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D. Leg.vo 23/02/2000, n. 38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Capo I - Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)

 

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Art. 1. Ambito di applicazione delle gestioni

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo test

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Art. 2. Classificazione dei datori di lavoro

1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'a

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Art. 3. Tariffe dei premi

1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinaz

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Art. 4. Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattual

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Art. 5. Assicurazione dei lavoratori parasubordinati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

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Art. 6. Assicurazione degli sportivi professionisti

N8

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Art. 7. Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari

1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge

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56795 10372891
Art. 8. Retribuzioni di ragguaglio

1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscan

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Capo II - Disposizioni in materia di prestazioni
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56795 10372893
Art. 9 Rettifica per errore

1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato.

2. In caso di mutamento della diagn

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56795 10372894
Art. 10. Malattie professionali

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superior

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Art. 11. Rivalutazione delle rendite

1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rival

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Art. 12. Infortunio in itinere

1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Salvo il caso di interruzion

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Art. 13 Danno biologico

1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;

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56795 10372898
Art. 13-bis Disposizioni in tema di menomazione dell'integrità psicofisica

N4

1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento".

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56795 10372899
Capo III - Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle procedure
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56795 10372900
Art. 14. Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa

1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e l

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56795 10372901
Capo IV - Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni
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Art. 15. Natura e funzione del Casellario centrale infortuni

1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto

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Art. 16. Compiti del Casellario

1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:

a) archiviare, conservare, co

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Art. 17. Utenti del Casellario

1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

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56795 10372905
Art. 18. Obblighi e diritti degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

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56795 10372906
Art. 19. Organi del Casellario

1. Gli organi del Casellario sono:

a) comitato di gestione;

b) presidente;

c) il dirigente responsabile del casellario.

2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, è composto da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'INAIL;

c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

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Art. 20. Sanzioni

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.00

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Art. 21. Contributi

1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipat

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Art. 22. Regolamento di esecuzione

1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonché le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il

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56795 10372910
Capo V - Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione
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56795 10372911
Art. 23. Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro

1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:

a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del

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56795 10372912
Art. 24. Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla

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Capo VI - Primi interventi di riordino dell'assicurazione infortuni in agricoltura
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Art. 25. Denuncia degli infortuni sul lavoro

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di

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56795 10372915
Art. 26. Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa

1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l'INAI

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56795 10372916
Art. 27. Banca dati

1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo

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Art. 28. Rideterminazione dei contributi

1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.

2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al

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