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Sent.C. Cass. 06/03/2003, n. 3363

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Uso di mezzo privato - Indennizzabilità - Condizioni.
1. Nel caso di infortunio «in itinere» accaduto in occasione dell'utilizzo necessitato del mezzo privato, l'Istituto assicuratore assume il rischio connesso all'uso del mezzo di trasporto verso il luogo di lavoro fino al completamento del viaggio, anche quando il conducente del veicolo, abbandonato il sistema pubblico viario, abbia raggiunto l'area privata nella quale la prestazione lavorativa deve svolgersi, diversamente da quando il veicolo, prima di essere lasciato in parcheggio, venga utilizzato per scopi diversi e non collegati ad alcuna esigenza lavorativa, quale mezzo per un più comodo spostamento all'interno dell'area stessa. Ciò in quanto devesi ritenere incluso nella copertura assicurativa lo spostamento del veicolo stesso anche all'interno dell'area privata, solo al fine di reperire un luogo di parcheggio.

1. Nella specie l'infortunio era occorso, in dipendenza dell'operazione di discesa da una bicicletta, al lavoratore che la utilizzava per spostarsi più agevolmente all'interno dell'area del cantiere, dove prestava la propria attività lavorativa). 1a. - Sull'infortunio «in itinere» ved. Cass. 26 luglio 2002 n. 11112 R (Condizioni per l'indennizzabilità di infortunio con bicicletta, in itinere) 17 maggio 2002 n. 7222 R (Condizioni per l'indennizzabilità di infortunio in itinere)
(D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) R

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