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Sent.C. Cass. 19/03/1999, n. 165

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1. Appalti oo.pp. Revisione prezzi Riconoscimento implicito del diritto dell'impresa alla revisione Condizione Esercizio positivo del potere discrezionale P.A. circa la concessione della revisione.
1. Ai fini del riparto di giurisdizione in tema di controversie relative a contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto la revisione dei prezzi, non può assurgere a valido ed efficace riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla revisione (fondante - in quanto tale - la giurisdizione del giudice ordinario) il provvedimento pur espressamente attributivo della revisione stessa, adottato dal Sindaco e dalla Giunta municipale in via d'urgenza, ove la delibera non sia stata ratificata dal Consiglio Comunale. Ai fini - poi - del cosiddetto riconoscimento implicito di un tal diritto alla revisione, esso può configurarsi solo in presenza di comportamenti che, in tanto possano essere assunti, in quanto - per lo meno secondo la prospettiva normativa - siano stati preceduti dall'esercizio positivo del potere discrezionale in ordine alla concessione della revisione (ad esempio, il pagamento di acconti sul futuro compenso revisionale). In un tale ordine prospettico si rivela del tutto inidonea l'indicazione delle spettanze a titolo di revisione contenuta nella relazione di accompagnamento del conto finale e nel certificato di ultimazione dei lavori.

1a. Ved. Cass. S.U. 19 febbraio 1999 n. 80R.
(D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501; L. 10 dicembre 1981 n. 741)[R=L74181]

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