Sent.C. Cass. 05/09/1997, n. 8570 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP302

Sent.C. Cass. 05/09/1997, n. 8570

43496 43496
1. Appalti - Revisione prezzi - Disciplina ex art. 1664 Cod. civ. - Derogabilità - Conseguente ampliamento del rischio a carico dell'appaltatore - Ammissibilità.
1. In tema di appalto, stante la derogabilità della normativa della revisione del prezzo di cui all'art. 1664 Cod. civ., è consentito alle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di ampliare gli ordinari margini di rischio dell'appaltatore, ponendo a carico di quest'ultimo l'alea correlata alla sopravvenienza di una maggiorazione dei costi.

1. Sulla derogabilità della norma di cui all'art. 1664, 1° comma Cod. civ. («Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.») ved. Cass. 21 dicembre 1996 n. 11469 R(La norma suddetta è derogabile anche in ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta), 15 luglio 1996 n. 6393 R (Derogabilità della norma nell'appalto a forfait), 23 agosto 1993 n. 8903 R (E' ammissibile l'assunzione integrale, da parte dell'appaltatore, del rischio di aumento dei costi), 12 marzo 1992 n. 3013 R (Alla rinunzia alla revisione prezzi di cui all'art. 1664, 1° c., consegue un ampliamento del rischio ma non la trasformazione in contratto aleatorio), C. Stato V 10 gennaio 1990 n. 5 R (La norma ex art. 1664, 1° c., Cod. civ. non è vincolante ed è derogabile), V 14 dicembre 1989 n. 5619 R (La norma è derogabile con clausola contrattuale). Cod. civ. - Art. 1664 (Onerosità o difficoltà della esecuzione). 1. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. 2. (Omissis: riguarda l'equo compenso).
Cod. civ. art. 1664, 1° c.

Dalla redazione