N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 10. - Il consiglio scientifico

1. Presso ciascun Servizio è istituito un consiglio scientifico quale organo di consulenza permanente. Il consiglio è composto da non più di cinque membri esterni scelti tra professori universitari competenti nei settori disciplinari interessati dal servizio stesso, o tra altri esperti particolarmente qualificati nei settori interessati.

2. Il consiglio scientifico è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri integrato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Con la stessa procedura sono emanati regolamenti di organizzazione e funzionamento del consiglio scientifico.

3. Ai membri dei consigli scientifici si applicano le disposizioni di cui all’art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il consiglio scientifico è convocato su richiesta del direttore del servizio e si esprime sulle linee programmatiche del servizio stesso e su ogni esigenza di carattere tecnico e scientifico sottopostagli dal medesimo. Il presidente del consiglio dei direttori, per esigenze dipendenti dal coordinamento della attività dei servizi, ha facoltà di convocare i consigli scientifici anche in seduta congiunta.

5. Per l’esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del consiglio scientifico professori universitari ed esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.

6. La durata in carica dei consigli scientifici è fissata in 4 anni; i singoli membri non possono essere immediatamente rinominati."

Dalla redazione