Sent.C. Cass. 21/12/1996, n. 11469 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 21/12/1996, n. 11469

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Dichiarazione dell'appaltatore di conoscenza stato dei luoghi - Non è clausola di stile. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Art. 1664 C.c. - Derogabilità - Anche in ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta.
1. L'espressa dichiarazione resa, in sede di contratto, dall'appaltatore, di avere preso conoscenza dello stato dei lunghi ove devono essere eseguiti i lavori e di averne valutato i riflessi ai fini dell'esecuzione degli stessi (dichiarazione espressamente prevista anche dall'art. 1 Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) non identifica clausola di stile, ed esclude ogni responsabilità del committente per preteso difetto di informazione sullo stato geologico dei luoghi. 2. Le parti di un contratto di appalto, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono derogare alla normativa in tema di revisione del prezzo, lasciando interamente a carico dell'appaltatore, con la pattuizione dell'invariabilità del corrispettivo, l'alea correlata alla sopravvenienza di una maggiorazione dei costi, anche quando ricorra, in astratto, ipotesi di eccessiva onerosità dell'esecuzione dell'opera per sopraggiunti eventi straordinari ed imprevedibili.

1. Sulla dichiarazione di conoscenza dei luoghi ved. Cass. 27 agosto 1996 n. 7862 R, 24 giugno 1996 n. 582 [R=W24G96582] (Nella specie si trattava della presunzione di conoscenza, da parte dell'appaltatore, delle canalizzazioni sotterranee di una fognatura sotterranea). 2. Conf. Cass. 15 luglio 1996 n. 6393R, 23 agosto 1993 n. 8903 R, C. Stato V 10 gennaio 1990 n. 3 R, Cass. 14 dicembre 1989 n. 5619 R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 1[R=DPR106362]

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