Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'a
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626342008169
Capo I - Disposizioni generali
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626342008170
Art. 1 - Finalità e
campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, stabilite dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, così come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, in modo compatibile con le disposizioni della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come modificata dalla direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.
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626342008171
Art. 2 -
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) direttiva: la direttiva 2008/57/CE del Parlamento e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, così come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009;
b) sistema ferroviario transeuropeo: i sistemi ferroviari convenzionale e ad alta velocità transeuropei di cui, rispettivamente, all'allegato I, punti 1 e 2;
c) sistema ferroviario nazionale: la parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocità coincide con il sistema ferroviario ad alta capacità;
d) interoperabilità: la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni, garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee. Tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;
e) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi;
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626342008172
Art. 3. -
Requisiti essenziali
1. Il sistema ferroviario, i sottosistemi, i componenti di interoperabilità, c
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626342008173
Capo II -
Specifiche tecniche di interoperabilità
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626342008174
Art. 4. - Oggetto
delle STI
1. Per ogni sottosistema è applicata la relativa STI ovvero le relative STI se un sottosistema è oggetto di più STI e una STI può abbracciare vari sottosistemi.
2. I sottosistemi devono essere conformi alle STI vigenti al momento della loro messa in servizio, de
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626342008175
Art. 5. -
Adozione, revisione e pubblicazione di STI
1. Le STI di cui all'articolo 4 sono quelle elaborate o modificate dall'ERA su mandato della Commissione europea, con le procedure di cui all'arti
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626342008176
Art. 6. - Carenze
delle STI
1. Ministero delle infrastrutture dei trasporti può chiedere che sia interpell
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626342008177
Art. 7. -
Estensione dell'ambito di applicazione delle STI
1. L'ambito di applicazione delle STI è progressivamente esteso alle linee ed ai veicoli non ancora contemplati, a seguito di adozione di nuove STI o di revisione di STI già adottate.
2. Nelle more
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Art. 8. - Deroghe
dall'applicazione delle STI
1. Una o più STI possono non essere applicate nei casi e nelle condizioni seguenti:
a) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema, di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente o per ogni elemento di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che si trovi in una fase avanzata di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione delle STI;
b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti da queste STI sono incompatibili con quelli del sottosistema esistente;
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Capo III -
Componenti di interoperabilità
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626342008180
Art. 9. -
Immissione sul mercato di componenti di interoperabilità
1. I componenti di interoperabilità possono essere immessi sul mercato soltanto se consentono di realizzare l'inter
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Art. 10. -
Conformità o idoneità all'impiego
1. I componenti di interoperabilità sono considerati conformi ai pertinenti requisiti essenziali se muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV.
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626342008182
Art. 11. - Non
conformità delle specifiche europee ai requisiti essenziali
1. Qualora risulti che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti esse
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626342008183
Art. 12. -
Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità
o di idoneità all'impiego
1. La dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è redatta, prima dell'immissione sul mercato, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, applicando le disposizioni previste dalle STI.
2. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è effettuata da un organismo notificato a rich
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626342008184
Art. 13. - Non
conformità dei componenti di interoperabilità ai
requisiti essenziali
1. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta, per quanto di competenza, ogni misura urgente necessaria per limitarne il campo di applicazione o per vietarne l'impiego, ed informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia.
2. Qualora l'
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626342008185
Capo IV -
Sottosistemi
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626342008186
Art. 14. -
Procedura di messa in servizio
1. Fatto salvo il Capo V, l'Agenzia autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali, costitutivi del sistema ferroviario, che sono installati o gestiti sul territorio nazionale, soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, nel momento in cui siano integrati nel sistema ferr
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626342008187
Art. 15. - Libera
circolazione dei sottosistemi
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, non è consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di
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626342008188
Art. 16. -
Conformità alle STI e alle norme nazionali
1. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato V.
2. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, al momento in cui i sottosistemi sono integrati nel sistema, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati.
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626342008189
Art. 17. -
Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di
verifica
1. Al fine di redigere la dichiarazione CE di verifica, il richiedente invita l'organismo notificato di propria scelta, prima che il sottosistema sia immesso in servizio, ad avviare la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI. Il richiedente può essere l'ente appaltante o il fabbricante o il rispettivo mandatario stabilito nella Comunità.
2. La procedura di verifica CE di un sottosistema, effettuata dall'organismo notificato, iniz
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626342008190
Art. 18. -
Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi
1. Se l'Agenzia, anche su segnalazione del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, constata che un sottosistema in esercizio munito della dichiarazione CE di verifica, corredata della documentazione t
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626342008191
Art. 19. - Messa
in servizio di sottosistemi esistenti a seguito di rinnovo o
ristrutturazione
1. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema in esercizio l'ente appaltante o il fabbricante depositano un fascicolo con la descrizione del progetto presso l'Agenzia. L'Agenzia esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, d
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626342008192
Capo V - Veicoli
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626342008193
Art. 20. -
Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli
1. Prima di essere usato su una rete, un veicolo è oggetto di un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'Agenzia, salvo disposizione contraria del presente capo.
