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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 08/10/2010, n. 191
D. Leg.vo 08/10/2010, n. 191
D. Leg.vo 08/10/2010, n. 191
D. Leg.vo 08/10/2010, n. 191
In vigore dal 20/11/2010.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 08/02/2013, n. 21
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 05/09/2013
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 29/12/2014
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 26/06/2015
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'a |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e campo di applicazione1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, stabilite dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, così come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, in modo compatibile con le disposizioni della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come modificata dalla direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) direttiva: la direttiva 2008/57/CE del Parlamento e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, così come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009; b) sistema ferroviario transeuropeo: i sistemi ferroviari convenzionale e ad alta velocità transeuropei di cui, rispettivamente, all'allegato I, punti 1 e 2; c) sistema ferroviario nazionale: la parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocità coincide con il sistema ferroviario ad alta capacità; d) interoperabilità: la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni, garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee. Tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali; e) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi; |
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Art. 3. - Requisiti essenziali1. Il sistema ferroviario, i sottosistemi, i componenti di interoperabilità, c |
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Capo II - Specifiche tecniche di interoperabilità |
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Art. 4. - Oggetto delle STI1. Per ogni sottosistema è applicata la relativa STI ovvero le relative STI se un sottosistema è oggetto di più STI e una STI può abbracciare vari sottosistemi. 2. I sottosistemi devono essere conformi alle STI vigenti al momento della loro messa in servizio, de |
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Art. 5. - Adozione, revisione e pubblicazione di STI1. Le STI di cui all'articolo 4 sono quelle elaborate o modificate dall'ERA su mandato della Commissione europea, con le procedure di cui all'arti |
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Art. 6. - Carenze delle STI1. Ministero delle infrastrutture dei trasporti può chiedere che sia interpell |
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Art. 7. - Estensione dell'ambito di applicazione delle STI1. L'ambito di applicazione delle STI è progressivamente esteso alle linee ed ai veicoli non ancora contemplati, a seguito di adozione di nuove STI o di revisione di STI già adottate. 2. Nelle more |
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Art. 8. - Deroghe dall'applicazione delle STI1. Una o più STI possono non essere applicate nei casi e nelle condizioni seguenti: a) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema, di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente o per ogni elemento di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che si trovi in una fase avanzata di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione delle STI; b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti da queste STI sono incompatibili con quelli del sottosistema esistente; |
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Capo III - Componenti di interoperabilità |
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Art. 9. - Immissione sul mercato di componenti di interoperabilità1. I componenti di interoperabilità possono essere immessi sul mercato soltanto se consentono di realizzare l'inter |
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Art. 10. - Conformità o idoneità all'impiego1. I componenti di interoperabilità sono considerati conformi ai pertinenti requisiti essenziali se muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV. |
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Art. 11. - Non conformità delle specifiche europee ai requisiti essenziali1. Qualora risulti che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti esse |
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Art. 12. - Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego1. La dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è redatta, prima dell'immissione sul mercato, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, applicando le disposizioni previste dalle STI. 2. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è effettuata da un organismo notificato a rich |
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Art. 13. - Non conformità dei componenti di interoperabilità ai requisiti essenziali1. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta, per quanto di competenza, ogni misura urgente necessaria per limitarne il campo di applicazione o per vietarne l'impiego, ed informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia. 2. Qualora l' |
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Capo IV - Sottosistemi |
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Art. 14. - Procedura di messa in servizio1. Fatto salvo il Capo V, l'Agenzia autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali, costitutivi del sistema ferroviario, che sono installati o gestiti sul territorio nazionale, soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, nel momento in cui siano integrati nel sistema ferr |
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Art. 15. - Libera circolazione dei sottosistemi1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, non è consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di |
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Art. 16. - Conformità alle STI e alle norme nazionali1. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato V. 2. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, al momento in cui i sottosistemi sono integrati nel sistema, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati. |
