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Sent.C. Cass. 09/06/2003, n. 9211

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Presuppone infortunio nella pubblica strada - Non configurabile per infortunio nelle scale condominiali o in altri luoghi privati.
1. L’infortunio in itinere, come tale indennizzabile nell’ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile - oltre che nell’ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l’indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all’art. 12 D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) presuppone che l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o comunque, non in luoghi identificabili con quelle di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato.

1a. (INF.1) - Sull’infortunio in itinere ved. Cass. 6 marzo 2003 n. 3363 R (È incluso nella copertura assicurativa lo spostamento dell’auto anche all’interno di un’area privata, solo al fine di reperire un luogo di parcheggio); 26 luglio 2002 n. 11112 R (Condizioni per l’indennizzabilità di infortunio con bicicletta, in itinere), 17 maggio 2002 n. 7222 R (Condizioni per l’indennizzabilità di infortunio in itinere)
(D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12) R

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