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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 03/07/2003, n. 4001
Sent. C. Stato 03/07/2003, n. 4001
Sent. C. Stato 03/07/2003, n. 4001
1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Per mancata tempestiva presentazione di documenti - Legittimità - Possesso o meno di requisiti - Irrilevanza.1. Nelle gare d’appalto di lavori pubblici, ai sensi della normativa di cui all’art. 10, comma 1 quater della L. 11 febbraio 1994 n. 109, qualora vi siano imprese, fra quelle prescelte, che non comprovino entro 10 giorni dalla richiesta della P.A. il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi con la presentazione della documentazione indicata nel bando o nella lettera d’invito, l’Amministrazione appaltante - essendo irrilevante che i requisiti di cui non è stata fornita la dimostrazione siano o meno in realtà posseduti - procede alla loro esclusione, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Osservatorio sui lavori pubblici per l’applicazione delle sanzioni previste. 1a. (GARA-AMM.1) - La giurisprudenza è costante nell’affermare il principio secondo cui la P.A. esclude legittimamente dalla gara d’appalto di lavori pubblici l’impresa che non ha presentato un documento rilevante (cioè tale che la sua mancanza determina un’alterazione del corretto andamento della procedura concorsuale) prescritto nel bando o nell’invito. Ved. C. Stato V 18 ottobre 2002 n. 5786 R [Trascorso il termine perentorio di 10 giorni (Sulla natura perentoria di questo termine ved. anche C. Stato V 16 giugno 2003 n. 3358 R; IV 4 marzo 2003 n. 1189 R; IV 21 agosto 2002 n. 4259 R; V 24 aprile 2002 n. 2207 R; IV 2 luglio 2001 n. 3066 R; VI 18 maggio 2001 n. 2780 R), ai sensi dell’art. 10 L. 11 febbraio 1994 n. 109, senza che l’impresa abbia presentato tutta la documentazione richiesta, la P.A. appaltante procede legittimamente alla esclusione dalla gara, insieme con l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità di garanzia]; VI 12 dicembre 2000 n. 6583 R e IV 22 giugno 2000 n. 3505 R (È legittima l’esclusione dalla gara di un’impresa che ha presentato una documentazione incompleta rispetto a quella prescritta nel bando o nell’invito con una espressa clausola di esclusione per il caso di documenti incompleti o irregolari); V Ord. caut. 29 settembre 2000 n. 4874 R e VI 13 giugno 2000 n. 3290 R (È illegittima l’esclusione dalla gara di un’impresa per avere presentato documentazione incompleta, qualora tale motivazione discenda da una clausola generica del bando o della lettera d’invito); V 5 novembre 1999 n. 1832 R (Non può essere esclusa dalla gara un’impresa per la mancata presentazione, insieme con l’offerta, del programma dei lavori che ha rilevanza soltanto ai fini della revisione prezzi); C. Conti, S.U. 26 ottobre 1998 n. 36 R (È illegittima l’esclusione di un’impresa per avere prodotto un certificato in copia autenticata anziché in originale); C. Stato V 15 aprile 1999 n. 141 R (È legittima l’esclusione di un’impresa che ha presentato la documentazione incompleta, in una gara per la quale nella lettera d’invito era prevista appunto l’esclusione in caso di irregolarità o incompletezza di qualche documento); V 21 aprile 1997 n. 379 R (È illegittima l’esclusione di un’impresa per omessa presentazione del certificato antimafia). (L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10) R |
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