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Sent.C. Cass. 26/07/2002, n. 11112

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Infortunio con bicicletta - Indennizzo - Condizione.
1. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38), in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a fare uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego di una bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato e dalla possibilità di effettuare il suddetto percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico. (Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad un lavoratore mentre impiegava la bicicletta, come mezzo di trasporto, per un percorso di circa 1.300 metri; la pronuncia di merito che ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio è stata confermata dalla S.C.).

Ved. Cass. 17 maggio 2002 n. 7222 R
(D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38)R

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