Misure per Genova e per la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti (D.L. 109/2018) | Bollettino di Legislazione Tecnica
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12/10/2018

Misure per Genova e per la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti (D.L. 109/2018)

È stato pubblicato nella G.U. del 28/09/2018, n. 226, il D.L. 109/2018 (cd. "Decreto Genova" o "Decreto Emergenze"), che reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Il D.L. 28/09/2018, n. 109, in vigore dal 29/09/2018, è diviso in 5 capi relativi a:
1. interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova;
2. sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
3. interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21/08/2017;
4. misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017;
5. ulteriori interventi emergenziali.

Si segnalano in particolare le disposizioni del Capo II, con le quali viene istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). Per quanto riguarda la sicurezza del sistema ferroviario nazionale, l'ANSFISA svolgerà i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), che viene soppressa; con riferimento invece alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all’esercizio delle funzioni già disciplinate dal D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35, l’ANSFISA:
a) esercita l’attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l’attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture;
b) promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall’articolo 6 del D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione del piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza;
e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 

Viene istituito inoltre l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade – archivio nazionale delle strade;
d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.

Si segnalano anche le disposizioni che prevedono la realizzazione di un Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, nonché l'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l’individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei controlli.

Nell'ambito delle disposizioni previste dal Capo V, si segnala l'istituzione di una Cabina di regia interministeriale con i seguenti compiti:
a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;
b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

Si segnala infine la disposizione che prevede che le risorse per l'edilizia scolastica, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, vengano attribuite entro il 31/12/2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.
 

Dalla redazione