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Sent.C. Cass. 14/12/1989, n. 5619

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1. Appalti - Revisione prezzi - Rilevanza, ai fini della sua applicazione ex art. 1664, 1° c., C.c., della svalutazione monetaria. 2. Appalti - Revisione prezzi - Applicazione ex art. 1664, 1° c., C.c., collegata alla svalutazione monetaria - Valutazione in base all'incremento effettivo dei prezzi di materiali e manodopera. 3. Appalti - Revisione prezzi - Art. 1664, 1° c., C.c. - Derogabilità con clausola contrattuale.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1664, 1° c., C.c., il quale prevede il diritto dell'appaltatore di chiedere la revisione del prezzo contrattuale per aumenti dei costi dei materiali e della mano d'opera imprevedibili al momento della conclusione del contratto superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, il giudice del merito può prendere in considerazione la sopravvenuta svalutazione monetaria che abbia inciso - incrementandoli in misura eccedente quella ragionevolmente prevedibile allorché il contratto fu concluso - sui costi dei materiali e della mano d'opera, poiché nei periodi di tendenza generalizzata dei prezzi a mutare, l'imprevedibilità del mutamento può riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 1664, 1° c., C.c., anche la sola misura del mutamento stesso, indipendentemente dall'esistenza e dalla conoscenza di circostanze potenzialmente suscettibili di influire sul fenomeno inflattivo, (Applicazione concernente l'improvviso salto inflattivo verificatosi a seguito della crisi petrolifera del 1974, in rapporto alla svalutazione monetaria degli anni precedenti). 2. Nel caso in cui il diritto dell'appaltatore alla revisione del prezzo, nell'ipotesi prevista dall'art. 1664, 1° c., C.c., sia collegato al fenomeno della svalutazione monetaria, il giudice del merito non può procedere alla determinazione in concreto della misura della revisione assumendo a diretto ed automatico parametro dell'aumento dei costi dei materiali e della mano d'opera il tasso della svalutazione nel periodo di riferimento, ma deve stabilire in via autonoma l'esatto incremento nel periodo medesimo dei prezzi dei materiali e della mano d'opera, in quanto la svalutazione monetaria incide diversamente, in funzione delle circostanze e dei fattori che concorrono a determinare i costi di produzione, sulle varie categorie di beni e di servizi, mentre il meccanismo revisionale contemplato dall'art. 1664, 1° c., C.c., presuppone che sia accertato in termini precisi l'incremento verificatosi nel costo dei materiali e della mano d'opera impiegati nella specifica attività considerata, ma non si pone come strumento di adeguamento del corrispettivo contrattuale al mutato potere di acquisto della moneta. 3. Nel contratto di appalto è in facoltà delle parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, derogare alla disciplina della revisione del prezzo, quale dettata dall'art. 1664, 1, c., C.c., stabilendo di mantenere fermo il corrispettivo già fissato anche nell'ipotesi in cui circostanze imprevedibili dovessero comportare variazioni (in aumento o in diminuzione) dei costi dei materiali e della mano d'opera superi . ori ad un decimo del corrispettivo medesimo; la clausola con la quale si stabilisca un siffatto ampliamento del rischio contrattuale normalmente connaturato al contratto di appalto, non comportando alterazione alcuna della struttura e della funzione di detto contratto, non richiede il ricorso ad espressioni formali e particolari, ma che la volontà delle parti risulti chiaramente manifestata.


C.c. art. 1664, 1° c.

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