Sent.C. Conti 28/07/1993, n. 121 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 28/07/1993, n. 121

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Compenso revisionale parziale - Previa detrazione alea contrattuale - Detrazione parziale - Illegittimità.
1. Il compenso revisionale e l'alea contrattuale sono due entità distinte, collegate solamente da un rapporto specifico, nel senso che il compenso revisionale spetta solo per la parte eccedente l'entità dell'alea (che ha funzione di limite) a prescindere dai criteri di determinazione del compenso stesso, i quali, anche sul piano civilistico, sono affidati all'autonomia delle parti; pertanto, è illegittima la detrazione parziale dell'alea contrattuale nei casi di compensi revisionali parzialmente corrisposti per effetto delle anticipazioni ricevute dal concessionario di opera pubblica.

La revisione dei prezzi - il cui istituto era già stato modificato dall'ari. 33 della L. 28 febbraio 1986 n. 41 e poi praticamente escluso del tutto dal D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359 - è stata formalmente eliminata dalla legge quadro L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 26, 2° comma (che ha abrogato l'art. 33 della suddetta L. 41/1986) e 3° comma (che ha addirittura escluso anche l'applicabilità del 1° comma dell'art. 1664 C.c.).

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