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Sent.C. Cass. 13/06/2000, n. 8023

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Necessità - Diversamente dimostrabile da altri documenti interni della P.A. - Esclusione.
1. Il contratto col quale l'amministrazione Pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta; il requisito formale deve riguardare il contratto, ossia le dichiarazioni dei contraenti (pur non essendo richiesta la contestualità di esse), onde è da escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. (Nella specie, la delibera della Giunta comunale facente riferimento all'incarico professionale assegnato, la delibera di conferimento dell'incarico, l'inclusione dei lavori concernenti l'attività oggetto dell'incarico nel programma economico dell'Ente).

1a. Sulla necessità della forma scritta dell'incarico professionale da parte della P.A., a pena di nullità, ved. Cass. 1° marzo 2000 n. 2619 R (Per l'incarico di affidamento di un progetto è insufficiente la delibera dell'ente pubblico ma è invece necessaria la forma scritta; ed è irrilevante a tal fine l'approvazione del progetto); Cass. 15 giugno 1999 n. 5922R (Richiama gli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2240[R=RD224023,A=17]); Cass. 14 marzo 1998 n. 2772R (Ai fini della validità dell'incarico professionale occorre la forma scritta ed è irrilevante la delibera dell'organo collegiale dell'ente che lo ha autorizzato) e 13 maggio 1997 n. 4185R (La nullità dell'incarico professionale conferito con atto non scritto è rilevabile d'ufficio anche in appello); Cass. 6 febbraio 1997 n. 1117R; 12 dicembre 1995 n. 12728R; 23 giugno 1995 n. 7149R; 27 giugno 1994 n. 6182R; 2 maggio 1987 n. 4130R (Incarico del Comune con intervento del Sindaco).

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