D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94

Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).
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Premessa

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 17, comma 3;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe» e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l’esercizio e la dismissione delle dighe;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;

Visto il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, recante «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche»;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91;

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Capo I - AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI
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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «altezza dello sbarramento»: la differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti, escluso l’eventuale interrimento. Per le traverse prive di coronamento si fa riferimento alla quota del punto più elevato della struttura di ritenuta;

b) «alveo di valle»: lo spazio contenuto tra le sponde fisse o gli argini del corso d’acqua a valle dello sbarramento; nel caso di alvei a sponde incerte, di cui all’articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, come individuato dall’Autorità idraulica competente;

c) «amministrazione concedente»: l’amministrazione competente al rilascio della concessione della derivazione di acqua pubblica di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

d) «autorità idraulica competente»: l’amministrazione preposta alla tutela dei corsi d’acqua, con compiti di polizia idraulica;

e) «cartelli monitori»: cartelli di tipo unificato figurativi e polilingue segnalanti il pericolo di piene artificiali, anche improvvise, per manovre degli organi di scarico;

f) «cassa in derivazione»: la cassa di espansione realizzata esternamente al corso d’acqua, senza sbarramento in alveo;

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Art. 2. - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4 -bis , dell’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con

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Art. 3. - Compiti della Direzione generale

1. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità dei concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza e di derivazione di acqua pubblica, la Direzione generale, in relazione agli impianti di ritenuta e alle opere di derivazione di cui all’articolo 2, provvede:

a) ad esprimere il parere tecnico obbligatorio e vincolante sul PFTE e parere facoltativo sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali;

b) ad approvare in linea tecnica il PE, anche ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle eventuali varianti in corso d’opera e alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite in sede di parere sul PFTE o di approvazione del PE;

c) a disporre le verifiche si

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Art. 4. - Classi di attenzione delle dighe e delle opere di derivazione

1. Al fine di individuare e disciplinare le attività di controllo, vigilanza e monitoraggio, con decreti del Direttore della Direzione generale si procede alla suddivisione in classi di attenzione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, secondo criteri e procedure

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Art. 5. - Ingegnere responsabile

1. L’Ingegnere responsabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera aa) sovraintende alle attività del personale addetto al controllo della sicurezza dell’impianto di

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Art. 6. - Responsabile tecnico

1. Per ciascuna opera di derivazione, il gestore nomina il Responsabile tecnico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera nn) e un suo sostituto, di comprovata esperienza e qualificazione professionale, dandone comunicazione alla Direzione gene

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TITOLO II - IMPIANTI DI RITENUTA
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Capo I - PROGETTAZIONE
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Art. 7. - Progetto di fattibilità tecnico-economica

1. Il PFTE dell’impianto di ritenuta è oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale nell’ambito del procedimento concessorio di cui all’articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero del procedimento unico autorizzativo o della conferenza di servizi preliminare o decisoria per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di ritenuta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La Direzione generale, in sede di parere tecnico vincolante, attribuisce la classe di attenzione cui l’opera è associata.

2. Il PFTE è redatto in conformità ai contenuti previ

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Art. 8. - Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo (PE) dell’impianto di ritenuta è sottoposto alla Direzione generale per gli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) .

2. Il PE è redatto ai s

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Art. 9. - Studi idraulici sull’alveo a valle degli sbarramenti

1. Tra gli elaborati specialistici del PFTE di un impianto di ritenuta sono ricompresi:

a) gli studi della propagazione, nel tempo e nello spazio, delle onde di piena artificiali conseguenti all’ipotetico collasso dello sbarramento e alle manovre di apertura degli organi di scarico, ivi compresa la delimitazione delle aree allagabili, con il dettaglio e l’estensione sufficiente a consentire la redazione dei piani di emergenza;

b) lo studio di det

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Art. 10. - Disposizioni per la costruzione e le prove di qualificazione sui materiali

1. Con la verifica di ottemperanza e l’approvazione del PE, la Direzione generale stabilisce le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dell’opera, da inserire in una specifica ed autonoma sezione della pa

