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Sent.C. Cass. 01/09/2004, n. 17544

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in occasione di lavoro - Rischio elettivo - Nozione - Indennizzabilità infortunio - Esclusione.
1. Costituisce rischio elettivo, frutto di una libera determinazione del lavoratore priva di alcun diretto collegamento con l'attività lavorativa svolta, la scelta di consumare il pasto presso la propria abitazione, raggiungendola con il mezzo proprio durante la pausa pranzo, qualora l'uso del mezzo proprio non sia necessitato dalla durata della pausa pranzo o dall'impossibilità di avvalersi di mezzi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non qualificabile come infortunio verificatosi in occasione di lavoro il sinistro stradale subito dal lavoratore, mentre col proprio ciclomotore, si recava a casa, raggiungibile con i mezzi pubblici in soli quindici minuti, per consumarvi il pasto, pur fruendo, in caso di prolungamento dell'attività lavorativa nelle ore antimeridiane, di un intervallo di due ore).

Ved. Cass. 21 aprile 2004 n. 7633 R
(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2; D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12) R

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