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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Campania 13/12/1985, n. 54
L.R. Campania 13/12/1985, n. 54
L.R. Campania 13/12/1985, n. 54
- L.R. 13/04/1995, n. 17
- L.R. 06/12/2000, n. 18
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 06/05/2013, n. 5
- L.R. 28/07/2017, n. 22
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Articolo 1 - Disposizioni generaliA norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e in attuazione dell'art. 62 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Campania disciplina con la presente legge la ricerca e l'attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e nelle sue componenti fisiche, pedologich |
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Articolo 2 - Piano regionale delle attività estrattive1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, “previo parere delle Commissioni Consiliari competenti” N7 sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati e le Province, approva il piano regionale del settore estrattivo, nel quadro delle esigenze generali di difesa dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava. 1bis. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informatori del piano medesimo, sentita la Commissione consiliare competente pe |
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Articolo 4 - Autorizzazione e concessione |
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Articolo 5 - Autorizzazione1. L'autorizzazione alla coltivazione di materiali di cui all'articolo 1 della prese |
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Articolo 6 - Deposito cauzionale1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato nel rilasciare l'autorizzazione deve tener conto: a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua idoneità agli scopi a cui si dice destinato; |
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Articolo 7 - Negazione dell'autorizzazione di nuove cave |
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Articolo 8 - Procedura per l'autorizzazione1. La domanda, in duplice copia, per la richiesta dell'autorizzazione deve riportare: a) le generalità del richiedente ed il suo domicilio per le persone fisiche, la sede e le generalità del legale rappresentante per le Società o Imprese cooperative; b) il numero di codice fiscale del richiedente; c) il titolo giuridico sul quale si fonda il godimento del giacimento; d) l'ubicazione della cava o torbiera e l'indicazione della superficie dell'area oggetto della domanda; e) l'indicazione della |
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Articolo 9 - Ricomposizione ambientale1. Per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione della cava, salvo quanto stabilito al |
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Articolo 9-bis. - Riutilizzo di cave dismesse |
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Articolo 10 - Modalità di presentazione della domanda1. La domanda di au |
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Articolo 11 - Rilascio dell'autorizzazione1. Il competente Settore, entro centoventi giorni dal ricevimento o dalla formazione dei pareri e/o nulla osta richiesti dalla presente legge, sulla domanda di autorizzazione e relativi allegati, deve disporre l'istruttoria della pratica con relazione conclusiva ai fini del provvedimento di cui al successivo comma 5 del presente articolo. |
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Articolo 12 - Norme dell'autorizzazioneL'autorizzazione ha natura personale. Le domande di trasferimento o di variazione del |
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Articolo 13 - Modi di estinzione dell'autorizzazione |
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Articolo 14 - Revoca dell'autorizzazione |
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Articolo 15 - ConcessioniQuando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o non dia ad essa sufficiente sviluppo, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo alla Giunta regionale, con domanda cui dovrà essere allegata la documentazione di cui al precedente art. 8. |
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Articolo 16 - Durata della concessioneLa concessione può essere rilasciata per un periodo massimo di anni dodici. Detto periodo è stabilito in base alla cubatura del giacimento coltivabile ed alla |
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Articolo 17 - Recupero ambientaleNel caso il titolare dell'autorizzazione o della concessione non esegua le opere per |
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Articolo 18 - Convenzione fra imprenditori e Comuni1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo app |
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Articolo 19 - Concessione edilizia |
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Articolo 20 - Permesso di ricerca1. Qualora si tratti di accertare la quantità, la consistenza e l'economicità di giacimenti su fondi non in disponibilità, occorre l'apposito permesso rilasciato dal Comune nel cui terr |
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Articolo 21 - Spese per l'istruttoria delle domandeLe spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di |
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Articolo 22 - Osservatorio delle cave.1. Presso il Settore ricerche e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali è istituito l'Osservatorio regionale delle cave. 2. L'Osservatorio, avvalendosi delle strutture del competente Settore cave e Settori provinciali, raccoglie, tramite i dati conoscitivi da fornirsi a cura delle ditte esercenti l'attività estrattiva, elementi relativi a: |
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Articolo 23 - Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione1. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve chiedere al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel |
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Articolo 24 - ConsorziPer l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti l'attività di cava e per un migliore coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi ed obbligatori. |
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Articolo 25 - Vigilanza e politica mineraria1. Le funzioni di vigilanza sui lavo |
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Articolo 26 - SospensioniI lavori conseguenti all'autorizzazione, alla concessione o al permesso di ricerca possono essere sospesi cautelativamente dal Presidente della Regione: |
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Articolo 27 - Apposizione di sigilliIn caso di accertata inadempienza al provvedimento di sospensione dei lavori di ricerca o di coltivazione, nonché al provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione, il Presidente della Regione ordina la recinzione |
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Articolo 28 - Sanzioni1. Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo |
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Articolo 29 - Interventi nelle aree di cave abbandonateLa Regione promuove la ricomposizione ambientale, ai sensi del precedente articolo 9, |
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Articolo 30 - Censimento comunale delle aree di cave abbandonateEntro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune, con deliberazione consiliare, provvede ad elencare secondo una scala di priorità di inserimento, le aree di cave abbandonate, evidenziando i tipi di ricomposizione amb |
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Articolo 31 - Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonateI proprietari e gli aventi diritto, sia privati che pubblici, sulle aree di cave abbandonate, anche non comprese nell'elencazione di cui al precedente art. 30, nonché Enti competent |
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Articolo 32 - Contributi regionali1. Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile: a) 50% a favore degli interventi dei privati; |
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Articolo 33Con la presente legge, l'art. 2 della legge regionale n. 42 del 12 dicembre 1979 &egr |
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Articolo 34Con la presente legge, l'art. 52 della legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982 &egrav |
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Articolo 35 - Divieto di apertura di nuove caveDalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non sarà s |
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Articolo 36 - Norme transitorie per le cave in atto1. La coltivazione delle cave in atto alla data dell'8 gennaio 1986, per le quali, a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere proseguita, purché, entro sei mesi dalla stessa data, l'esercente abbia presentato domanda di proseguimento, con |
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Articolo 36-bis. - Norme transitorie per la convenzione1. Tutte le ditte esercenti cave in atto ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 38-ter, commi 2 e 3 della pre |
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Articolo 36-ter. - Norme transitorie per ambiti estrattivi su terreni in uso civico1. La coltivazione delle cave su terreni in uso civico, in atto alla data dell'8 gennaio 1986 o alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 1985, n. 431, in assenza di mutamento di destinazion |
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Articolo 38 - Previsione di spesaNello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1985 è istituito al Titolo I, categoria I, il capitolo 18, con la denominazi |
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Articolo 38-bis. - Delega dei poteri1. L'esercizio dei poteri afferenti i provvedimenti di cui alla presente legge e connessi con la po |
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Articolo 38-ter. - Norme finali e transitorie1. Ai fini dell'adozione del Piano regionale delle attività estrattive, prescritte dall'articolo 2 della presente legge, il termine è fissato al 31 dicembre 1995. 2. Sino all'entrata in vigore del Piano regionale delle attività estrattive, il perimetro delle attività estrattive oggetto di i |
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Articolo 38-quinquies. - Approvazione del Piano regionale delle attività estrattive |
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Articolo 38-sexies. - Modifiche agli articoli 12, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27 e 371. L'espressione "Giunta regionale" è sostituita con l'espressione "Presidente della Giunta regionale, o suo delegato" ai seguenti articoli: |
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Articolo 39Qualunque norma in contrasto con la presente legge è abrogata. |
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