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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/08/2007, n. 162
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- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- D.L. 28/09/2018, n. 109 (L. 16/11/2018, n. 130)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vita la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2005, e in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B); Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; Vista la d |
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Capo I - Disposizioni introduttive |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente decreto disciplina le condizioni di sicurezza per l'accesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha l'obiettivo del mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario itali |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario italiano con l'esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente articolo. 2. Il presente decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e della circolazione, e l'interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura. 3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti competenze degli Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materi |
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Art. 3. - Definizioni1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni nonché la gestione e l'esercizio del sistema nel suo complesso; b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti; c) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione; d) specifiche tecniche di interoperabilità (STI): le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei convenzionale e ad alta velocità, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni; e) obiettivi comuni di sicurezza (CST): i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le ga |
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Capo II - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) |
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Art. 5. - Principi che regolano l'attività dell'Agenzia1. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia. 2. L'Agenzia è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi Impresa ferroviaria, Gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione e ente appaltante. 3. L'Agenzia può costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia stessa; in particolare può promuovere la costituzione di un organismo notificato in forma di società di diritto privato, con la garanzia per l'indipendenza di giudizio e l'autonomia operativa dei lavoratori. I proventi delle attività svol |
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Art. 6. - Compiti dell'Agenzia1. L'Agenzia è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale. In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformità con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria. 2. L'Agenzia è incaricata di svolgere i seguenti compiti: a) definire il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lettera a); |
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Art. 7. - Relazioni annuali1. L'Agenzia pubblica annualmente e trasmette entro il 30 settembre al Ministero dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed alla Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene informazioni circa: |
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Capo III - Sviluppo e gestione della sicurezza |
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Art. 8. - Gestori delle Infrastrutture, Imprese ferroviarie, fabbricanti ed enti appaltanti1. Ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria è responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi. 2. Resta impregiudicata la responsabilità di ciascun fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione, detentore, fornitore di servizi o ente appaltante, di assicurare che il materiale ro |
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Art. 9-bis - Manutenzione dei veicoli1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191. 2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere, tra gli altri, un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore. 3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria parte di sistema come prevista nell'articolo 8, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate. A tal fine il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti |
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Art. 10. - Metodi ed obiettivi comuni di sicurezza1. L'Agenzia apporta tutte le necessarie modifiche agli standard ed alle norme di sic |
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Art. 11. - Indicatori di sicurezza1. Per la valutazione della realizzazione dei CST ed il monitoraggio dell'evoluzione |
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Art. 12. - Norme nazionali di sicurezza1. L'Agenzia provvede affinché gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato d |
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Art. 13. - Sistemi di gestione della sicurezza1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza nazionali di cui all'articolo 12 ed all'allegato II, nonché ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM. 2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dime |
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Capo IV - Certificazione e autorizzazione di sicurezza |
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Art. 14. - Certificati di sicurezza1. Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che può valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata. ((Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza. 2. Il certificato di sicurezza comprende: a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui all'articolo 13 e all'allegato III; |
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Art. 15. - Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura1. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura, su richiesta del legale rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza può contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza comprende: a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 13 e all'allegato III; |
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Art. 16. - Certificato di sicurezza e autorizzazione di sicurezza1. Le richieste di certificato e la documentazione allegata devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal rappresentante legale delle imprese richiedenti. |
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Art. 17. - Accesso alle strutture di formazione1. L'Agenzia provvede affinché le strutture di formazione per i macchinisti, per il personale viaggiante qualora tale formazione faccia parte dei requisiti per ottenere il certificato di sicurezza, e per tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, siano accessibili in maniera equa e non discriminatoria. 2. Nel caso in |
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Capo V - Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti |
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Art. 18. - Organismo investigativo1. Presso il Ministero dei trasporti, quale risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e dell'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito l'Organismo investigativo permanente, costituito da una nuova di |
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Art. 19. - Obbligo di indagine1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti. 2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo può indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti dei sistem |
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Art. 20. - Status dell'indagine1. Gli investigatori incaricati di svolgere il loro compito hanno lo status di pubblici ufficiali, e l'indagine è condotta in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale indagine relativa a procedimenti penali. L'attività degli investigatori è svolta in coordinamento con quella necessaria alla polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale. 2. Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono: a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonché al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli impianti di segnalamento e di controllo del tr |
