Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 18. - Ruoli omogenei dei Servizi tecnici nazionali

1. Presso ciascun Servizio tecnico nazionale sono istituite dotazioni organiche per il personale tecnico ed amministrativo. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, ai fini dell’individuazione dei correlati profili professionali, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. Nell’ipotesi che siano richieste specifiche professionalità non rinvenibili nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si provvede ai sensi dell’art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Le dotazioni organiche del personale tecnico ed amministrativo dei Servizi geologico, dighe, sismico ed idrografico e mareografico sono stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, che si aggiungono alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il trasferimento nelle dotazioni organiche di cui al comma 2 del personale collocato nei ruoli transitori, previsti dall’art. 9, comma 13, della legge, avviene sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche possedute alla data di entrata in vigore del presente regolamento e con effetto da tale data.

4. I decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge, che istituiscono dotazioni organiche di personale tecnico ed amministrativo.

5. Le dotazioni organiche dei singoli servizi, ivi comprese quelle previste dal comma 2, possono comprendere posizioni di fuori ruolo e di comando nelle quali collocare personale, in possesso di precisi requisiti di professionalità e specializzazione, proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Il personale da collocare fuori ruolo o da comandare ai sensi del comma 5 è richiesto nominativamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che debbono dar corso alle richieste stesse, previo consenso degli interessati, ove non ostino documentate ed imprescindibili esigenze di servizio."

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