2. Un veicolo conforme alle STI è autorizzato a norma degli articoli 21 o 22.
3. Un veicolo non conforme alle STI è autorizzato a norma degli articoli 23 o 24.
4. Un veicolo conforme a un tipo autorizzato è autorizzato a norma dell'articolo 25.
5. L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in qualunque altro Stato membro, fermo restando il disposto degli articoli 22 e 24 concernenti le autorizzazioni complementari. Su indicazione
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626342008194
Art. 21. - Prima
autorizzazione di messa in servizio dei veicoli conformi alle STI
1. Il presente articolo si applica ai veicoli conformi alle STI pertinenti in vigore alla data di messa in servizio, a condizione che esse prevedano un numero sufficiente di requisiti essenziali e che le STI applicabili al materiale rotabile siano entrate in vigore.
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626342008195
Art. 22. -
Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli
conformi alle STI
1. La messa in servizio dei veicoli totalmente conformi a STI che contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi pertinenti, senza casi specifici o punti in sospeso strettamente attinenti alla compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete, non è soggetta ad autorizzazioni supplementari, purché i veicoli circolino su reti conformi alle STI negli altri Stati membri o alle condizioni specificate nelle corrispondenti STI.
2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro “ai sensi dell'articolo 22 della direttiva” N1, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tale caso si applicano i commi da 3 a 7.
3. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di
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626342008196
Art. 23. - Prima
autorizzazione di messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI
1. Il presente articolo si applica ai veicoli non conformi alle STI applicabili in vigore alla data di messa in servizio, inclusi i veicoli oggetto di deroga, o quando un nume
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626342008197
Art. 24. -
Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli non
conformi alle STI
1. Per i veicoli autorizzati ad essere messi in servizio in uno Stato membro “a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva o dell'articolo 24 della stessa” N1, l'Agenzia può decidere, a norma del presente articolo, che per la messa in servizio sul territorio nazionale sono necessarie autorizzazioni supplementari.
2. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:
a) l'attestazione che il veicolo è autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e la documentazione relativa alla procedura seguita per dimostrare che esso è conforme ai requisiti vigenti in
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626342008198
Art. 25. -
Autorizzazione di tipi di veicoli
1. L'Agenzia può rilasciare autorizzazioni di tipi di veicoli. Se l'Agenzia autorizza un veicolo, autorizza allo stesso tempo il tipo di veicolo.
2. L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa già autorizzato sulla base di una dichiarazione di conformità a tale tipo presentata dal richiedente senza
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626342008199
Art. 26. -
Classificazione delle norme nazionali
1. Per facilitare lo svolgimento della procedura di autorizzazione di messa in serviz
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626342008200
Capo VI -
Organismi notificati
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626342008201
Art. 27. -
Organismi notificati
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di cui all'articolo 12 e della procedura di verifica di cui all'articolo 17, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza ed il numero di identificazione ottenuto previamente dalla stessa Commissione europea.
2. Gli organismi che intendono essere notificati in uno o più settori dell'interoperabilità, ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 12 e 17, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'all
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626342008202
Art. 28. -
Sospensione e revoca
1. Il riconoscimento è sospeso, con apposito provvedimento, per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarità da parte dell'organismo notificato nell'attività di valutazione o verifica ovvero qualora dall'attivit
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626342008203
Art. 29. -
Rinnovo
1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed è rinnovato a richiesta del
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626342008204
Art. 30. -
Attività di vigilanza
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attività degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idone
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626342008205
Art. 31. -
Disposizioni relative alle spese in materia di organismi notificati
1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 R, le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento degli organismi notificati di
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626342008206
Capo VII -
Registri della rete e dei veicoli
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626342008207
Art. 32. -
Sistema di numerazione dei veicoli
1. Qualsiasi veicolo messo in servizio nel sistema ferroviario della Comunità reca un numero europeo del veicolo - NEV, che gli è attribuito al rilascio della prima autorizzazione di messa in servizio.
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626342008208
Art. 33. -
Registro nazionale dei veicoli
1. L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla messa in servizio di qualsiasi veicolo venga attribuito ad esso un codice di identificazione alfanumerico - NEV.
