Sent. C. Cass. 11/01/1988, n. 68 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP2896

Sent. C. Cass. 11/01/1988, n. 68

46090 46090
1. Appalti oo.pp. - Riserve - Onere dell'appaltatore - Per fatti continuativi - Momento dell'insorgenza. 2. Appalti oo.pp. - Riserva - Non equivale a costituzione in mora.
1. Nell'appalto di opera pubblica, l'onere della formulazione di riserva di maggior compenso od indennizzo, con riguardo a fatto di tipo continuativo, insorge dal momento in cui l'appaltatore sia in grado di percepire, secondo criteri di media diligenza e buona fede, l'incidenza causale del fatto stesso, quale produttivo di ulteriori esborsi, mentre resta ininfluente l'impossibilità, al momento, di quantificare la relativa pretesa. 2. In tema d'appalto di opera pubblica, la costituzione in mora del committente, con riguardo a debiti per maggiori compensi od indennizzi postula un'intimazione di pagamento, ivi inclusa quella formulata con la domanda di arbitrato (anche quando difetti la competenza arbitrale), e, pertanto, non può discendere dalla mera iscrizione di riserva nel registro di contabilità, la quale esaurisce i suoi effetti sul piano conoscitivo, con la verifica del fatto produttivo di quei debiti.

1. Conf. Cass. 12 aprile 1986 n. 2599R 15 dicembre 1982 n. 6911[R=W15D826911], 6 aprile 1982 n. 2102.[R=W6A822102] 2. Conf. Cass. 6 maggio 1985 n. 2833,[R=W6MA852833] 10 agosto 1977 n. 3679.[R=W10AG773679]
1. e 2. - Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 23, 53, 64 e 107[R=RD25MA95,A=23]

Dalla redazione