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Art. 17. - Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica1. Al fine di redigere la dichiarazione CE di verifica, il richiedente invita l'organismo notificato di propria scelta, prima che il sottosistema sia immesso in servizio, ad avviare la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI. Il richiedente può essere l'ente appaltante o il fabbricante o il rispettivo mandatario stabilito nella Comunità. 2. La procedura di verifica CE di un sottosistema, effettuata dall'organismo notificato, iniz |
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Art. 18. - Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi1. Se l'Agenzia, anche su segnalazione del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, constata che un sottosistema in esercizio munito della dichiarazione CE di verifica, corredata della documentazione t |
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Art. 19. - Messa in servizio di sottosistemi esistenti a seguito di rinnovo o ristrutturazione1. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema in esercizio l'ente appaltante o il fabbricante depositano un fascicolo con la descrizione del progetto presso l'Agenzia. L'Agenzia esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, d |
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Capo V - Veicoli |
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Art. 20. - Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli1. Prima di essere usato su una rete, un veicolo è oggetto di un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'Agenzia, salvo disposizione contraria del presente capo. 2. Un veicolo conforme alle STI è autorizzato a norma degli articoli 21 o 22. 3. Un veicolo non conforme alle STI è autorizzato a norma degli articoli 23 o 24. 4. Un veicolo conforme a un tipo autorizzato è autorizzato a norma dell'articolo 25. 5. L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in qualunque altro Stato membro, fermo restando il disposto degli articoli 22 e 24 concernenti le autorizzazioni complementari. Su indicazione |
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Art. 21. - Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli conformi alle STI1. Il presente articolo si applica ai veicoli conformi alle STI pertinenti in vigore alla data di messa in servizio, a condizione che esse prevedano un numero sufficiente di requisiti essenziali e che le STI applicabili al materiale rotabile siano entrate in vigore. |
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Art. 22. - Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli conformi alle STI1. La messa in servizio dei veicoli totalmente conformi a STI che contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi pertinenti, senza casi specifici o punti in sospeso strettamente attinenti alla compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete, non è soggetta ad autorizzazioni supplementari, purché i veicoli circolino su reti conformi alle STI negli altri Stati membri o alle condizioni specificate nelle corrispondenti STI. 2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro “ai sensi dell'articolo 22 della direttiva” N1, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tale caso si applicano i commi da 3 a 7. 3. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di |
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Art. 23. - Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI1. Il presente articolo si applica ai veicoli non conformi alle STI applicabili in vigore alla data di messa in servizio, inclusi i veicoli oggetto di deroga, o quando un nume |
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Art. 24. - Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI1. Per i veicoli autorizzati ad essere messi in servizio in uno Stato membro “a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva o dell'articolo 24 della stessa” N1, l'Agenzia può decidere, a norma del presente articolo, che per la messa in servizio sul territorio nazionale sono necessarie autorizzazioni supplementari. 2. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni: a) l'attestazione che il veicolo è autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e la documentazione relativa alla procedura seguita per dimostrare che esso è conforme ai requisiti vigenti in |
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Art. 25. - Autorizzazione di tipi di veicoli1. L'Agenzia può rilasciare autorizzazioni di tipi di veicoli. Se l'Agenzia autorizza un veicolo, autorizza allo stesso tempo il tipo di veicolo. 2. L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa già autorizzato sulla base di una dichiarazione di conformità a tale tipo presentata dal richiedente senza |
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Art. 26. - Classificazione delle norme nazionali1. Per facilitare lo svolgimento della procedura di autorizzazione di messa in serviz |
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Capo VI - Organismi notificati |
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Art. 27. - Organismi notificati1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di cui all'articolo 12 e della procedura di verifica di cui all'articolo 17, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza ed il numero di identificazione ottenuto previamente dalla stessa Commissione europea. 2. Gli organismi che intendono essere notificati in uno o più settori dell'interoperabilità, ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 12 e 17, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'all |
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Art. 28. - Sospensione e revoca1. Il riconoscimento è sospeso, con apposito provvedimento, per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarità da parte dell'organismo notificato nell'attività di valutazione o verifica ovvero qualora dall'attivit |
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Art. 29. - Rinnovo1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed è rinnovato a richiesta del |
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Art. 30. - Attività di vigilanza1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attività degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idone |
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Art. 31. - Disposizioni relative alle spese in materia di organismi notificati1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 R, le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento degli organismi notificati di |