2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare in un registro di immatricolazione nazionale istituito presso la medesima Agenzia che soddisfa i seguenti criteri:
a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 3;
b) è accessibile alle autorità preposte alla sicurezza
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626342008209
Art. 34. -
Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati
1. In caso di concessione, modifica, sospensione o revoca di un'autorizzazione del ti
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626342008210
Art. 35. -
Registro dell'infrastruttura
1. L'Agenzia provvede alla pubblicazione di un registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed all'aggiornamento dello stesso con la periodicità stabilita dall'ERA ai sensi del
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Art. 36. -
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
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Art. 37. -
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi
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Art. 38. -
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli
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626342008214
Allegato I - AMBITO DI
APPLICAZIONE
1. Sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
1.1. Rete
La rete del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale è quella delle linee convenzionali della rete transeuropea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE.
Tale rete può essere suddivisa secondo le categorie seguenti:
- linee previste per il traffico «passeggeri»,
- linee previste per il traffico misto (passeggeri e merci),
- linee specialmente concepite o adattate per il traffico «merci»,
- nodi «passeggeri»,
- nodi merci, compresi i terminali intermodali,
- linee di collegamento degli elementi sopra elencati.
La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione: gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace
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626342008215
Allegato II - Sottosistemi
1. Elenco dei sottosistemi
Il sistema che costituisce il sistema ferroviario può essere suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a:
a) settori di natura strutturale:
- infrastrutture,
- energia,
- controllo-comando e segnalamento,
- materiale rotabile; oppure
b) settori di natura funzionale:
- esercizio e gestione del traffico,
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Allegato III - REQUISITI
ESSENZIALI
1. Requisiti di portata generale
1.1. Sicurezza
1.1.1. La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado.
1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilità di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata. I parametri delle apparecchiature di frenatura devono garantire che è possibile l'arresto nella distanza di frenata prevista alla velocità massima autorizzata.
1.1.3. I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi.
1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonché la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatti allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.
1.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere l'utilizzazione sicura dei dispositivi né la salute o la sicurezza degli utenti se usati in modo prevedibile sebbene non conforme alle istruzioni indicate.
1.2. Affidabilità e disponibilità
La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.
1.3. Salute
1.3.1. I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie.
1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.
1.4. Protezione dell'ambiente
1.4.1. L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.
1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.
1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.
N3 “1.4.4. La progettazione e l’esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso: nelle aree in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, come definita nell’art. 3 della direttiva 2012/34/UE, e nella cabina del macchinista.”
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Allegato IV - Dichiarazione
«CE» di conformità e idoneità all'impiego
dei componenti di interoperabilità
1. Componenti di interoperabilità
La dichiarazione «CE» si applica ai componenti di interoperabilità che servono all'interoperabilità del sistema ferroviario. Questi componenti di interoperabilità possono essere:
1.1. Componenti comuni
Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori.
1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche
So
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626342008218
Allegato V - Dichiarazione «CE»
di verifica dei sottosistemi
1. Dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi
La dichiarazione "CE" di verifica di un sottosistema è una dichiarazione redatta dal richiedente ai sensi dell'articolo 17, in cui egli dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema interessato, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione comprese tutte le pertinenti norme nazionali.
La dichiarazione "CE" di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.
La dichiarazione "CE" di verifica deve basarsi sulle informazioni derivanti dalla procedura di verifica "CE" dei sottosistemi di cui all'allegato VI. Deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica e deve comprendere almeno gli elementi seguenti:
a) il riferimento alla presente direttiva, alle STI e alle norme nazionali applicabili;
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Allegato VI - Procedura di
verifica «CE» dei sottosistemi
La "verifica CE" è una procedura effettuata dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 per dimostrare che i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione, comprese tutte le pertinenti norme nazionali relative a un sottosistema, sono stati soddisfatti e che il sottosistema può essere autorizzato alla messa in servizio.
2. Certificato di verifica rilasciato da un organismo notificato
2.1. Introduzione.
Ai fini della presente direttiva, la verifica con riferimento alle STI è la procedura con cui un organismo notificato verifica e certifica che il sottosistema è conforme alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI).
Ciò non pregiudica l'obbligo del soggetto contraente o del fabbricante, ossia del richiedente ai sensi dell'articolo 17) di conformarsi all'altra normativa pertinente derivante dal trattato, comprese le eventuali verifiche da parte degli organismi di valutazione richiesti da tale altra normativa.
2.2. Dichiarazione intermedia di verifica (DIV) (Intermediate Statement of Verification - ISV)
2.2.1. Principi.
Su richiesta del soggetto contraente o del fabbricante (vale a dire il richiedente ai sensi dell'articolo 17), le verifiche possono essere effettuate per parti di un sottosistema o essere limitate a determinate fasi della procedura di verifica. In questi casi, i risultati della verifica possono essere documentati in una "dichiarazione intermedia di verifica" (DIV) rilasciata dall'organismo notificato scelto dal soggetto contraente o dal fabbricante, ossia il richiedente ai sensi dell'articolo 17).