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Art. 11. - Piano di manutenzione dell’impianto di ritenuta

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 dell’allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il piano di manutenzione prevede una dettagliata descrizione delle moda

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Art. 12. - Varianti in corso d’opera

1. Il gestore trasmette alla Direzione generale il progetto di variante in corso d’opera, corredato dagli elaborati tecnici idonei a rappresentare la

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Art. 13. - Progetto di intervento su opere esistenti

1. Il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprendono, con il corrispondente livello di sviluppo, oltre ai documenti tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i documenti necessari a inquadrare i problemi e le cause che hanno determinato l’esigenza di interventi e a valutare l’idoneità delle soluzioni. In particolare, il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprende:

a) i dati e le notizie sul comportamento dell’opera durante la costruzione e l’esercizio e la relativa interpretazione;

b) i calcoli e le verifiche specifiche delle opere anche nelle diverse situazioni transitorie;

c) le i

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Capo II - COSTRUZIONE
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Art. 14. - Direzione dei lavori

1. Il Direttore dei lavori svolge le attività, i compiti e le funzioni di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al

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Art. 15. - Autorizzazioni all’inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento

1. Prima dell’avvio dei lavori di costruzione dello sbarramento, i materiali da impiegare nella costruzione dell’impianto sono assoggettati a prove di qualificazione preliminari, secondo il programma di cui all’articolo 7, comma 3, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche dei materiali a quelle indicate nel proge

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Art. 16. - Controlli e vigilanza sulla costruzione

1. La Direzione generale, durante le fasi della costruzione, vigila sull’esecuzione dei lavori disponendo eventuali sopralluoghi, accertamenti, verifiche e prove tecniche al fine di accertare l’osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali.

2. La Direzione generale, per gli interventi di maggiore complessità, può nominare un assistente della Direzione generale, incaricato della sorveglianza dei lavori, con il compito di accertare l’osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali, del controllo dei materiali impiegati e dell’osservanza delle buone norme c

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Art. 17. - Azioni del gestore nella fase di allerta

1. Le azioni del gestore nelle fasi di allerta sono specificate nel «Documento di protezione civile» (DPC) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera

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Art. 18. - Osservazioni e misure

1. Il gestore, nella fase di costruzione, esercizio sperimentale ed esercizio ordinario, esegue i rilievi, i controlli e le ispezioni secondo le modalità e frequenze previste rispettivamente nel CSA, nel FCS e nel FCEM.

2. Nei documenti di cui al comma 1 può essere prevista l’automazione di misure strumentali e l’eventuale trasmissione a distanza dei dati alla sede del gestore. Controlli manuali periodici, devono verificare il corretto funzionamento della strumentazione automatica. Per le opere ricadenti nelle classi di attenzione più alte, ubicate in territori a più elevato grado di sismicità, la Direzione generale può richiedere il monitoraggio accelerometrico. Fermo restando quanto disposto dai DPC in merito alla messa a disposizione delle Autorità di protezione civile dei dati di monitoraggio idrologico-idrau

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Capo III - ESERCIZIO SPERIMENTALE DELL’IMPIANTO DI RITENUTA
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Art. 19. - Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l’esercizio sperimentale

1. Il FCS articolato in sezioni, definisce gli obblighi del gestore e dell’Ingegnere responsabile per il controllo e la manutenzione dell’impianto di ritenuta durante l’esercizio sperimentale e, in particolare:

a) gli adempimenti per accertare le condizioni di sicurezza e manutenzione dell’impianto di ritenuta e quelli da attuare in caso di malfunzionamento degli organi di scarico o della strumentazione di controllo e misura, o nel caso di anomalia delle misure o dei risultati delle ispezioni, nonché in caso di eventi sismici o di piena;

b) le modalità della sorveglianza dell’impianto;

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Art. 20. - Autorizzazione all’esercizio sperimentale

