Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 05/04/1993, n. 106, così recitava:

"Art. 5. - Il presidente del consiglio dei direttori

1. Il presidente del consiglio dei direttori:

a) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Ministri

b) trasmette al Comitato, con eventuali osservazioni, le relazioni annuali sull’attività dei servizi;

c) convoca e presiede il consiglio dei direttori;

d) dà attuazione alle deliberazioni del consiglio dei direttori;

e) sovraintende al servizio di segreteria del consiglio dei direttori."

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