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Sent.C. Cass. 19/02/1999, n. 80

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1. Appalti oo.pp. Revisione prezzi Controversia Attinente al quantum del credito già riconosciuto Giurisdizione A.G.O..
1. Una volta intervenuto da parte della Pubblica amministrazione il riconoscimento, in favore dell'appaltatore di opera pubblica, della revisione dei prezzi con riguardo all'intera opera, la controversia che insorga per avere la Pubblica amministrazione, nel procedere a detto riconoscimento, ritenuto di escludere che, ai fini della determinazione dell'ammontare del costo complessivo dell'opera conseguente all'accordata revisione, si debba tenere conto degli incrementi dei prezzi verificatisi durante un periodo nel quale i lavori erano rimasti sospesi per ragioni di pubblico interesse o necessità, ai sensi dell'art. 30 Capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene esclusivamente al quantum del credito già riconosciuto, sulla cui determinazione non sussiste più il coinvolgimento di un potere discrezionale dell'Amministrazione.

1a. (REVS.2) - La giurisprudenza è costante su un principio valido fin quando è rimasto operante il meccanismo della revisione prezzi negli appalti di lavori pubblici enunciato da numerose sentenze della Corte suprema a sezioni unite, che può così riassumersi: 1ª fase - Interesse legittimo dell'appaltatore alla revisione prezzi fino a quando la P.A. decide di accordarla (di riconoscerla) o no [e quindi competenza del giudice amministrativo (T.A.R. ecc.) in questa 1ª fase]. 2ª fase - Diritto soggettivo dell'appaltatore alla revisione prezzi da quando la P.A. decide di accordarla (di riconoscerla) [e quindi competenza del giudice ordinario (Tribunale civile, ecc.) in questa 2ª fase]. Ved. per ultime, Cass. S.U. 7 novembre 1997 n. 10931R; 29 maggio 1997 n. 4740R; 27 maggio 1997 n. 212[R=W27MA97212]; S.U. 28 ottobre 1995 n. 11312R; S.U. 23 febbraio 1995 n. 2080[R=W23F952080] (Il suddetto principio si applica anche agli appalti della Regione siciliana); S.U. 8 febbraio 1995 n. 1446R; S.U. 3 novembre 1993 n. 10827R; S.U. 19 ottobre 1993 n. 10344R; S.U. 2 giugno 1992 n. 6666R.
(Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30)[R=DPR106362,A=30]

Dalla redazione