Sent.C. Cass. 12/06/1987, n. 5148 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 12/06/1987, n. 5148

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1. Appalti privati - Revisione prezzi - Disciplina dell'art. 1664 C.c. - Anche se le parti hanno recepito in contratto il Cap. gen. oo.pp. (il contratto d'appalto non si trasforma da privato in pubblico) 2. Appalti privati - Revisione prezzi - Disciplina dell'art. 1664 C.c. - Derogabilità
1. Un contratto d'appalto concluso tra soggetti privati per il soddisfacimento di interessi privati non si trasforma in appalto pubblico - il quale postula che il committente sia la pubblica Amministrazione e che persegua interessi pubblici - solo perché i contraenti, facendo uso della loro autonomia negoziale, hanno inteso disciplinarlo mediante recepimento delle clausole contenute nel Capitolato generale per l'appalto delle opere pubbliche, se e in quanto non in contrasto con le specifiche pattuizioni da loro formulate. Ne consegue che un siffatto contratto resta disciplinato, in ordine alla revisione dei prezzi, dall'art. 1664 C.c.. 2. La norma dell'art. 1664 C.c. sulla revisione dei prezzi dell'appalto non ha carattere imperativo e vincolante, per cui le parti hanno la facoltà di derogarvi, sia limitando la revisione e modificandone le condizioni di legge, sia escludendola completamente.

2. Ved. Cass. 23 aprile 1981 n. 2405,[R=W23A812405] 23 aprile 1981 n. 2403;[R=W23A812403] conf. Cass. 14 luglio 1980 n. 4514; [R=W14L804514]ved. Cass. 6 giugno 1977 n. 2326.[R=W6G772326]
C.c. artt. 1655, 1664

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