Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 3. - Organi

1. Sono organi del sistema dei Servizi tecnici nazionali:

a) il Comitato dei Ministri di cui all’art. 4 della legge, di seguito denominato "Comitato";

b) il presidente del consiglio dei direttori;

c) il consiglio dei direttori;

d) i direttori dei Servizi;

e) i consigli scientifici."

Dalla redazione