente di adempiere all’obbligo di dare evidenza pubblica della proposta di Piano/Programma/Progetto e per consentire la presentazione di osservazioni da parte del pubblico entro i termini stabiliti dalla norma per le diverse tipologie di procedure. Ai sensi degli artt. 20-24-27-28 del D.Lgs. 152/2006 la Regione Campania - AGC05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 02 Tutela dell’Ambiente, in qualità di Autorità Competente per la valutazione di impatto ambientale di cui al Regolamento VIA, rende pubblica, anche sul proprio sito web, la documentazione tecnico-amministrativa acquisita e/o prodotta nell’ambito delle procedure di valutazione. Come previsto negli Indirizzi operativi VIA, tutta la documentazione a corredo delle istanze nonché quella integrativa trasmessa nelle successive fasi procedurali dovrà essere inviata in n. 1 copia cartacea e n. 3 copie in formato digitale. Il presente documento descrive le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale definendo le modalità di predisposizione dei dati da trasmettere in termini di contenuto e formato per le diverse procedure: - Verifica di Assoggettabilità alla VIA (art.20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.); - Scoping - Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (art.21 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.); - Valutazione di Impatto Ambientale (artt.23-24-25-26 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Nel documento sono inoltre descritte le modalità di trasmissione della documentazione nel caso di integrazione tra le procedure di: - Verifica di Assoggettabilità alla VIA e Valutazione di Incidenza; - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza; e nel caso di coordinamento tra le procedure di: - Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale; - Verifica di Assoggettabilità alla VIA e di Valutazione Ambientale Strategica; - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica. 3. Modalità di trasmissione della documentazione in formato digitale 3.1. Custodia del supporto informatico La documentazione dovrà essere consegnata all’interno di uno o più supporti informatici muniti di custodia rigida. La custodia rigida dovrà contenere una copertina che riporta le seguenti informazioni: - proponente (art.5 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.); - nome completo del Progetto; - breve descrizione del contenuto dei supporti inviati (es. Documentazione Amministrativa, Elaborati di progetto, Studio di Impatto Ambientale, Sintesi non Tecnica); - nome procedura con riferimento al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; - numero del supporto nel caso in cui questo sia stato inviato assieme ad altri supporti (es. CD 4/6). In figura 1 è riportato un esempio copertina. Figura 1 - Esempio copertina Sul lato interno della copertina dovranno essere riportate le seguenti informazioni: - schema dell’organizzazione delle cartelle presenti nel supporto informatico; - sistema operativo e software utilizzati per la produzione dei file; |
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Allegato 3.C - Modello di elenco lettera f., par. 3.2.1Elenco dei pareri ambientali correlati alla procedura di valutazione di impatto am |
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Allegato 5.B - Indirizzi per l’elaborazione dello studio preliminare ambientale ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di progetti inerenti le attività estrattiveFinalità e requisiti di uno studio preliminare ambientale Lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 20 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) individua, descrive e valuta , in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto pubblico e privato sui seguenti fattori: - L’uomo, la fauna e la flora; - Il suolo, l’acqua, l’aria, il clima ed il paesaggio; - Beni materiali e patrimonio culturale; - L’interazione tra i fattori dei punti precedenti. Le informazioni contenute nello studio devono consentire, in fase di consultazione ed in fase istruttoria, la verifica dei possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente, al fine di decidere se il progetto deve o meno essere assoggettato a VIA (artt. 21 - 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.). Tale decisione deve basarsi sugli elementi riportati nell’allegato V alla Parte seconda del citato D.Lgs, e cioè: 1. Caratteristiche dei progetti Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: - delle dimensioni del progetto - del cumulo con altri progetti - dell’utilizzazione di risorse naturali - della produzione di rifiuti - dell’inquinamento e disturbi alimentari - del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. 2. Localizzazione dei progetti Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: - dell’utilizzazione attuale del territorio; - della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; - della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: a) zone umide; b) zone costiere; c) zone montuose o forestali; d) riserve e parchi naturali; e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati; g) zone a forte densità demografica; h) zone di importanza storica, culturale o archeologica; i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 3. Caratteristiche dell’impatto potenziale Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: - della portata dell’impatto (area geografica e densità di popolazione interessata); - della natura transfrontaliera dell’impatto; - dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto; - della probabilità dell’impatto; - della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto. Lo studio preliminare ambientale, quindi, dovrà contenere: - Una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione e dimensioni in fase di estrazione e di sistemazione finale; - I dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che l’attività può avere sull’ambiente; - Una descrizione delle misure pre |
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Allegato 6.E - Procedura coordinata VIA - VAS: modello avviso consultazione pubblica |
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