La DIV deve fare riferimento alla STI rispetto alla quale è stata effettuata la valutazione di conformità.
2.2.2. Parti del sottosistema.
Il richiedente ai sensi dell'articolo 17 può richiedere una DIV per ogni parte in cui decida di suddividere il sottosistema. Ogni parte deve essere verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3.
2.2.3. Fasi della procedura di verifica.
Il sottosistema, o alcune parti di esso, è verificato in ciascuna delle seguenti fasi:
a) progetto complessivo;
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626342008220
Allegato VII - Parametri da
controllare per la messa in servizio di veicoli non conformi alle sti
e per la classificazione delle norme nazionali
1. Elenco dei parametri
1.1. Documentazione generale
Documentazione generale (comprendente la descrizione di veicolo nuovo, rinnovato o ristrutturato e l'uso che si prevede di farne, informazioni relative a progettazione, riparazione, esercizio e manutenzione, la documentazione tecnica, ecc.)
1.2. Struttura e parti meccaniche
Integrità meccanica e interfaccia tra veicoli (tra cui respingenti e organi di trazione, passerelle), forza della struttura e delle finiture del veicolo (come i sedili), capacità di carico, sicurezza passiva (compresa la resistenza alla collisione interna ed esterna)
1.3. Interazione ruota-rotaia e scartamento
Interfacce meccaniche all'infrastruttura (tra cui comportamento statico e dinamico, distanze funzionali, scartamento e organi di rotolamento, ecc.)
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Allegato VIII - Criteri minimi
che gli organismi devono possedere per essere notificati
I. Terzietà ed indipendenza
L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilità o dei sottosistemi né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo.
II. Imparzialità ed integrità professionale
L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire l'operazione di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giud
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Allegato IX - Documentazione
per richiesta di una deroga
Al momento della presentazione della richiesta di deroga gli Stati membri devono fornire i documenti seguenti:
a) una lettera formale in cui comunicano alla Commissione la deroga richiesta;
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Allegato X - Schema di domanda
per il riconoscimento ai fini della notifica su carta intestata con
marca da bollo
Lo/la scrivente .... ragione o denominazione sociale dell'organismo richiedente OR) con sede in .... (città o località) .... (provincia) .... via .... n. ,
chiede di essere riconosciuto/a, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/57/CE quale organismo abilitato a svolgere:
1) per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità,
a) la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, relativi ai sottosistemi di seguito indicati;
b) la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati.
2) per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale,
a) la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, relativi ai sottosistemi di seguito indicati;
b) la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati.
A tal fine dichiara:
che i sottosistemi specifici di competenza, fra quelli definiti dalle STI, sono i seguenti:
1) per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità,
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626342008224
Allegato XI - Verifiche della
conformità di componenti e sottosistemi per i quali è
richiesta una specifica qualificazione del personale tecnico
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626342008225
Allegato XII - Competenze ed
attrezzature specifiche per i laboratori di prova in campo
ferroviario
1. Competenze del personale tecnico impiegato nell'effettuazione delle prove rientranti nei settori di cui all'Allegato XI
In generale:
- conoscenze sui rotabili ferroviari, sulle norme di circolazione e sui regolamenti e norme di esercizio ferroviario;
- conoscenza e capacità di applicazione delle norme di riferimento per i requisiti generali dei laboratori di prova e calibrazione (UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni e integrazioni);
- conoscenze sulle tecniche di misura delle grandezze, sul trattamento statistico dei dati e sul calcolo dell'incertezza di misura e degli errori. Sviluppo delle tecniche di misura e trattamento dei dati anche mediante strumentazione virtuale;
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Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi delle disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel Decreto Agosto (D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge dalla L. 13/10/2020, n. 126), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Si illustrano le principali disposizioni della Legge 11/01/2018, n. 2, pubblicata nella G.U. 31/01/2018, n. 25, che persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all'automobile e prevede che lo stato, le regioni e gli enti locali rendano lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale.
Come impostare, condurre e concludere le procedure di affidamento.
Guida operativa ai RUP e alle strutture di supporto nell'affidamento di servizi e forniture. Analisi dei fabbisogni, programmazione, impostazione delle procedure di gara e gestione delle fasi di affidamento. Focus sul sotto soglia e cenni ai settori speciali.
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ISBN 9788862193788
La consegna dei lavori - Il subappalto - I termini dell’appalto - La contabilità dei lavori - Le varianti e i lavori supplementari - Controversie e responsabilità - Risoluzione e rescissione contrattuale - Il collaudo delle opere - Raccomandazioni pratiche delle buone regole dell’arte - Quadro sinottico della normativa
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