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Capo VII - Registri della rete e dei veicoli |
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Art. 32. - Sistema di numerazione dei veicoli1. Qualsiasi veicolo messo in servizio nel sistema ferroviario della Comunità reca un numero europeo del veicolo - NEV, che gli è attribuito al rilascio della prima autorizzazione di messa in servizio. |
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Art. 33. - Registro nazionale dei veicoli1. L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla messa in servizio di qualsiasi veicolo venga attribuito ad esso un codice di identificazione alfanumerico - NEV. 2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare in un registro di immatricolazione nazionale istituito presso la medesima Agenzia che soddisfa i seguenti criteri: a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 3; b) è accessibile alle autorità preposte alla sicurezza |
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Art. 34. - Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati1. In caso di concessione, modifica, sospensione o revoca di un'autorizzazione del ti |
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Art. 35. - Registro dell'infrastruttura1. L'Agenzia provvede alla pubblicazione di un registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed all'aggiornamento dello stesso con la periodicità stabilita dall'ERA ai sensi del |
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Art. 36. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: |
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Art. 37. - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi |
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Art. 38. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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Allegato I - AMBITO DI APPLICAZIONE1. Sistema ferroviario transeuropeo convenzionale 1.1. Rete La rete del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale è quella delle linee convenzionali della rete transeuropea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE. Tale rete può essere suddivisa secondo le categorie seguenti: - linee previste per il traffico «passeggeri», - linee previste per il traffico misto (passeggeri e merci), - linee specialmente concepite o adattate per il traffico «merci», - nodi «passeggeri», - nodi merci, compresi i terminali intermodali, - linee di collegamento degli elementi sopra elencati. La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione: gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace |
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Allegato II - Sottosistemi1. Elenco dei sottosistemi Il sistema che costituisce il sistema ferroviario può essere suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a: a) settori di natura strutturale: - infrastrutture, - energia, - controllo-comando e segnalamento, - materiale rotabile; oppure b) settori di natura funzionale: - esercizio e gestione del traffico, |
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Allegato III - REQUISITI ESSENZIALI1. Requisiti di portata generale 1.1. Sicurezza 1.1.1. La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado. 1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilità di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata. I parametri delle apparecchiature di frenatura devono garantire che è possibile l'arresto nella distanza di frenata prevista alla velocità massima autorizzata. 1.1.3. I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi. 1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonché la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatti allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio. 1.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere l'utilizzazione sicura dei dispositivi né la salute o la sicurezza degli utenti se usati in modo prevedibile sebbene non conforme alle istruzioni indicate. 1.2. Affidabilità e disponibilità La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste. 1.3. Salute 1.3.1. I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie. 1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio. 1.4. Protezione dell'ambiente 1.4.1. L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti. 1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio. 1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire. N3 “1.4.4. La progettazione e l’esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso: nelle aree in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, come definita nell’art. 3 della direttiva 2012/34/UE, e nella cabina del macchinista.” |
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Allegato IV - Dichiarazione «CE» di conformità e idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità1. Componenti di interoperabilità La dichiarazione «CE» si applica ai componenti di interoperabilità che servono all'interoperabilità del sistema ferroviario. Questi componenti di interoperabilità possono essere: 1.1. Componenti comuni Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori. 1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche So |
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Allegato V - Dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi1. Dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi La dichiarazione "CE" di verifica di un sottosistema è una dichiarazione redatta dal richiedente ai sensi dell'articolo 17, in cui egli dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema interessato, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione comprese tutte le pertinenti norme nazionali. La dichiarazione "CE" di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione "CE" di verifica deve basarsi sulle informazioni derivanti dalla procedura di verifica "CE" dei sottosistemi di cui all'allegato VI. Deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica e deve comprendere almeno gli elementi seguenti: a) il riferimento alla presente direttiva, alle STI e alle norme nazionali applicabili; |
