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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 24/01/1991, n. 85
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- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94
- D.P.R. 24/03/2003, n. 136
- D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584)
- D.P.R. 05/04/1993, n. 106
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Premessa |
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Art. 1.1. È approvato l’accluso regolamento, composto di ventotto articoli e vistato dal proponente, concernente la riorganizzazione ed |
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CAPO I. - NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. In attuazione dell’art. 9 della legge 18 magg |
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Art. 2. - Sistema dei Servizi tecnici nazionali |
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Art. 3. - Organi |
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Art. 4. - Il Comitato dei Ministri |
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Art. 5. - Il presidente del consiglio dei direttori |
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Art. 6 - Il consiglio dei direttori |
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Art. 7. - Sistema informativo unico e rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza |
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Art. 8. - Ufficio di segreteria |
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Art. 9. - Il direttore del servizio1. N10 |
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Art. 10. - Il consiglio scientifico |
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Art. 11. - Procedure contabili |
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Art. 12. - Articolazione del Servizio |
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Art. 13. - Dirigenza dei Servizi |
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Art. 14. - Nomina dei dirigenti delle aree e dei settori |
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Art. 15. - Rapporti con altre istituzioni e collaborazioni esterne1. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i Servizi tecnici nazionali, in conformità con gli atti di indirizzo e coordinamento del Comitato di cui all’art. 4, comma 2, della legge: a) curano rapporti con i servizi tecnici o analoghe istituzioni di altri Stati e collaborano con organismi della Comunità economica europea e di altre istituzioni internazionali; |
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Art. 16. - Dotazioni finanziarie1. Contestualmente all’inquadramento nei ruoli di cui alle allegate tabelle del personale collocato nei ruoli transitori dei Ministeri dei lavo |
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Art. 17. - Trasferimento di beni e norme di funzionamento1. Il passaggio dei beni dei Servizi tecnici nazionali dalle amministrazioni di appartenenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è regolato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle modalità previste dall’art. 22 del decreto |
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Art. 18. - Ruoli omogenei dei Servizi tecnici nazionali |
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Art. 19. - Trattamento giuridico ed economico1. Ai dirigenti ed al personale delle qualifiche funzionali dei Servizi si applicano in materia di stato giuridico ed economico le d |
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CAPO II. - ORDINAMENTO DEI SERVIZI |
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SEZIONE I. - Servizio geologico nazionale |
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Art. 20. - Compiti del Servizio geologico nazionale1. Il Servizio geologico nazionale, fermo restando quanto disposto dall’art. 9, comma 3 della legge, esercita le competenze previste all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, ed in particolare: |
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Art. 21. - Organizzazione del Servizio geologico nazionale1. Il Servizio geologico nazionale è organizzato esclusivamente a livello centrale ed è articolato in aree e settori. 2. Le aree assolvono un’attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in quattro funzioni tematiche principali così definite: Area 1 - Cartografia geologica |
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SEZIONE II. - Servizio idrografico e mareografico nazionale |
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Art. 22 - Compiti del Servizio idrografico e mareografico nazionale1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo i livelli marini ed i litorali. La finalità è quella di descrivere i fenomeni climatici idrologici e marittimi in rapporto alle necessità della difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle risorse idriche, in attuazione del disposto di cui all� |
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Art. 23. - Organizzazione del Servizio idrografico e mareografico nazionale1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale è organizzato secondo la seguente articolazione territoriale, comprendente la direzione centrale, dieci uffici compartimentali, sette sezioni staccate e l’officina di Stra: a) ufficio idrografico e mareografico centrale, con sede in Roma, con funzioni di vigilanza, direzione e coordinamento di tutti gli uffici, sezioni, officine e laboratori del servizio; b) ufficio idrografico e mareografico di Venezia, con sezioni staccate a Udine, Padova e l’officina di Stra competente sui bacini sfocianti sul litorale alto Adriatico a nord del Po e sul tratto costiero compreso tra il confine italojugoslavo e Porto Levante compreso, incluse le superfici lagunari venete; c) ufficio idrografico e mareografico di Parma, con sezioni staccate a Milano, Torino e Sondrio, competente sul bacino del Po e sul tratto costiero compreso tra la foce di Porto Levante e la foce del Porto Garibaldi compreso; d) ufficio idrografico e mareografico di Bo |
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SEZIONE III. - Il Servizio nazionale dighe |
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Art. 24. - Compiti del Servizio nazionale dighe |
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Art. 25. - Organizzazione del Servizio nazionale dighe |
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SEZIONE IV. - Il Servizio sismico nazionale |
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Art. 26. - Compiti del Servizio sismico nazionale1. Al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 3, della legge, sono attribuite le seguenti competenze: a) la raccolta sistematica in occasione di eventi sismici di tutte le informazioni di carattere macrosismico; tale attività può essere svolta anche all’estero per eventi maggiormente significativi; b) la raccolta di informazioni inerenti la sismicità storica del territorio nazionale; |
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Art. 27. - Organizzazione del Servizio sismico nazionale1. Il Servizio sismico nazionale è articolato in aree e settori. N31 2. Le aree svolgono un’attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in tre funzioni tematiche principali così definite: |
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CAPO III. - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 28. - Servizio nazionale dighe1. Fino all’assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, e comunque non oltre il 31 dicembre 19 |
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Tabelle |
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