Sent. C. Cass. 18/01/1992, n. 589 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 18/01/1992, n. 589

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Contratti anteriori alla L. 1974 n. 700 non contenenti clausole revisionali - Compenso revisionale - Ritardo nel pagamento - Conseguente diritto agli interessi - Configurabilità - Condizioni. 2. Appalti oo.pp. - Riserve (o emissione e presentazione di fattura) - Valore di costituzione in mora - Esclusione.
1. In tema di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, nel caso di contratti che non contengano clausole attributive del diritto alla revisione e siano anteriori all'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1974 n. 700, relativamente ai lavori altresì eseguiti prima di tale data, un ritardo nel pagamento del compenso revisionale con conseguente obbligo di corrispondere i relativi interessi può configurassi unicamente in base al disposto dell'art. 3, 4° c. D.L.vo 6 dicembre 1947 n. 1501, a norma del quale gli interessi legali decorrono dopo un anno dall'approvazione degli atti del collaudo, mentre, stante la diversa natura del prezzo e del compenso revisionale, non può farsi ricorso all'analogia per attuare un'estensione al secondo della disciplina dettata per il primo della legge n. 700 del 1974. 2. In tema di appalto di opera pubblica, la costituzione in mora del committente, con riguardo a debiti per maggiori compensi od indennizzi, postula un'intimazione di pagamento e, pertanto, non può discendere dalla mera iscrizione di una riserva nel registro di contabilità o dalla semplice emissione e presentazione di fattura.

1. Conf. Cass. 3 novembre 1988 n. 5925, R 2. Conf. Cass. 11 gennaio 1988 n. 68R
(D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 3, 4° c.; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36[R=DPR106362,A=35]; L. 21 dicembre 1974 n. 700[R=L70074] D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 26 e 42[R=DPR106362,A=26]; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 11, 16, 22, 23, 53, 54, 64, 107[R=RD25MA95,A=11]

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