1. Al termine dei lavori di costruzione, ovvero qualora i lavori abbiano raggiunto uno stato di avanzamento tale da consentire, in condizioni di sicurezza, invasi parziali, può avere inizio l’esercizio sperimentale. Ai fini dell’autorizzazione, il gestore trasmette alla Direzione generale il programma degli invasi sperimentali in coerenza con il piano degli invasi dell’esercizio sperimentale facente parte del PFTE, corredato da una relazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dall’Ingegnere responsabile, sullo stato delle opere, sulle condizioni di sicurezza del serbatoio e sul

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Art. 21. - Visite di vigilanza periodiche

1. A seguito dell’avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all’impianto di ritenuta al fine d

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Art. 22. - Collaudo tecnico speciale

1. Il collaudo tecnico speciale delle dighe ha la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per la entrata in «esercizio ordinario» dell’impianto di ritenuta attraverso la verifica, anche sotto carico idraulico, del comportamento delle opere civili, delle sponde e delle opere elettromeccaniche, in coerenza con le previsioni del progetto approvato, ed assorbe le finalità di un collaudo tecnico-funzionale per l’impianto nel suo complesso.

2. La Direzione generale dispone il collaudo tecnico speciale delle opere per gli impianti di ritenuta di nuova costruzione nonché per interventi di demolizione e ricostruzione e per gli interventi su opere esistenti da cui derivi un’opera con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella originaria o per interventi di rilievo per la sicurezza dello sbarramento.

3. Il collaudo tecnico speciale è effettuato sulla base dei dati, degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso della costruzione, delle verifiche e dei controlli eseguiti durante l’esercizio sperimentale almeno fino al raggiungimento della quota massima di regolazione e comprende altresì la valutazione sul comportamento e sulle prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzioni rilevanti ai fini della sicurezza.

4. Le opere complementari ed accessorie dello sbarramento, ove strutturalmente indipendenti da esso, sono oggetto di autonomo collaudo statico secondo quanto previsto dalle NTC. Per esse la Commissione di colla

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Capo IV - ESERCIZIO ORDINARIO
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Art. 23. - Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione

1. Il gestore è obbligato alla completa manutenzione dell’opera in ogni sua parte e dei relativi accessi.

2. Il FCEM definisce gli obblighi del gestore p

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Art. 24. - Accessibilità, guardiania e sorveglianza

1. Al fine di garantire la sicurezza, la manutenzione e la ispezionabilità, l’opera deve essere accessibile con strada carrabile e, in ogni caso, raggiungibile con mezzi adeguati ad intervenire tempestivamente.

2. Lo sbarramento è sorvegliato con continuità dal gestore, mediante personale tecnico e custodito da personale di guardiania presente in casa di guardia ubicata nelle vicinanze dello sbarramento stesso, dotata di sistemi di comunicazione idonei anche in caso di emergenza.

3. In funzione della classe di attenzione dell’impianto di ritenuta, della localizzazione e dei tempi di accesso

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Art. 25. - Vigilanza sulle opere e sulle sponde e verifiche periodiche

1. A partire dall’avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all’impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS o del FCEM, nonché diacquisire elementi per accertare l’adempimento alle prescrizioni  adottate dalla Direzione generale. Nel corso del sopralluogo la Direzione generale verifica altresì:

a) la sicura agibilità degli accessi;

b) l’efficienza

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Art. 26. - Provvedimenti di urgenza

1. Qualora nel corso dell’esercizio dell’impianto emergano situazioni di pregiudizio per la sicurezza dell’impianto, il gestore avvia le procedur

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Capo V - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 27. - Provvedimenti in caso di inadempienze nella gestione

1. In caso di inadempimento alle disposizioni del presente regolamento ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione generale

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Art. 28. - Altre disposizioni relative alla sicurezza

1. La Direzione generale, in base a quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di protezione civile per le grandi dighe, concorre, nell’ambito del Sistema nazionale della protezione civile, all’individuazione dei serbatoi che potrebbero essere utili alla laminazione delle piene

