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Sent. CGAR. Sicilia 18/04/2006, n. 149

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Per falsa attestazione SOA - Illegittimità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Per presentazione di dichiarazione sostitutiva di un documento privo di firma - Legittimità. 3. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti penali - Prescrizione nel bando di dichiarazione aggiuntiva a certificati del casellario giudiziale e di carichi pendenti - Legittimità.
1. Nelle gare d'appalto ll.pp., la falsa dichiarazione resa da una soc. SOA non costituisce causa valida di esclusione dalla gara dell'impresa concorrente; questo provvedimento infatti è da adottare, ex art. 75, c. 1 , lett. h), D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 nel caso di falsa dichiarazione resa per partecipare alla gara e non per ottenere l'attestazione di qualificazione. 2. In una gara d'appalto ll.pp. la mancata firma in un atto col quale l'impresa concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dal bando è una irregolarità non suscettibile di sanatoria poichè una dichiarazione non sottoscritta è priva di un elemento essenziale per la sua esistenza giuridica. 3. In una gara d'appalto ll.pp. è legittima la prescrizione, da parte dell'Amministrazione appaltante, di presentazione di dichiarazioni più esaurienti in aggiunta ai dati contenuti nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti, quando questi non riportano alcuni dei dati prescritti dal bando.

1a. e 2a. - La giurisprudenza è costante nell'affermare il principio secondo cui la P.A. esclude legittimamente dalla gara d'appalto di lavori pubblici l'impresa che non ha presentato una documentazione rilevante (cioè tale che la sua mancanza determina un'alterazione del corretto andamento della procedura concorsuale) prescritta nel bando o nell'invito o che l'ha presentata incompleta. Ved. C. Stato IV 7 giugno 2005 n. 2933 R (Esclusione legittima per mancata indicazione di condanna patteggiata nell'autocertificazione); VI 27 maggio 2005 n. 2745 R (Esclusione legittima per omessa allegazione della fotocopia di documento di riconoscimento); II, Par. 27 ottobre 2004 n. 3712/02 R (Esclusione legittima per presentazione di bilanci in fotocopia senza nota integrativa); IV 19 luglio 2004 n. 5198 R (Esclusione legittima per presentazione di documento sbagliato); V 4 febbraio 2004 n. 364 R [Esclusione legittima per la mancata sottoscrizione di un documento fondamentale (autocertificazione di esonero da un obbligo, nella specie)]; V 18 settembre 2003 n. 5321 in GIU 2/04, 380 [Ai sensi dell'art. 12, 2° c., lett. b) del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 è legittima l'esclusione dell'impresa che non ha dichiarato l'esistenza di condanne penali a suo carico]; V 1 ottobre 2003 n. 5677 R [Esclusione (legittima) dalla gara dell'impresa che non alleghi fotocopia di un documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva ed ai documenti presentati in fotocopia autocertificata]; VI 26 settembre 2003 n. 5503 R (Esclusione della gara dell'impresa per la produzione tardiva ad incompleta della documentazione, secondo la valutazione fattane dall'amministrazione appaltante ex art. 10, c. 1 quater della L. 94/109); Csi 19 settembre 2003 n. 305 R (Esclusione dell'impresa - oltre all'incameramento della cauzione - per la mancata presentazione della documentazione nel termine perentorio di 10 giorni ex art. 10, c. 1 quater della L. 94/109); C. Stato V 3 luglio 2003 n. 4001 R (Esclusione dell'impresa per la mancata tempestiva presentazione di documenti); V 18 ottobre 2002 n. 5786 R[Trascorso il termine perentorio di 10 giorni (Sulla natura perentoria di questo termine ved. anche C. Stato V 16 giugno 2003 n. 3358 R; IV 4 marzo 2003 n. 1189 R; IV 21 agosto 2002 n. 4259 R; V 24 aprile 2002 n. 2207 R; IV 2 luglio 2001 n. 3066 R; VI 18 maggio 2001 n. 2780 R), ai sensi dell'art. 10 L. 11 febbraio 1994 n. 109, senza che l'impresa abbia presentato tutta la documentazione richiesta, la P.A. appaltante procede legittimamente alla esclusione dalla gara, insieme con l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità di garanzia]; VI 12 dicembre 2000 n. 6583 R e IV 22 giugno 2000 n. 3505 R (è legittima l'esclusione dalla gara di un'impresa che ha presentato una documentazione incompleta rispetto a quella prescritta nel bando o nell'invito con una espressa clausola di esclusione per il caso di documenti incompleti o irregolari); V Ord.caut. 29 settembre 2000 n. 4874 R e VI 13 giugno 2000 n. 3290 R (è illegittima l'esclusione dalla gara di un'impresa per avere presentato documentazione incompleta, qualora tale motivazione discenda da una clausola generica del bando o della lettera d'invito); V 5 novembre 1999 n. 1832 R (Non può essere esclusa dalla gara un'impresa per la mancata presentazione, insieme con l'offerta, del programma dei lavori che ha rilevanza soltanto ai fini della revisione prezzi); C. Conti, S.U. 26 ottobre 1998 n. 36 R (è illegittima l'esclusione di un'impresa per avere prodotto un certificato in copia autenticata anzichè in originale); C. Stato V 15 aprile 1999 n. 141 R(è legittima l'esclusione di un'impresa che ha presentato la documentazione incompleta, in una gara per la quale nella lettera d'invito era prevista appunto l'esclusione in caso di irregolarità o incompletezza di qualche documento); V 21 aprile 1997 n. 379 R (è illegittima l'esclusione di un'impresa per omessa presentazione del certificato antimafia). 3a. - Ved. C. Stato II 9 novembre 2005 n. 9755/04 R
[D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art 75, c. 1, lett h)] R

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