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Sent.C. Cass. 08/02/1995, n. 1446

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Regole generali del diritto privato - Applicabilità anche ai debiti della P.A. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Riconoscimento della P.A. - Effetti.
1. Con riguardo ai contratti stipulati dalla P.A., le regole di diritto privato sull'esatto adempimento delle obbligazioni si applicano anche ai debiti dell'Amministrazione medesima e, in caso di colpevole ritardo nella loro liquidazione, l'eventuale esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica la deroga né al principio della responsabilità del debitore per l'inesatto o tardivo adempimento della prestazione (responsabilità che si attua con la corresponsione degli interessi moratori come forma di risarcimento minimo), né a quello che identifica la decorrenza degli interessi col giorno della costituzione in mora. 2. In tema d'appalto di opera pubblica, il riconoscimento da parte dell'Amministrazione dell'importo della revisione del prezzo (nella specie, riconosciuto e versato dalla Regione ad un Consorzio di bonifica, in forza della L. reg. Friuli Venezia Giulia n. 57 del 1978, emanata appositamente per far fronte all'onere derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali di opere intraprese con i contributi della C.E.E.) costituisce tra l'Amministrazione ed il beneficiario dell'importo revisionale, in ordine alla mancata corresponsione degli interessi moratori, causati dal ritardo nel pagamento dell'importo stesso, un rapporto obbligatorio di natura privatistica riguardante un diritto soggettivo, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario.

1. Ved. Cass. 26 luglio 1985 n. 4351.[R=W26L854351] 2. Ved. Cass. 12 aprile 1994 n. 3393 R
Cod. civ. artt. 1218 , 1219, 1224

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