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Art. 29. - Disposizioni per particolari sbarramenti ed utilizzazioni

1. Per i serbatoi destinati ad esclusive finalità di laminazione delle piene, la cui progettazione e gestione sono demandate all’Autorità idraulica deputata alla tutela del buon regime delle acque o ad altre amministrazioni pubbliche, può essere stipulato un accordo di programma tra la Direzione generale e le amministrazioni interessate, per la definizione delle procedure per l’espletamento dell’attività di controllo e la relativa vigilanza anche al fine

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TITOLO III - OPERE DI DERIVAZIONE
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Capo I - PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
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Art. 30. - Progettazione delle opere e categorie di intervento

1. Il PFTE degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che modificano in modo sostanziale le opere di derivazione esistenti è oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale che attribuisce la classe di attenzione cui le opere sono associate.

2. Il PFTE contiene, oltre agli elaborati tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

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Art. 31. - Piano di manutenzione delle opere di derivazione

1. Il piano di manutenzione di cui all’articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al

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Art. 32. - Norme generali per l’esecuzione dei lavori

1. Nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, l’inizio dei lavori è comunicato dal gestore alla Direzione generale, fatta salva la necessità di acquisire, sugli stessi lavori, la preventiva autorizzazione dell’amministrazione concedente. Ogni tre mesi il gestore trasmette alla Direzione generale una relazione tecnica riepilogativ

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Art. 33. - Accertamento tecnico e autorizzazione all’esercizio definitivo

1. Ferma restando la competenza dell’amministrazione concedente per il collaudo della derivazione ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, gli interventi di cui all’articolo 30, comma 1 sono sottoposti ad accertamento tecni

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Art. 34. - Relazione asseverata delle opere di derivazione

1. Per le opere in esercizio definitivo, il gestore trasmette, entro il 28 febbraio, con cadenza quinquennale, salvo diversa tempistica stabilita nei FCEMD, apposita relazione asseverata, rilasciata dal Responsabile tecnico e sottoscritta anche dal gestore,

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Art. 35. - Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione

1. Il Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione (FCEMD), articolato in sezioni, redatto sulla base delle informazioni fornite dal gestore, definisce gli obblighi a carico del gestore per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione in corso di esercizio per la tutela della pubblica incolumità. A seguito dell’accertamento tecnico di cui all’articolo 33, il FCEMD è approvato dalla Direzione generale, trasmesso

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Art. 36. - Registro eventi e misure delle opere di derivazione

1. Il gestore, nell’apposito locale individuato nel FCEMD, è tenuto a conservare e mantenere aggiornato il «Registro eventi e misure» in cui sono

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Art. 37. - Ispezioni delle opere di derivazione

1. La Direzione generale effettua visite ispettive sulle opere di derivazione con la cadenza stabilita dal FCEMD in funzione della classe di attenzione attribuita. Per le opere di derivazione con classe di attenzione più elevata la cadenza non potrà essere superiore a cinque anni; per le opere con classe di attenzione più bassa potrà essere sufficiente l’acquisizione della relazione asseverata di cui all’articolo 34. La Direzione generale può,

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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Capo I - DISPOSIZIONI PER LE DIGHE E LE OPERE DI DERIVAZIONE
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Art. 38. - Disposizioni per le dighe

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale, sentite le amministrazioni concedenti competenti per territorio, attribuisce la relativa classe di attenzione agli sbarramenti in costruzione o esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. A tal fine, la Direzione generale, con proprio provvedimento, definisce il programma degli adempimenti tecnici da attuarsi a cura del gestore, dandone comunicazione allo stesso. Detto programma riguarda, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 25, secondo un cri

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Art. 39. - Disposizioni per le opere di derivazione

1. Per le opere di derivazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle more dell’approvazione del FCEMD, il gestore, ai fini della prosecuzione dell’esercizio delle opere, presenta alla Direzione generale, entro sei mesi:

a) la nomina del Responsabile tecnico e del sostituto;

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Art. 40. - Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Dall’attuazione del presente regolamento non devo

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