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Sent.C. Cass. 09/01/1999, n. 131

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1. Arbitri Compenso Liquidazione Ordinanza Presidente del Tribunale Ricorso in Cassazione ammissibile ex art. 111 Cost. Per violazione di legge Riferimento al rapporto sostanziale o alla legge regolatrice del processo.
1. In tema di giudizio arbitrale, l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale provveda, a norma dell'art. 814 Cod. proc. civ., alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri, ha contenuto decisorio (in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri, nella veste di creditori, e le parti, in qualità di debitori) ed è, conseguentemente, impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge, con riferimento tanto alle norme regolatrici del rapporto sostanziale controverso (sull'imprescindibile premessa che il Presidente del Tribunale, non vincolato ad alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in subiecta materia, è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, come utile parametro di riferimento, alle tariffe di talune categorie professionali), quanto alla legge regolatrice del processo, in relazione alla quale l'inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo nei soli casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione stessa con riferimento alle risultanze probatorie.

1a. (ARB.1) - Sul compenso agli arbitri negli appalti di opere pubbliche ved. Cass. 11 maggio 1998 n. 474[R=W11MA98474] e Cass. 24 giugno 1994 n. 6108R (Il compenso degli arbitri può essere determinato dagli stessi arbitri ex art. 814 C.p.c. se vi è l'accettazione di tutte le parti); Cass. 6 maggio 1998 n. 4548R (L'ordinanza del Presidente del Tribunale per la liquidazione del compenso degli arbitri è impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione); Cass. 6 marzo 1998 n. 2494 R (Presupposto per la procedura di liquidazione del compenso agli arbitri ex art. 814 C.p.c. è l'avvenuta pronuncia del lodo); Cass. 20 gennaio 1998 n. 480R (Il compenso attribuito agli arbitri dal Presidente del Tribunale ex art. 814 C.p.c. deve tenere conto del valore della controversia; tale valore si identifica con quello delle richieste inoltrate agli arbitri e non con le somme da esse riconosciute alla parte vincitrice; e deve comprendere accessori ed interessi); Cass 29 novembre 1996 n. 10660R (Circa i criteri per la determinazione, da parte del Presidente del Tribunale, del compenso per gli arbitri è inammissibile l'indagine sulla validità del compromesso e del lodo arbitrale); Cass. 17 ottobre 1996 n. 9074R e 17 ottobre 1995 n. 10824R (Procedura di liquidazione ex art. 814 C.p.c.); Cass. 6 settembre 1996 n. 8139R (Valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale e suo eventuale ricorso a Tariffe professionali); Cass. 3 aprile 1995 n. 3907R; Cass. 22 aprile 1994 n. 3839R (Liquidazione del compenso al segretario del collegio arbitrale); Cass. 25 novembre 1993 n. 11664R (Determinazione e diritto di ogni singolo componente del collegio arbitrale); Cass. 20 novembre 1993 n. 11489R e 10 luglio 1993 n. 7604R (Procedimento di liquidazione ex art. 814 C.p.c. applicabile all'arbitrato rituale e non all'arbitrato irrituale; sulla differenza fra i due arbitrati; Cass. 12 agosto 1992 n. 9548R; Cass. 5 marzo 1991 n. 2318R e 27 luglio 1990 n. 7602R (Liquidazione con riferimento a tariffe professionali).
(Cost. art. 111; Cod. proc. civ. art. 814)

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