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Sent. CGAR. Sicilia 06/11/2000, n. 437

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Bando - Clausole - Interpretazione favorevole alla più estesa partecipazione delle imprese - Mancanza di alcune formalità - Irrilevanza - Condizioni.
1. Nelle gare d'appalto di opera pubblica le clausole del bando vanno possibilmente interpretate nel senso di favorire la più estesa partecipazione di imprese, e quindi nel senso dell'ammissione anziché della esclusione delle partecipanti; pertanto non può attribuirsi rilevanza alla mancanza, in una dichiarazione non prevista dal bando, di una formalità che invece questo prescrive espressamente a pena di esclusione per le dichiarazioni che siano però richieste come obbligatorie.

1a. Sulla interpretazione delle clausole del bando di gara e della lettera d'invito - e quindi anche delle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto che costituiscono, insieme con il bando e gli inviti, la lex specialis dell'appalto - la giurisprudenza è costante nel senso che dette clausole vanno interpretate secondo quanto risulta letteralmente dal contratto: ved. Csi 9 giugno 1998 n. 335R. E le clausole equivoche - perché incomplete o poco chiare così da rendere effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione - devono essere interpretate in modo da agevolare la più estesa partecipazione possibile delle imprese concorrenti. Ved. Csi 14 ottobre 1999 n. 538R; C. Stato V 2 marzo 1999 n. 223R; C. Stato IV 20 novembre 1998 n. 1619R; Csi 9 giugno 1998 n. 383R; Csi 21 novembre 1997 n. 500R; Csi 8 maggio 1997 n. 96R; C. Stato V 7 marzo 1997 n. 212 R; C. Conti, Stato 1° febbraio 1995 n. 160[R=WCO1F95160] (e in modo anche da eliminare le inutili formalità); Csi 8 maggio 1997 n. 96R; C. Stato V 7 marzo 1997 n. 212R; C. Stato VI 18 novembre 1994 n. 1668R; C. Stato V 31 marzo 1994 n. 236 R (Detto criterio va seguito non soltanto in omaggio al generale principio di conservazione degli atti ma anche per lo specifico interesse dell'Amministrazione appaltante al confronto più ampio possibile tra le offerte); C. Stato V 26 giugno 1993 n. 753R (Per l'interesse pubblico al più ampio confronto tra le offerte); C. Stato V 6 luglio 1992 n. 626R; VI 12 giugno 1992 n. 481R. Contra, l'isolata sentenza Csi 22 marzo 1993 n. 112R, secondo la quale le clausole dubbie vanno risolte secondo le regole d'interpretazione del contratto (che sono quelle di cui agli artt. 1362 a 1371 del Codice civile). Le regole anzidette peraltro non si applicano quando le clausole e le prescrizioni siano inequivocabili, come nel caso della richiesta di un determinato adempimento a pena di esclusione: ved. C. Stato VI 22 maggio 1998 n. 801R; C. Stato VI 18 novembre 1994 n. 1668R; C. Stato VI 25 maggio 1993 n. 377R. Ved. anche Clausole di gara incerte od equivoche.

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