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Sent.C. Cass. 29/05/1997, n. 4740

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Posizione dell'appaltatore di diritto soggettivo - Giurisdizione A.G.O. - Anche con riguardo agli interessi ed al maggior danno da ritardo nella corresponsione degli importi revisionali - Disciplina ex art. 7 della L.R. Sicilia 1975 n. 8 - Acconti sull'importo revisionale - Interessi per ritardo nella loro corresponsione - Dovuti a condizione dell'avvenuto riconoscimento del diritto alla revisione, prima dell'esecuzione dei lavori.
1. E' solo il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione appaltante, della revisione del prezzo, che conferisce alla posizione dell'appaltatore, natura di diritto soggettivo, come tale, tutelabile davanti al giudice ordinario, sia con riguardo al quantum della revisione, sia con riguardo alla responsabilità della debitrice per interessi ed eventuale maggior danno a norma dell'art. 1224, comma 2, C.c. ed a partire dalla data del riconoscimento medesimo. E l'art. 7 della L.R. Sicilia n. 8 del 1975, laddove stabilisce che gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore, "unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti", sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale, si riferisce alle ipotesi in cui il provvedimento che accorda la revisione è anteriore all'esecuzione dei lavori. E, in relazione a tale fattispecie, riconosce il diritto dell'appaltatore di riscuotere, unitamente ai pagamenti in conto per i lavori già eseguiti (e con la conseguente applicazione, in caso di ritardo, degli interessi di mora, nella varia e predeterminata misura di cui all'art. 35 del Capitolato generale delle oo.pp. approvato con decreto n. 1063 del 1962), gli acconti, nella predetta misura, per la revisione del prezzo, il cui diritto sia stato già riconosciuto.

1. Ved. nota a precedente Cass. 23 aprile 1997 n. 3568.R

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