Sent.C. Cass. 23/08/1993, n. 8903 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 23/08/1993, n. 8903

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1. Appalti - Revisione prezzi - Art. 1664 C.c. - Derogabilità - Assunzione integrale, da parte dell'appaltatore, del rischio di aumento dei costi - Ammissibilità. 2. Appalti - Contratto - Termini di esecuzione non osservati dall'appaltatore - Presunzione di colpa - Prova della non imputabilità - Onere dell'appaltatore.
1. In tema di appalto, stante la derogabilità della normativa della revisione del prezzo di cui all'art. 1664 C.c., è consentito alle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di ampliare gli ordinari margini di rischio dell'appaltatore ponendo interamente a carico di quest'ultimo, con la pattuizione dell'invariabilità del corrispettivo, l'alea correlata alla sopravvenienza di una maggiorazione dei costi, anche con riferimento a situazioni sopravvenute, astrattamente riconducibili nell'ambito di operatività dell'art. 1467 C.c. e comportanti, quindi, l'eccessiva operosità dell'esecuzione dell'opera per sopraggiunti eventi straordinari ed imprevedibili. 2. L'inosservanza dei termini stabiliti nel contratto di appalto per l'esecuzione dell'opera comporta l'onere dell'appaltatore di provare la non imputabilità del ritardo, valendo anche per l'appalto la regola generale, desumibile dall'art. 1218 C.c. in tema di responsabilità contrattuale, della presunzione di colpa del debitore.

1. Ved. Cass. 9 agosto 1973 n. 2306[R=W9AG732306], 17 luglio 1976 n. 2845[R=W17L762845], 6 giugno 1977 n. 2326, [R=W6G772326] 25 novembre 1977 n. 5137[R=W25N775137], 20 settembre 1984 n. 4806[R=W20S844806], 12 giugno 1987 n. 5148 R, 14 dicembre 1989 n. 5619 R, 29 agosto 1990 n. 8949[R=W29AG908949], 12 marzo 1992 n. 3013 R 1a. Ved. nota la. a C. Conti, Stato 28 luglio 1993 n. 121.R 2. Ved. Cass. 19 maggio 1965 n. 981.[R=W19MA65981]
C.c. artt. 1362 ss., 1467 1655 e 1664 C.c. art. 1218

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