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Art. 21. - Procedura investigativa1. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previo accordo con l'Autorità giudiziaria procedente ove l'attività investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, predispone i |
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Art. 22. - Relazioni1. L'indagine su un incidente o un inconveniente è oggetto di una relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla gravità dell'evento e alla pertinen |
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Art. 23. - Informazioni da trasmettere all'Agenzia ferroviaria europea1. Entro una settimana dalla decisione di aprire un'indagine l'organismo investigativ |
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Art. 24. - Raccomandazioni in materia di sicurezza1. Le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dall'Organismo investigativo non costituiscono in alcun caso una presunzione di colpa o responsabilit&a |
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Capo VI - Abrogazioni e modifiche disposizioni transitorie e finali |
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Art. 25. - Abrogazioni e modifiche1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: «a condizioni eque, non discriminatorie» sono inserite le seguenti: «e trasparenti»; b) all'articolo 4 il comma 2 è abrogato; c) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell'infrastruttura fe |
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Art. 26. - Risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) - Copertura finanziaria1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si provvede nei limiti delle seguenti risorse: |
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Art. 27. - Disposizioni transitorie e finali1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Agenzia elabora, attraverso il riordino dell'attuale, un nuovo quadro normativo che tenga conto dell'ambito di applicazione del presente decreto, dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e preveda l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria, nonché l'assegnazione dei compiti e delle competenze e la ripartizione delle responsabilità frai soggetti interessati. |
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Allegato I - Indicatori comuni di sicurezzaGli indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators - CSIs) devono essere comunicati ogni anno dall’ "Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali" (ANSFISA)" N10, di cui all’art. 3, lettera g). Gli indicatori relativi alle attività di cui all’art. 2, paragrafo 4, lettere a) e b), sono trasmessi a parte, se presentati. Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all’invio della relazione, l’ "Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali" (ANSFISA)" N10 provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all’anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi nella relazione annuale successiva. Le definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le modalità di calcolo dell’impatto economico degli incidenti sono riportate in Appendice. 1. Indicatori relativi a incidenti 1.1. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti significativi e suddivisione in base alle seguenti tipologie: collisione di treno con veicolo ferroviario, collisione di treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari, deragliamento di treno, incidente al passaggio a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono pedoni ai passaggi a livello, e un’ulteriore ripartizione per i cinque tipi di passaggio a livello di cui al punto 6.2, incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento, eccetto suicidi e tentati suicidi, incendio a bordo del materiale rotabile, altro. Ogni incidente significativo viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell’incidente secondario siano più gravi (ad esempio, un deragliamento seguito da un incendio). 1.2. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di persone gravemente ferite e decedute per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie: passeggero (anche in relazione al numero totale di passeggeri-chilometri e di passeggeri per chilometro-treno), dipendente o impresa appaltatrice, utilizzatore del passaggio a livello, persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria, altra persona sul marciapiede, altra persona che non si trova sul marciapiede. 2. Indicatori relativi alle merci pericolose Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose per ferrovia, suddiviso in base alle seguenti categorie: incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in Appendice, numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose. 3. Indicatori relativi ai suicidi Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di suicidi e tentati suicidi. 4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di precursori di incidenti e suddivisione in base alle seguenti tipologie di precursore: rotaia rotta, deformazione del binario e altro disallineamento del binario, guasto all’apparato di segnalamento laterale, superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto, superamento segnale disposto a via impedita senza superamento del punto protetto, ruota rotta su materiale rotabile in servizio, assile rotto su materiale rotabile in servizio. Devono essere comunicati tutti i precursori, sia quelli che hanno dato luogo a incidenti, sia quelli senza conseguenze. (Un precursore che ha causato un incidente significativo deve essere segnalato anche tra gli indicatori relativi ai precursori; un precursore che non ha causato un incidente significativo deve essere segnalato solo tra gli indicatori relativi ai precursori). |
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Allegato II - Notifica delle norme nazionali di sicurezzaLe norme nazionali di sicurezza da notificare alla Commissione, secondo la procedura dell'articolo 12, comprendono: 15. Norme relative agli obiettivi ed ai metodi di sicurezza in vigore in Italia; |
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Allegato III - Sistemi di gestione della sicurezza1. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere documentato in tutte le sue parti pertinenti e descrivere in particolare la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. Occorre indicare come la direzione garantisca un controllo a tutti i livelli, come sia garantita la partecipazione a tutti i livelli del personale e dei rispettivi rappresentanti e in che modo sia garantito il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza. 2. Elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza. |
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Allegato IV - Documentazione relativa alla parte del certificato di sicurezza specifico della retePer consentire all'Agenzia di rilasciare la parte del certificato di sicurezza specifica della rete deve essere presentata la seguente documentazione: |
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Allegato V - Contenuto principale della relazione di indagine su incidenti ed inconvenienti1. Sintesi La sintesi riporta una breve descrizione dell'evento, l'ora ed il luogo in cui questo si è verificato e le conseguenze. Indica, inoltre, le cause dirette, le concause e le cause indirette stabilite dall'indagine. Contiene infine le raccomandazioni principali formulate ed i relativi destinarari. 2. Fatti in immediata relazione all'evento 1. Evento: data, ora e lugo dell'evento; descrizione degli eventi e del sito dell'incidente, comprese le attività dei servizi di soccorso ed emergenza; decisione di aprire un'indagine, composizione della squadra investigativa e svolgimento dell'indagine stessa. 2. Circostanze dell'evento: personale ed imprese appaltatrici coinvolti, altre parti e testimoni; treni e relativa composizione, numero di immatricolazione del materiale rotabile coinvolto; descrizione dell'infrastruttura e del sistema di segnalamento - tipo di binari, deviatoi, intersezioni, segnali, protezioni del treno; mezzi di comunicazione; |
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