Sent.C. Stato 04/02/2004, n. 364 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 04/02/2004, n. 364

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Per documento fondamentale non sottoscritto e non regolarizzabile - Legittimità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Per mancata sottoscrizione di autocertificazione di esonero - Legittimità.
1. Le irregolarità formali nella presentazione delle offerte in una gara d'appalto ll.pp. della P.A. possono essere sanate qualora si tratti dell'inosservanza di prescrizioni formali che non incidono sull'assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara né alterano la par condicio fra i partecipanti alla gara; ma questo principio di sanabilità non opera se i documenti presentati sono privi di requisiti essenziali, come la mancata sottoscrizione di un atto. 2. In una gara d'appalto ll.pp. è legittima l'esclusione dalla gara nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione che comprova l'esonero dall'obbligo di assumere lavoratori disabili ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68, posto che, in tale ipotesi, il modulo non ha alcun significato sul piano logico né su quello giuridico, restando irrilevante il timbro della società concorrente con l'indicazione della sua sede e la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante (e neppure la circostanza che l'Amministrazione appaltante avesse invitato l'amministratore delegato della società a confermare il contenuto della dichiarazione).

1. Nella specie è stata ritenuta legittima l'esclusione dalla gara di un'impresa per la sua mancata sottoscrizione della dichiarazione comprovante l'esonero dall'obbligo di assumere lavoratori disabili ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68; infatti in questa ipotesi il relativo modulo compilato - e pure timbrato dalla società concorrente e corredato dalla fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante - non ha alcun significato sul piano logico e giuridico. Ved. C. Stato V 18 settembre 2003 n. 5321 R
(L. 12 marzo 1999 n. 68) [R=L6899]

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