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Allegato VI - Procedura di verifica «CE» dei sottosistemi1. Principi generali La "verifica CE" è una procedura effettuata dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 per dimostrare che i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione, comprese tutte le pertinenti norme nazionali relative a un sottosistema, sono stati soddisfatti e che il sottosistema può essere autorizzato alla messa in servizio. 2. Certificato di verifica rilasciato da un organismo notificato 2.1. Introduzione. Ai fini della presente direttiva, la verifica con riferimento alle STI è la procedura con cui un organismo notificato verifica e certifica che il sottosistema è conforme alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI). Ciò non pregiudica l'obbligo del soggetto contraente o del fabbricante, ossia del richiedente ai sensi dell'articolo 17) di conformarsi all'altra normativa pertinente derivante dal trattato, comprese le eventuali verifiche da parte degli organismi di valutazione richiesti da tale altra normativa. 2.2. Dichiarazione intermedia di verifica (DIV) (Intermediate Statement of Verification - ISV) 2.2.1. Principi. Su richiesta del soggetto contraente o del fabbricante (vale a dire il richiedente ai sensi dell'articolo 17), le verifiche possono essere effettuate per parti di un sottosistema o essere limitate a determinate fasi della procedura di verifica. In questi casi, i risultati della verifica possono essere documentati in una "dichiarazione intermedia di verifica" (DIV) rilasciata dall'organismo notificato scelto dal soggetto contraente o dal fabbricante, ossia il richiedente ai sensi dell'articolo 17). La DIV deve fare riferimento alla STI rispetto alla quale è stata effettuata la valutazione di conformità. 2.2.2. Parti del sottosistema. Il richiedente ai sensi dell'articolo 17 può richiedere una DIV per ogni parte in cui decida di suddividere il sottosistema. Ogni parte deve essere verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3. 2.2.3. Fasi della procedura di verifica. Il sottosistema, o alcune parti di esso, è verificato in ciascuna delle seguenti fasi: a) progetto complessivo; |
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Allegato VII - Parametri da controllare per la messa in servizio di veicoli non conformi alle sti e per la classificazione delle norme nazionali1. Elenco dei parametri 1.1. Documentazione generale Documentazione generale (comprendente la descrizione di veicolo nuovo, rinnovato o ristrutturato e l'uso che si prevede di farne, informazioni relative a progettazione, riparazione, esercizio e manutenzione, la documentazione tecnica, ecc.) 1.2. Struttura e parti meccaniche Integrità meccanica e interfaccia tra veicoli (tra cui respingenti e organi di trazione, passerelle), forza della struttura e delle finiture del veicolo (come i sedili), capacità di carico, sicurezza passiva (compresa la resistenza alla collisione interna ed esterna) 1.3. Interazione ruota-rotaia e scartamento Interfacce meccaniche all'infrastruttura (tra cui comportamento statico e dinamico, distanze funzionali, scartamento e organi di rotolamento, ecc.) |
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Allegato VIII - Criteri minimi che gli organismi devono possedere per essere notificatiI. Terzietà ed indipendenza L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilità o dei sottosistemi né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo. II. Imparzialità ed integrità professionale L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire l'operazione di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giud |
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Allegato IX - Documentazione per richiesta di una derogaAl momento della presentazione della richiesta di deroga gli Stati membri devono fornire i documenti seguenti: a) una lettera formale in cui comunicano alla Commissione la deroga richiesta; |
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Allegato X - Schema di domanda per il riconoscimento ai fini della notifica su carta intestata con marca da bolloLo/la scrivente .... ragione o denominazione sociale dell'organismo richiedente OR) con sede in .... (città o località) .... (provincia) .... via .... n. , chiede di essere riconosciuto/a, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/57/CE quale organismo abilitato a svolgere: 1) per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, a) la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, relativi ai sottosistemi di seguito indicati; b) la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati. 2) per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, a) la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, relativi ai sottosistemi di seguito indicati; b) la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati. A tal fine dichiara: che i sottosistemi specifici di competenza, fra quelli definiti dalle STI, sono i seguenti: 1) per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, ............................................................ ............................................................ 2) per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, ............................................................ ............................................................ |
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Allegato XI - Verifiche della conformità di componenti e sottosistemi per i quali è richiesta una specifica qualificazione del personale tecnico1. Dinamica di marcia del materiale rotabile; 2. Controllo della sagoma cinematica; 3. Caratteristiche del binario e dei deviatoi; 4. Interazione ruota rotaia - conicità equivalente; |
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Allegato XII - Competenze ed attrezzature specifiche per i laboratori di prova in campo ferroviario1. Competenze del personale tecnico impiegato nell'effettuazione delle prove rientranti nei settori di cui all'Allegato XI In generale: - conoscenze sui rotabili ferroviari, sulle norme di circolazione e sui regolamenti e norme di esercizio ferroviario; - conoscenza e capacità di applicazione delle norme di riferimento per i requisiti generali dei laboratori di prova e calibrazione (UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni e integrazioni); - conoscenze sulle tecniche di misura delle grandezze, sul trattamento statistico dei dati e sul calcolo dell'incertezza di misura e degli errori. Sviluppo delle tecniche di misura e trattamento dei dati anche mediante strumentazione virtuale; |
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