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Sent.C. Cass. 12/03/1992, n. 3013

44538 44538
1. Appalti - Revisione prezzi - Art. 1664 C.c. - Clausola di rinunzia - Conseguente ampliamento del rischio ma non trasformazione in contratto aleatorio.
1. La disposizione dell'art. 1664 Cod. civ., relativa alla revisione del prezzo del contratto di appalto, non ha carattere vincolante per le parti, le quali pertanto possono derogarvi fissando convenzionalmente un diverso limite di aumento ovvero rimuovendo quello legale od escludendo dalla revisione l'aumento del costo di talune prestazioni; ne discende che la clausola con la quale si escluda, in deroga all'art. 1664 Cod. civ. il diritto dell'appaltatore all'ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell'esecuzione dell'opera (cosiddetto appalto a forfait), non comporta alcuna alterazione della struttura ovvero della funzione dell'appalto, nel senso di rendere un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo esorbiti dall'alea normale di questo tipo contrattuale; né in relazione a tale clausola la volontà delle parti di Enunciare alla revisione dei prezzi deve estrinsecarsi in particolari espressioni formali, purché chiaramente manifestata.

1. Conf. Cass. 23 aprile 1981 n. 2405, [R=W23A812405] 6 giugno 1977 n. 2326.[R=W6G772326]
C.c. art. 1664

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